Art. 26 
 
Casi di esclusione  dal  consolidamento  (articoli  2  punto  16,  6,
  paragrafo 1, lettera j) e 23 paragrafi 9 e 10, e 28,  paragrafo  2,
  lettera a), della direttiva 2013/34/UE e articolo 43, paragrafo  2,
  lettera d), della direttiva 86/635/CEE) 
 
  1. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate
quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni: 
  a) la loro inclusione  sarebbe  irrilevante  per  i  fini  indicati
nell'articolo 2, comma 3, sempre che il  complesso  delle  esclusioni
non contrasti con tali fini; 
  b) l'esercizio effettivo dei diritti  dell'intermediario  non  IFRS
tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi  dell'articolo  22
e' soggetto a gravi e durature restrizioni; 
  c) in casi eccezionali, non e' possibile ottenere tempestivamente o
senza spese sproporzionate le necessarie informazioni; 
  d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo  scopo
della successiva alienazione. 
  2.  Se  una  o  piu'   imprese   controllate   sono   escluse   dal
consolidamento in base al presente articolo, l'intermediario non IFRS
tenuto  a  redigere  il  bilancio  consolidato  indica   nella   nota
integrativa il motivo dell'esclusione.