Art. 26 
 
 
                  Fondi di solidarieta' bilaterali 
 
  1. Le organizzazioni sindacali e  imprenditoriali  comparativamente
piu'  rappresentative  a  livello  nazionale  stipulano   accordi   e
contratti collettivi, anche  intersettoriali,  aventi  a  oggetto  la
costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali per  i  settori  che
non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I  del  presente
decreto, con la finalita' di assicurare ai lavoratori una  tutela  in
costanza di rapporto di lavoro nei casi di  riduzione  o  sospensione
dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di
cui al predetto Titolo. 
  2. I fondi di cui al comma 1  sono  istituiti  presso  l'INPS,  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro 90 giorni dagli  accordi  e  contratti  collettivi  di  cui  al
medesimo comma. 
  3. Con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2  possono  essere
apportate  modifiche  agli  atti  istitutivi  di  ciascun  fondo.  Le
modifiche aventi a oggetto  la  disciplina  delle  prestazioni  o  la
misura delle aliquote sono  adottate  con  decreto  direttoriale  dei
Ministeri del lavoro e delle  politiche  sociali  e  dell'economia  e
delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore
di cui all'articolo 36. 
  4. I decreti di cui  al  comma  2  determinano,  sulla  base  degli
accordi e contratti collettivi, l'ambito di applicazione dei fondi di
cui al comma 1, con riferimento al settore di attivita', alla  natura
giuridica e  alla  classe  di  ampiezza  dei  datori  di  lavoro.  Il
superamento  dell'eventuale  soglia  dimensionale  fissata   per   la
partecipazione al fondo e'  verificato  mensilmente  con  riferimento
alla media del semestre precedente. 
  5. I fondi di cui al comma 1 non  hanno  personalita'  giuridica  e
costituiscono gestioni dell'INPS. 
  6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma  1
sono determinati  secondo  i  criteri  definiti  dal  regolamento  di
contabilita' dell'INPS. 
  7. L'istituzione dei fondi di cui al comma 1  e'  obbligatoria  per
tutti i settori che non rientrano  nell'ambito  di  applicazione  del
Titolo I del presente decreto, in relazione ai datori di  lavoro  che
occupano  mediamente  piu'  di  cinque  dipendenti.   Ai   fini   del
raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche  gli
apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si
applicano al personale dirigente se non espressamente previsto. 
  8. I fondi gia' costituiti ai  sensi  del  comma  1  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni
di cui al comma 7 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di
lavoro del relativo settore, che occupano mediamente piu'  di  cinque
dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale  di  cui
all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016  e  i  contributi  da
questi gia' versati o comunque  dovuti  ai  fondi  di  cui  al  primo
periodo vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale. 
  9. I fondi di cui al comma  1,  oltre  alla  finalita'  di  cui  al
medesimo comma, possono avere le seguenti finalita': 
    a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative,  in  termini
di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste  dalla  legge
in caso di cessazione del  rapporto  di  lavoro,  ovvero  prestazioni
integrative,  in  termini  di  importo,  rispetto  a  trattamenti  di
integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; 
    b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito,
riconosciuto nel quadro dei processi  di  agevolazione  all'esodo,  a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il  pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; 
    c)  contribuire  al  finanziamento  di  programmi  formativi   di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea. 
  10. Per le finalita' di cui al comma 9, i fondi di cui al  comma  1
possono essere istituiti anche in relazione a settori di attivita'  e
classi  di  ampiezza  dei  datori  di  lavoro  che   gia'   rientrano
nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto. Per le
imprese  nei  confronti   delle   quali   trovano   applicazione   le
disposizioni in materia  di  indennita'  di  mobilita'  di  cui  agli
articoli 4  e  seguenti  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
successive modificazioni, gli accordi e contratti collettivi  di  cui
al comma 1  possono  prevedere  che  il  fondo  di  solidarieta'  sia
finanziato,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  con   un'aliquota
contributiva nella misura dello 0,30  per  cento  delle  retribuzioni
imponibili ai fini previdenziali. 
  11. Gli accordi e i contratti collettivi di cui al comma 1  possono
prevedere che nel fondo di cui al  medesimo  comma  confluisca  anche
l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle  medesime  parti
firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23  dicembre  2000,
n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al  fondo  affluisce
anche il gettito del contributo integrativo  stabilito  dall'articolo
25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e  successive
modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica  il
fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione  del  primo  periodo
del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito. 
 
          Note all'art. 26: 
              Si riportano gli articoli 4 e seguenti della  legge  23
          luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni  (Norme  in
          materia di cassa integrazione,  mobilita',  trattamenti  di
          disoccupazione, attuazione  di  direttive  della  Comunita'
          europea, avviamento al  lavoro  ed  altre  disposizioni  in
          materia di mercato del lavoro): 
              "Art. 4. Procedura per la dichiarazione di mobilita' 
              1. L'impresa  che  sia  stata  ammessa  al  trattamento
          straordinario di integrazione salariale, qualora nel  corso
          di attuazione del programma di cui all'art.  1  ritenga  di
          non essere in grado di garantire il  reimpiego  a  tutti  i
          lavoratori sospesi  e  di  non  poter  ricorrere  a  misure
          alternative,  ha  facolta'  di  avviare  la  procedura   di
          licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo. 
              2. Le imprese che intendano esercitare la  facolta'  di
          cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
          per  iscritto  alle  rappresentanze   sindacali   aziendali
          costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970,
          n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di  categoria.
          In mancanza delle predette rappresentanze la  comunicazione
          deve  essere  effettuata  alle  associazioni  di  categoria
          aderenti alle confederazioni  maggiormente  rappresentative
          sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni  di
          categoria   puo'   essere   effettuata   per   il   tramite
          dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
          aderisce o conferisce mandato. 
              3. La comunicazione di cui al comma  2  deve  contenere
          indicazione: dei motivi che determinano  la  situazione  di
          eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o  produttivi,
          per i quali si ritiene di non poter adottare misure  idonee
          a porre rimedio alla predetta  situazione  ed  evitare,  in
          tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del  numero,
          della collocazione aziendale e  dei  profili  professionali
          del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
          impiegato;  dei  tempi  di  attuazione  del  programma   di
          riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
          per fronteggiare le conseguenze  sul  piano  sociale  della
          attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo  di
          tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da  quelle  gia'
          previste dalla legislazione vigente e dalla  contrattazione
          collettiva. Alla  comunicazione  va  allegata  copia  della
          ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
          sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di una  somma  pari
          al trattamento massimo mensile  di  integrazione  salariale
          moltiplicato  per  il  numero   dei   lavoratori   ritenuti
          eccedenti. 
              4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e  della
          ricevuta del versamento di cui al  comma  3  devono  essere
          contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del  lavoro
          e della massima occupazione. 
              5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento  della
          comunicazione  di  cui  al  comma  2,  a  richiesta   delle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  e  delle   rispettive
          associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
          allo scopo di esaminare le cause che  hanno  contribuito  a
          determinare l'eccedenza del personale e le possibilita'  di
          utilizzazione diversa di  tale  personale,  o  di  una  sua
          parte, nell'ambito della  stessa  impresa,  anche  mediante
          contratti di solidarieta' e forme  flessibili  di  gestione
          del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile  evitare  la
          riduzione di personale, e'  esaminata  la  possibilita'  di
          ricorrere a misure sociali di  accompagnamento  intese,  in
          particolare,  a  facilitare  la   riqualificazione   e   la
          riconversione dei lavoratori licenziati.  I  rappresentanti
          sindacali dei lavoratori possono farsi  assistere,  ove  lo
          ritengano opportuno, da esperti. 
              6. La procedura di cui al comma 5 deve essere  esaurita
          entro quarantacinque  giorni  dalla  data  del  ricevimento
          della   comunicazione   dell'impresa.   Quest'ultima    da'
          all'Ufficio  provinciale  del  lavoro   e   della   massima
          occupazione  comunicazione  scritta  sul  risultato   della
          consultazione  e  sui  motivi  del  suo   eventuale   esito
          negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
          dalle associazioni sindacali dei lavoratori. 
              7.  Qualora  non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,  il
          direttore  dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  convoca  le  parti  al  fine  di   un
          ulteriore esame delle materie di  cui  al  comma  5,  anche
          formulando proposte per la  realizzazione  di  un  accordo.
          Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni  dal
          ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro  e
          della massima occupazione della comunicazione  dell'impresa
          prevista al comma 6. 
              8. Qualora il numero dei lavoratori  interessati  dalle
          procedure  di  licenziamento  collettivo  sia  inferiore  a
          dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7  sono  ridotti  alla
          meta'. 
              9. Raggiunto l'accordo  sindacale  ovvero  esaurita  la
          procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa  ha  facolta'
          di  licenziare  gli  impiegati,  gli  operai  e  i   quadri
          eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di  essi  il
          recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette
          giorni  dalla  comunicazione  dei  recessi,  l'elenco   dei
          lavoratori  licenziati,  con  l'indicazione   per   ciascun
          soggetto del nominativo,  del  luogo  di  residenza,  della
          qualifica, del livello  di  inquadramento,  dell'eta',  del
          carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione  delle
          modalita' con le quali sono stati applicati  i  criteri  di
          scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve  essere  comunicato
          per iscritto  all'Ufficio  regionale  del  lavoro  e  della
          massima occupazione competente, alla Commissione  regionale
          per l'impiego e alle associazioni di categoria  di  cui  al
          comma 2. 
              10. Nel caso in cui l'impresa rinunci  a  licenziare  i
          lavoratori o ne  collochi  un  numero  inferiore  a  quello
          risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
          procede  al  recupero  delle  somme  pagate  in   eccedenza
          rispetto a quella dovuta ai sensi  dell'art.  5,  comma  4,
          mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS,  da
          effettuarsi con il primo versamento utile  successivo  alla
          data  di   determinazione   del   numero   dei   lavoratori
          licenziati. 
              11. Gli accordi sindacali  stipulati  nel  corso  delle
          procedure di cui al presente  articolo,  che  prevedano  il
          riassorbimento totale o parziale  dei  lavoratori  ritenuti
          eccedenti, possono stabilire, anche in  deroga  al  secondo
          comma  dell'art.  2103   del   codice   civile,   la   loro
          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. 
              12. Le comunicazioni di cui al comma 9  sono  prive  di
          efficacia ove siano  state  effettuate  senza  l'osservanza
          della forma scritta e delle procedure previste dal presente
          articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui  al
          comma 2 del presente articolo  possono  essere  sanati,  ad
          ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo  sindacale
          concluso  nel  corso  della  procedura   di   licenziamento
          collettivo. 
              13.  I  lavoratori  ammessi  al  trattamento  di  cassa
          integrazione, al  termine  del  periodo  di  godimento  del
          trattamento  di  integrazione   salariale,   rientrano   in
          azienda. 
              14. Il presente articolo  non  trova  applicazione  nel
          caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle  imprese
          edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
          i lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato. 
              15.  Nei  casi  in  cui  l'eccedenza  riguardi   unita'
          produttive ubicate in diverse province della stessa regione
          ovvero  in  piu'  regioni,  la  competenza   a   promuovere
          l'accordo di cui  al  comma  7  spetta  rispettivamente  al
          direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione  ovvero  al  Ministro  del   lavoro   e   della
          previdenza  sociale.   Agli   stessi   vanno   inviate   le
          comunicazioni previste dal comma 4. 
              15-bis Gli obblighi di  informazione,  consultazione  e
          comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
          fatto  che  le  decisioni   relative   all'apertura   delle
          procedure di cui al presente  articolo  siano  assunte  dal
          datore di lavoro o  da  un'impresa  che  lo  controlli.  Il
          datore di lavoro che viola tali obblighi non puo'  eccepire
          a  propria  difesa  la  mancata  trasmissione,   da   parte
          dell'impresa che lo controlla, delle informazioni  relative
          alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
          procedure. 
              16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della  legge  12
          agosto 1977, n. 675, le disposizioni del  decreto-legge  30
          marzo 1978, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4-bis,
          nonche'  il  decreto-legge  13  dicembre  1978,   n.   795,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
          n. 36." 
              "Art. 5. Criteri di scelta dei lavoratori  ed  oneri  a
          carico delle imprese 
              1. L'individuazione dei lavoratori da  licenziare  deve
          avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive  ed
          organizzative del complesso  aziendale,  nel  rispetto  dei
          criteri previsti da contratti collettivi  stipulati  con  i
          sindacati di cui all'art. 4, comma 2, ovvero,  in  mancanza
          di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri,  in
          concorso tra loro: 
              a) carichi di famiglia; 
              b) anzianita'; 
              c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative. 
              2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da licenziare,
          l'impresa e' tenuta al rispetto dell'art. 9, ultimo  comma,
          del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,  convertito,  con
          modificazioni, dallalegge 25 marzo 1983, n.  79.  L'impresa
          non puo' altresi' collocare in mobilita' una percentuale di
          manodopera  femminile   superiore   alla   percentuale   di
          manodopera femminile occupata con  riguardo  alle  mansioni
          prese in considerazione. 
              3.  Qualora  il  licenziamento   sia   intimato   senza
          l'osservanza della forma  scritta,  si  applica  il  regime
          sanzionatorio di cui all'art. 18, primo comma, della  legge
          20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso
          di violazione delle procedure richiamate all'art. 4,  comma
          12, si applica il  regime  di  cui  al  terzo  periodo  del
          settimo comma del predetto art. 18. In caso  di  violazione
          dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si  applica  il
          regime di cui al quarto comma del medesimo art. 18. Ai fini
          dell'impugnazione  del  licenziamento   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'art. 6 della legge 15 luglio  1966,
          n. 604, e successive modificazioni. 
              4. Per ciascun lavoratore posto in mobilita'  l'impresa
          e'  tenuta  a  versare  alla  gestione   degli   interventi
          assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di
          cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in  trenta
          rate  mensili,  una  somma  (47)  pari  a  sei   volte   il
          trattamento mensile  iniziale  di  mobilita'  spettante  al
          lavoratore. Tale somma e'  ridotta  alla  meta'  quando  la
          dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art. 4,
          comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale. 
              5. L'impresa  che,  secondo  le  procedure  determinate
          dalla Commissione regionale per l'impiego, procuri  offerte
          di lavoro a tempo indeterminato aventi  le  caratteristiche
          di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), non  e'  tenuta  al
          pagamento delle rimanenti rate relativamente ai  lavoratori
          che perdano il  diritto  al  trattamento  di  mobilita'  in
          conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il
          periodo in cui essi, accettando le offerte procurate  dalla
          impresa, abbiano prestato lavoro. Il predetto beneficio  e'
          escluso per  le  imprese  che  si  trovano,  nei  confronti
          dell'impresa disposta ad  assumere,  nei  rapporti  di  cui
          all'art. 8, comma 4-bis. 
              6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilita'  dopo
          la  fine  del  dodicesimo  mese  successivo  a  quello   di
          emanazione del decreto di cui all'art. 2,  comma  1,  e  la
          fine  del  dodicesimo  mese   successivo   a   quello   del
          completamento del programma di cui  all'art.  1,  comma  2,
          nell'unita' produttiva in cui il lavoratore  era  occupato,
          la somma che l'impresa e' tenuta a  versare  ai  sensi  del
          comma 4 del presente articolo e' aumentata di cinque  punti
          percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente
          tra  l'inizio  del  tredicesimo   mese   e   la   data   di
          completamento del programma. Nel medesimo  caso  non  trova
          applicazione quanto previsto dal secondo comma dell'art.  2
          della legge 8 agosto 1972, n. 464." 
              "Art. 6. Lista di mobilita' e compiti della Commissione
          regionale per l'impiego 
              1. L'Ufficio  regionale  del  lavoro  e  della  massima
          occupazione,  sulla  base  delle  direttive  impartite  dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
          Commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica
          da parte dell'Agenzia per l'impiego, compila una lista  dei
          lavoratori  in  mobilita',  sulla  base   di   schede   che
          contengano tutte le informazioni utili per  individuare  la
          professionalita', la preferenza per una mansione diversa da
          quella originaria, la disponibilita' al  trasferimento  sul
          territorio;  in  questa  lista  vengono  iscritti  anche  i
          lavoratori di cui agli articoli 11, comma 2, e16, e vengono
          esclusi    quelli    che    abbiano     fatto     richiesta
          dell'anticipazione di cui all'art. 7, comma 5. 
              2. La Commissione regionale per  l'impiego  approva  le
          liste di cui al comma 1 ed inoltre: 
              a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego
          dei  lavoratori  iscritti  nella  lista  di  mobilita',  in
          collaborazione con l'Agenzia per l'impiego; 
              b) propone l'organizzazione, da parte delle Regioni, di
          corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale
          che, tenuto  conto  del  livello  di  professionalita'  dei
          lavoratori in mobilita', siano finalizzati ad agevolarne il
          reimpiego;  i  lavoratori   interessati   sono   tenuti   a
          parteciparvi quando le Commissioni regionali ne  dispongano
          l'avviamento; 
              c) promuove le iniziative di cui al comma 4; 
              d)  determina  gli  ambiti  circoscrizionali  ai   fini
          dell'avviamento dei lavoratori in mobilita'; 
              d-bis) realizza, d'intesa  con  la  Regione,  a  favore
          delle lavoratrici iscritte nelle  liste  di  mobilita',  le
          azioni positive di cui alla legge 10 aprile  1991,  n.  125
          (56) . 
              3.  Le  Regioni,  nell'autorizzare   i   progetti   per
          l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione,
          ai sensi del secondo comma  dell'art.  24  della  legge  21
          dicembre 1978, n. 845, devono dare  priorita'  ai  progetti
          formativi che prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti
          nella lista di mobilita'. 
              4. Su  richiesta  delle  amministrazioni  pubbliche  la
          Commissione   regionale   per   l'impiego   puo'   disporre
          l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti  nella  lista
          di mobilita' in opere o servizi di  pubblica  utilita',  ai
          sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981,  n.
          244, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  luglio
          1981,  n.  390,  modificato  dall'art.  8  della  legge  28
          febbraio 1986, n. 41, e dal decreto-legge 21 marzo 1988, n.
          86, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20  maggio
          1988, n. 160. Il secondo comma del citato art. 1-bis non si
          applica  nei  casi  in   cui   l'amministrazione   pubblica
          interessata utilizzi i lavoratori  per  un  numero  di  ore
          ridotto e proporzionato  ad  una  somma  corrispondente  al
          trattamento di mobilita' spettante  al  lavoratore  ridotta
          del venti per cento. 
              5. I  lavoratori  in  mobilita'  sono  compresi  tra  i
          soggetti di cui all'art. 14, comma  1,  lettera  a),  della
          legge 27 febbraio 1985, n. 49." 
              "Art. 7. Indennita' di mobilita' 
              1.  I  lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai   sensi
          dell'art. 4, che siano in possesso  dei  requisiti  di  cui
          all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una  indennita'  per
          un periodo massimo di dodici mesi, elevato  a  ventiquattro
          per i lavoratori che hanno compiuto i  quaranta  anni  e  a
          trentasei per i lavoratori che hanno compiuto  i  cinquanta
          anni. L'indennita'  spetta  nella  misura  percentuale,  di
          seguito  indicata,   del   trattamento   straordinario   di
          integrazione  salariale  che  hanno  percepito  ovvero  che
          sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente
          la risoluzione del rapporto di lavoro: 
              a) per i primi dodici mesi: cento per cento; 
              b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta  per
          cento. 
              2. Nelle aree di  cui  al  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.
          218, la indennita'  di  mobilita'  e'  corrisposta  per  un
          periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato  a  trentasei
          per i lavoratori che hanno compiuto i  quaranta  anni  e  a
          quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
          anni. Essa spetta nella seguente misura: 
              a) per i primi dodici mesi: cento per cento; 
              b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per
          cento. 
              3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata,  con  effetto
          dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari  all'aumento
          della indennita' di contingenza dei lavoratori  dipendenti.
          Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla  data
          del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se  a  questa
          data non e' ancora maturato il  diritto  alla  pensione  di
          vecchiaia, successivamente alla data in  cui  tale  diritto
          viene a maturazione. 
              4. L'indennita' di mobilita' non puo'  comunque  essere
          corrisposta  per  un   periodo   superiore   all'anzianita'
          maturata dal lavoratore alle  dipendenze  dell'impresa  che
          abbia attivato la procedura di cui all'art. 4. 
              5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano  richiesta
          per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
          cooperativa  in  conformita'  alle  norme  vigenti  possono
          ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
          misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il  numero  di
          mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre 1992  ,  per  i
          lavoratori in mobilita' delle aree di cui al  comma  2  che
          abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma  e'
          aumentata  di  un  importo  pari  a   quindici   mensilita'
          dell'indennita'  iniziale  di  mobilita'  e  comunque   non
          superiore al numero dei mesi  mancanti  al  compimento  dei
          sessanta anni di eta'.  Per  questi  ultimi  lavoratori  il
          requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma
          1, e' elevato in misura pari al periodo  trascorso  tra  la
          data di entrata in vigore della presente legge e quella del
          loro collocamento in  mobilita'.  Le  somme  corrisposte  a
          titolo di anticipazione dell'indennita' di  mobilita'  sono
          cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17 della  legge
          27 febbraio 1985, n.  49.  Con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, sono determinate  le  modalita'  e  le
          condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennita'
          di mobilita', le modalita' per la restituzione nel caso  in
          cui il  lavoratore,  nei  ventiquattro  mesi  successivi  a
          quello della corresponsione, assuma  una  occupazione  alle
          altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico,
          nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di  cui
          all'art. 5, commi 4 e 6. 
              6. Nelle aree di cui al  comma  2  nonche'  nell'ambito
          delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
          Commissione regionale per l'impiego,  in  cui  sussista  un
          rapporto superiore alla media nazionale tra  iscritti  alla
          prima classe della  lista  di  collocamento  e  popolazione
          residente in eta' da lavoro,  ai  lavoratori  collocati  in
          mobilita' entro la  data  del  31  dicembre  1992  che,  al
          momento della cessazione  del  rapporto,  abbiano  compiuto
          un'eta' inferiore di non piu' di  cinque  anni  rispetto  a
          quella  prevista  dalla  legge  per  il  pensionamento   di
          vecchiaia,  e  possano   far   valere,   nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          quella  minima  prevista  per  il  predetto  pensionamento,
          diminuita del numero di settimane  mancanti  alla  data  di
          compimento   dell'eta'   pensionabile,   l'indennita'    di
          mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
          dell'indennita' per i periodi successivi a quelli  previsti
          nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento. 
              7. Negli ambiti  di  cui  al  comma  6,  ai  lavoratori
          collocati in mobilita' entro la data del 31  dicembre  1992
          che, al momento  della  cessazione  del  rapporto,  abbiano
          compiuto un'eta'  inferiore  di  non  piu'  di  dieci  anni
          rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
          di  vecchiaia  e  possano  far  valere,  nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta  fino  alla
          data  di  maturazione  del  diritto  al  pensionamento   di
          anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente  alla
          data del 1° gennaio 1991 dalle societa' non operative della
          Societa' di Gestione e  Partecipazioni  Industriali  S.p.A.
          (GEPI)  e  della  Iniziative  Sardegna  S.p.A.  (INSAR)  si
          prescinde  dal  requisito   dell'anzianita'   contributiva;
          l'indennita'  di  mobilita'  non   puo'   comunque   essere
          corrisposta per un periodo superiore a dieci anni . 
              8. L'indennita' di  mobilita'  sostituisce  ogni  altra
          prestazione di  disoccupazione  nonche'  le  indennita'  di
          malattia e di maternita' eventualmente spettanti. 
              9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
          ad esclusione di quelli  per  i  quali  si  fa  luogo  alla
          corresponsione  anticipata  ai  sensi  del  comma  5,  sono
          riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento  del
          diritto alla pensione e ai fini della determinazione  della
          misura  della  pensione  stessa.  Per  detti   periodi   il
          contributo  figurativo  e'  calcolato  sulla   base   della
          retribuzione cui e' riferito il  trattamento  straordinario
          di integrazione salariale di  cui  al  comma  1.  Le  somme
          occorrenti per la copertura della contribuzione  figurativa
          sono versate  dalla  gestione  di  cui  al  comma  11  alle
          gestioni pensionistiche competenti . 
              10. Per  i  periodi  di  godimento  dell'indennita'  di
          mobilita' spetta l'assegno per il nucleo familiare  di  cui
          all'art.  2  del  decreto-legge  13  marzo  1988,  n.   69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,
          n. 153. 
              11. I datori di lavoro, ad eccezione di  quelli  edili,
          rientranti nel campo di applicazione  della  normativa  che
          disciplina  l'intervento  straordinario   di   integrazione
          salariale, versano alla gestione di cui all'art.  37  della
          legge 9  marzo  1989,  n.  88,  un  contributo  transitorio
          calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al
          contributo  integrativo  per  l'assicurazione  obbligatoria
          contro la disoccupazione involontaria,  in  misura  pari  a
          0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal  periodo
          di paga in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge e fino al periodo di paga  in  corso  al  31
          dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43  punti  di  aliquota
          percentuale a decorrere dal periodo di  paga  successivo  a
          quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo
          di paga in corso al 31 dicembre 1992; i  datori  di  lavoro
          tenuti  al  versamento  del  contributo  transitorio   sono
          esonerati,  per  i   periodi   corrispondenti   e   per   i
          corrispondenti   punti   di   aliquota   percentuale,   dal
          versamento del contributo di cui all'art. 22 della legge 11
          marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico. 
              12. L'indennita'  prevista  dal  presente  articolo  e'
          regolata dalla  normativa  che  disciplina  l'assicurazione
          obbligatoria  contro  la  disoccupazione  involontaria,  in
          quanto  applicabile,  nonche'  dalle  disposizioni  di  cui
          all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 
              13.  Per  i  giornalisti  l'indennita'   prevista   dal
          presente articolo e' a carico  dell'Istituto  nazionale  di
          previdenza  dei  giornalisti  italiani.  Le   somme   e   i
          contributi di cui al comma 11 e all'art. 4, comma  3,  sono
          dovuti al predetto  Istituto.  Ad  esso  vanno  inviate  le
          comunicazioni relative alle procedure previste dall'art. 4,
          comma 10, nonche' le comunicazioni di cui all'art. 9, comma
          3. 
              14. E' abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre  1968,
          n. 1115, e successive modificazioni. 
              15. In caso di squilibrio  finanziario  delle  gestioni
          nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore
          della presente legge, il Ministro del tesoro,  di  concerto
          con il Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
          adegua i contributi  di  cui  al  presente  articolo  nella
          misura  necessaria  a  ripristinare  l'equilibrio  di  tali
          gestioni." 
              "Art. 8. Collocamento dei lavoratori in mobilita' 
              1.  Per  i  lavoratori  in  mobilita',  ai   fini   del
          collocamento,  si  applica   il   diritto   di   precedenza
          nell'assunzione di cui al sesto comma  dell'art.  15  della
          legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed
          integrazioni. 
              2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti con
          contratto di lavoro a termine di  durata  non  superiore  a
          dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del  datore
          di lavoro e' pari a quella  prevista  per  gli  apprendisti
          dalla  legge  19  gennaio  1955,  n.   25,   e   successive
          modificazioni.  Nel  caso  in  cui,  nel  corso   del   suo
          svolgimento, il  predetto  contratto  venga  trasformato  a
          tempo indeterminato, il beneficio contributivo  spetta  per
          ulteriori dodici mesi in aggiunta  a  quello  previsto  dal
          comma 4. 
              3. Per i  lavoratori  in  mobilita'  si  osservano,  in
          materia di limiti di eta', ai fini degli avviamenti di  cui
          all'art.  16  della  legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  e
          successive modificazioni ed integrazioni,  le  disposizioni
          dell'art. 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei
          predetti avviamenti le Commissioni regionali per  l'impiego
          stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti
          nelle  liste  di   collocamento,   la   percentuale   degli
          avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella  lista
          di mobilita'. 
              4. Al datore di lavoro che,  senza  esservi  tenuto  ai
          sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e  indeterminato  i
          lavoratori iscritti nella lista di mobilita'  e'  concesso,
          per  ogni  mensilita'  di   retribuzione   corrisposta   al
          lavoratore, un contributo mensile  pari  al  cinquanta  per
          cento della  indennita'  di  mobilita'  che  sarebbe  stata
          corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non  puo'
          essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici  e,
          per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un
          numero superiore a ventiquattro mesi,  ovvero  a  trentasei
          mesi per le aree di cui all'art. 7, comma  6.  Il  presente
          comma non trova applicazione per i giornalisti . 
              4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi
          precedenti e' escluso con riferimento a quei lavoratori che
          siano  stati  collocati  in   mobilita',   nei   sei   mesi
          precedenti, da parte di  impresa  dello  stesso  o  diverso
          settore di attivita' che,  al  momento  del  licenziamento,
          presenta assetti  proprietari  sostanzialmente  coincidenti
          con quelli dell'impresa  che  assume,  ovvero  risulta  con
          quest'ultima  in  rapporto  di  collegamento  o  controllo.
          L'impresa   che   assume   dichiara,   sotto   la   propria
          responsabilita', all'atto della  richiesta  di  avviamento,
          che non ricorrono le menzionate condizioni ostative . 
              5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di
          mobilita' trova applicazione quanto previsto  dall'art.  27
          della legge 12 agosto 1977, n. 675. 
              6. Il lavoratore in mobilita' ha facolta'  di  svolgere
          attivita' di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a
          tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista. 
              7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del  comma
          6, nonche' per quelle dei periodi di prova di cui  all'art.
          9, comma 7, i trattamenti  e  le  indennita'  di  cui  agli
          articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi.  Tali  giornate
          non sono computate ai fini della determinazione del periodo
          di durata dei predetti trattamenti fino  al  raggiungimento
          di  un  numero  di  giornate  pari  a  quello  dei   giorni
          complessivi di spettanza del trattamento. 
              8. I trattamenti  e  i  benefici  di  cui  al  presente
          articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 37
          della legge 9 marzo 1989, n. 88." 
              "Art. 9. Cancellazione del lavoratore  dalla  lista  di
          mobilita' 
              1. Il lavoratore e' cancellato dalla lista di mobilita'
          e decade dai trattamenti e dalle  indennita'  di  cui  agli
          articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando: 
              a) rifiuti di essere avviato ad un corso di  formazione
          professionale autorizzato dalla Regione o non lo  frequenti
          regolarmente; 
              b)  non  accetti  l'offerta  di  un  lavoro   che   sia
          professionalmente  equivalente  ovvero,  in   mancanza   di
          questo, che presenti omogeneita' anche  intercategoriale  e
          che, avendo riguardo ai contratti collettivi  nazionali  di
          lavoro,  sia  inquadrato  in  un  livello  retributivo  non
          inferiore del dieci  per  cento  rispetto  a  quello  delle
          mansioni di provenienza; 
              c) non accetti, in mancanza  di  un  lavoro  avente  le
          caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato
          in opere o servizi di pubblica utilita' ai sensi  dell'art.
          6, comma 4; 
              d) non abbia  provveduto  a  dare  comunicazione  entro
          cinque  giorni   dall'assunzione   alla   competente   sede
          dell'INPS del lavoro prestato ai sensi dell'art. 8, comma 6
          ; 
              d-bis) non risponda, senza  motivo  giustificato,  alla
          convocazione da parte degli Uffici circoscrizionali o della
          Agenzia per l'impiego ai fini degli adempimenti di cui alle
          lettere che precedono, nonche' di quelli previsti dal comma
          5-ter dell'art. 6 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236. 
              2. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  si  applicano
          quando le attivita' lavorative o di formazione  offerte  al
          lavoratore iscritto nella lista di mobilita' si svolgono in
          un luogo distante  non  piu'  di  cinquanta  chilometri,  o
          comunque  raggiungibile  in  sessanta  minuti   con   mezzi
          pubblici, dalla residenza del lavoratore. 
              3. La cancellazione dalla lista di mobilita'  ai  sensi
          del comma 1  e'  dichiarata,  entro  quindici  giorni,  dal
          direttore  dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima occupazione. Avverso il  provvedimento  e'  ammesso
          ricorso, entro trenta  giorni,  all'Ufficio  regionale  del
          lavoro  e  della  massima  occupazione,  che   decide   con
          provvedimento definitivo entro venti giorni. 
              4. La Commissione regionale per l'impiego, tenuto conto
          delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici
          esistenti in esso, puo' modificare con delibera motivata  i
          limiti previsti  al  comma  2  relativi  alla  dislocazione
          geografica del posto di lavoro offerto. 
              5. Qualora il lavoro offerto  ai  sensi  del  comma  1,
          lettera  b),  sia  inquadrato  in  un  livello  retributivo
          inferiore  a  quello  corrispondente   alle   mansioni   di
          provenienza, il lavoratore  che  accetti  tale  offerta  ha
          diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi,
          alla corresponsione di un assegno  integrativo  mensile  di
          importo pari alla differenza tra i  corrispondenti  livelli
          retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali  di
          lavoro. 
              6.  Il  lavoratore  e'  cancellato   dalla   lista   di
          mobilita', oltre che nei casi di cui al comma 1, quando: 
              a) sia stato assunto con contratto  a  tempo  pieno  ed
          indeterminato; 
              b) si  sia  avvalso  della  facolta'  di  percepire  in
          un'unica soluzione l'indennita' di mobilita'; 
              c) sia scaduto il periodo di godimento dei  trattamenti
          e delle indennita' di cui agli articoli 7, 11, comma  2,  e
          16. 
              7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato,
          che  non  abbia  superato  il  periodo  di   prova,   viene
          reiscritto  al  massimo  per  due  volte  nella  lista   di
          mobilita'. La Commissione regionale per l'impiego,  con  il
          voto favorevole dei tre quarti dei  suoi  componenti,  puo'
          disporre in casi eccezionali la reiscrizione del lavoratore
          nella lista di mobilita' per una terza volta. 
              8. Il lavoratore avviato e giudicato  non  idoneo  alla
          specifica  attivita'  cui  l'avviamento  si  riferisce,   a
          seguito  di  eventuale  visita  medica  effettuata   presso
          strutture sanitarie pubbliche, viene reiscritto nella lista
          di mobilita'. 
              9. I lavoratori di cui all'art. 7, comma 6, nel caso in
          cui svolgano attivita' di lavoro  subordinato  od  autonomo
          hanno facolta' di cumulare l'indennita'  di  mobilita'  nei
          limiti in cui sia utile a garantire  la  percezione  di  un
          reddito pari alla retribuzione spettante al  momento  della
          messa in mobilita',  rivalutato  in  misura  corrispondente
          alla variazione dell'indice del costo della vita  calcolato
          dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai fini della
          scala   mobile   delle    retribuzioni    dei    lavoratori
          dell'industria.  Ai   fini   della   determinazione   della
          retribuzione  pensionabile,  a  tali  lavoratori  e'   data
          facolta'  di  far  valere,  in  luogo  della  contribuzione
          relativa a periodi,  anche  parziali,  di  lavoro  prestato
          successivamente alla data  della  messa  in  mobilita',  la
          contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe
          stata accreditata. 
              10.  Il  trattamento  previsto  dal  presente  articolo
          rientra nella sfera  di  applicazione  dell'art.  37  della
          legge 9 marzo 1989, n. 88.". 
              Si riporta l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000,  n.
          388,  e  successive  modificazioni  (Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2001): 
              "Art.  118.  Interventi  in   materia   di   formazione
          professionale nonche' disposizioni di attivita'  svolte  in
          fondi comunitari e di Fondo sociale europeo. 
              1.  Al  fine  di  promuovere,  in   coerenza   con   la
          programmazione regionale e con  le  funzioni  di  indirizzo
          attribuite in materia  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   lo   sviluppo    della    formazione
          professionale  continua,  in  un'ottica  di  competitivita'
          delle  imprese  e  di   garanzia   di   occupabilita'   dei
          lavoratori, possono  essere  istituiti,  per  ciascuno  dei
          settori  economici  dell'industria,  dell'agricoltura,  del
          terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui  al  comma
          6, fondi paritetici  interprofessionali  nazionali  per  la
          formazione  continua,  nel  presente  articolo   denominati
          «fondi».  Gli  accordi  interconfederali  stipulati   dalle
          organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
          lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
          possono prevedere l'istituzione di fondi anche per  settori
          diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
          di un'apposita  sezione  relativa  ai  dirigenti.  I  fondi
          relativi ai dirigenti possono  essere  costituiti  mediante
          accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
          di   lavoro   e   dei   dirigenti   comparativamente   piu'
          rappresentative, oppure come apposita  sezione  all'interno
          dei fondi interprofessionali  nazionali.  I  fondi,  previo
          accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
          territorialmente e possono altresi' utilizzare parte  delle
          risorse a essi destinati per misure di formazione a  favore
          di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi  possono
          finanziare in tutto o in parte piani  formativi  aziendali,
          territoriali, settoriali o individuali  concordati  tra  le
          parti  sociali,  nonche'  eventuali  ulteriori   iniziative
          propedeutiche e  comunque  direttamente  connesse  a  detti
          piani  concordate  tra  le  parti.   I   piani   aziendali,
          territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni
          e le  province  autonome  territorialmente  interessate.  I
          progetti relativi ai piani individuali ed  alle  iniziative
          propedeutiche e connesse ai medesimi  sono  trasmessi  alle
          regioni  ed   alle   province   autonome   territorialmente
          interessate, affinche' ne possano tenere conto  nell'ambito
          delle  rispettive  programmazioni.  Ai  fondi  afferiscono,
          secondo le disposizioni di cui  al  presente  articolo,  le
          risorse derivanti dal gettito  del  contributo  integrativo
          stabilito  dall'art.  25,  quarto  comma,  della  legge  21
          dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative
          ai datori di lavoro che aderiscono  a  ciascun  fondo.  Nel
          finanziare i piani formativi di cui al  presente  comma,  i
          fondi si attengono al criterio della redistribuzione  delle
          risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di  essi,
          ai sensi del comma 3. 
              2. L'attivazione dei fondi e' subordinata  al  rilascio
          di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali, previa verifica della  conformita'  alle
          finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione,  degli
          organi  e  delle  strutture  di  funzionamento  dei   fondi
          medesimi e della professionalita' dei gestori. Il Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali esercita  altresi'  la
          vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei  fondi;  in
          caso di irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali   puo'   disporne   la
          sospensione dell'operativita' o il commissariamento.  Entro
          tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero  del
          lavoro  e   delle   politiche   sociali   effettuera'   una
          valutazione  dei  risultati  conseguiti  dagli  stessi.  Il
          presidente  del  collegio  dei  sindaci  e'  nominato   dal
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  Presso  lo
          stesso Ministero e' istituito,  con  decreto  ministeriale,
          senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio  dello  Stato,
          l'«Osservatorio per la formazione continua» con il  compito
          di  elaborare   proposte   di   indirizzo   attraverso   la
          predisposizione di linee-guida  e  di  esprimere  pareri  e
          valutazioni in ordine  alle  attivita'  svolte  dai  fondi,
          anche  in   relazione   all'applicazione   delle   suddette
          linee-guida.  Tale  Osservatorio   e'   composto   da   due
          rappresentanti del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali,  dal  consigliere   di   parita'   componente   la
          Commissione   centrale   per    l'impiego,    da    quattro
          rappresentanti delle  regioni  designati  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  nonche'  da  un
          rappresentante  di  ciascuna  delle  confederazioni   delle
          organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  delle
          organizzazioni  sindacali   dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. Tale  Osservatorio  si
          avvale  dell'assistenza  tecnica   dell'Istituto   per   lo
          sviluppo  della  formazione  professionale  dei  lavoratori
          (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete  alcun
          compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata. 
              3.  I  datori  di  lavoro  che  aderiscono   ai   fondi
          effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
          all'art. 25 della legge  n.  845  del  1978,  e  successive
          modificazioni, all'INPS, che provvede  a  trasferirlo,  per
          intero, una volta dedotti i meri costi  amministrativi,  al
          fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
          fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con  effetti  dal
          1º gennaio successivo; le successive  adesioni  o  disdette
          avranno effetto dal 1º gennaio di ogni anno. L'INPS,  entro
          il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005,  comunica
          al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  ai
          fondi la previsione, sulla base delle  adesioni  pervenute,
          del gettito del contributo integrativo, di cui all'art.  25
          della legge n. 845 del 1978,  e  successive  modificazioni,
          relativo ai datori  di  lavoro  aderenti  ai  fondi  stessi
          nonche' di quello relativo agli  altri  datori  di  lavoro,
          obbligati al versamento di detto contributo,  destinato  al
          Fondo per la formazione professionale e  per  l'accesso  al
          Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'art.  9,  comma  5,
          del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  236.  Lo
          stesso Istituto provvede a  disciplinare  le  modalita'  di
          adesione ai fondi  interprofessionali  e  di  trasferimento
          delle  risorse  agli  stessi  mediante  acconti  bimestrali
          nonche' a fornire, tempestivamente e  con  regolarita',  ai
          fondi stessi, tutte le informazioni relative  alle  imprese
          aderenti e ai contributi integrativi da  esse  versati.  Al
          fine di  assicurare  continuita'  nel  perseguimento  delle
          finalita'  istituzionali  del  Fondo  per   la   formazione
          professionale e per l'accesso al FSE, di  cui  all'art.  9,
          comma  5,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, rimane fermo quanto previsto  dal  secondo  periodo
          del comma 2 dell'art. 66 della legge  17  maggio  1999,  n.
          144. 
              4. Nei confronti del contributo versato  ai  sensi  del
          comma 3, trovano applicazione le  disposizioni  di  cui  al
          quarto comma dell'art. 25 della citata  legge  n.  845  del
          1978, e successive modificazioni. 
              5.  Resta  fermo  per  i  datori  di  lavoro  che   non
          aderiscono  ai  fondi  l'obbligo  di  versare  all'INPS  il
          contributo integrativo di cui al quarto comma dell'art.  25
          della  citata  legge  n.  845  del   1978,   e   successive
          modificazioni, secondo le  modalita'  vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore della presente legge. 
              6. Ciascun fondo e' istituito, sulla  base  di  accordi
          interconfederali stipulati dalle  organizzazioni  sindacali
          dei  datori  di  lavoro  e  dei   lavoratori   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale, alternativamente: 
              a) come soggetto giuridico  di  natura  associativa  ai
          sensi dell'art. 36 del codice civile; 
              b) come soggetto dotato di  personalita'  giuridica  ai
          sensi degli articoli 1  e  9  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  2000,
          n. 361, concessa con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali. 
              7. 
              8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
          integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978,
          il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il contributo
          omesso  e  le  relative  sanzioni,  che   vengono   versate
          dall'INPS al fondo prescelto. 
              9.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza  sociale  sono  determinati,  entro   centoventi
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, modalita', termini e condizioni per il  concorso  al
          finanziamento di  progetti  di  ristrutturazione  elaborati
          dagli enti di formazione entro il limite  massimo  di  lire
          100 miliardi per l'anno  2001,  nell'ambito  delle  risorse
          preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione  di  cui
          all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993, n. 236. Le  disponibilita'  sono  ripartite  su  base
          regionale  in  riferimento  al  numero  degli  enti  e  dei
          lavoratori interessati dai  processi  di  ristrutturazione,
          con  priorita'   per   i   progetti   di   ristrutturazione
          finalizzati  a  conseguire   i   requisiti   previsti   per
          l'accreditamento  delle  strutture   formative   ai   sensi
          dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e  sue  eventuali
          modifiche. 
              10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al  20  per
          cento la quota del  gettito  complessivo  da  destinare  ai
          fondi a  valere  sul  terzo  delle  risorse  derivanti  dal
          contributo integrativo di cui all'art. 25  della  legge  21
          dicembre  1978,  n.  845,  destinato  al   Fondo   di   cui
          all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita  al  30  per
          cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. 
              11.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale  sono  determinati  le  modalita'  ed  i
          criteri di destinazione al finanziamento  degli  interventi
          di cui all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre  1998,
          n. 448, dell'importo aggiuntivo di  lire  25  miliardi  per
          l'anno 2001. 
              12. Gli importi previsti  per  gli  anni  1999  e  2000
          dall'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.  144,
          sono: 
              a) per il 75 per cento assegnati al  Fondo  di  cui  al
          citato art. 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare,
          in  via   prioritaria,   i   piani   formativi   aziendali,
          territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali; 
              b) per il restante 25 per cento accantonati per  essere
          destinati ai fondi, a seguito della loro  istituzione.  Con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono determinati i termini ed  i  criteri  di  attribuzione
          delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10. 
              13. Per le  annualita'  di  cui  al  comma  12,  l'INPS
          continua ad effettuare il versamento stabilito dall'art. 1,
          comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di
          rotazione per l'attuazione delle politiche  comunitarie  di
          cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.  183,  ed  il
          versamento stabilito  dall'art.  9,  comma  5,  del  citato
          decreto-legge   n.   148   del   1993,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui
          al medesimo comma. 
              14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i  cui
          oneri ricadono su fondi comunitari, gli  enti  pubblici  di
          ricerca sono autorizzati a procedere  ad  assunzioni  o  ad
          impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
          degli  stessi,  anche  mediante   proroghe   dei   relativi
          contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi
          previsti dall'art. 1, comma 1, del  decreto  legislativo  6
          settembre 2001, n. 368. La presente disposizione si applica
          anche ai programmi o alle attivita' di  assistenza  tecnica
          in corso di svolgimento alla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge. 
              15. Gli  avanzi  finanziari  derivanti  dalla  gestione
          delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
          esercizi   antecedenti   la   programmazione    comunitaria
          1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro  e
          della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
          del Fondo di rotazione istituito dall'art. 25  della  legge
          21 dicembre  1978,  n.  845,  e  successive  modificazioni,
          possono essere destinati alla copertura di oneri  derivanti
          dalla responsabilita' sussidiaria  dello  Stato  membro  ai
          sensi della normativa comunitaria in materia. 
              16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
          con proprio decreto, destina nell'ambito delle  risorse  di
          cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio
          1999, n. 144, una quota  fino  a  lire  200  miliardi,  per
          l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20  per
          cento  destinato  prioritariamente   all'attuazione   degli
          articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n. 276, e successive modificazioni,  per  le  attivita'  di
          formazione  nell'esercizio  dell'apprendistato   anche   se
          svolte oltre il compimento del diciottesimo anno  di  eta',
          secondo le modalita' di cui  all'art.  16  della  legge  24
          giugno 1997, n. 196.". 
              Si riporta l'art. 25 della legge 21 dicembre  1978,  n.
          845, e successive modificazioni (Legge-quadro in materia di
          formazione professionale): 
              "Art. 25. Istituzione di un Fondo di rotazione. 
              Per favorire l'accesso al Fondo sociale  europeo  e  al
          Fondo  regionale  europeo  dei  progetti  realizzati  dagli
          organismi di cui  all'articolo  precedente,  e'  istituito,
          presso il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,
          con l'amministrazione autonoma e gestione  fuori  bilancio,
          ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n.  1041
          , un Fondo di rotazione. 
              Per la costituzione del  Fondo  di  rotazione,  la  cui
          dotazione e' fissata in lire 100 miliardi,  si  provvede  a
          carico del bilancio dello Stato  con  l'istituzione  di  un
          apposito capitolo di spesa nello stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale per  l'anno
          1979. 
              A decorrere dal periodo di paga in corso al 1°  gennaio
          1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a  5)
          dell'art. 20 del  decreto-legge  2  marzo  1974,  n.  30  ,
          convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile  1974,
          n. 114, e modificato dall'art.  11  della  legge  3  giugno
          1975, n. 160 , sono ridotte: 
              1) dal 4,45 al 4,15 per cento; 
              2) dal 4,45 al 4,15 per cento; 
              3) dal 3,05 al 2,75 per cento; 
              4) dal 4,30 al 4 per cento; 
              5) dal 6,50 al 6,20 per cento. 
              Con la  stessa  decorrenza  l'aliquota  del  contributo
          integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria  contro
          la disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12  della
          legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' aumentata in  misura  pari
          allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
          contributivo. 
              I  due   terzi   delle   maggiori   entrate   derivanti
          dall'aumento  contribuitivo  di  cui  al  precedente  comma
          affluiscono al Fondo  di  rotazione.  Il  versamento  delle
          somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
          della previdenza sociale con periodicita' trimestrale. 
              La parte di disponibilita' del Fondo di  rotazione  non
          utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da  quello
          successivo alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, rimane acquisita alla gestione  per  l'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. 
              Alla  copertura  dell'onere  di  lire   100   miliardi,
          derivante   dall'applicazione    della    presente    legge
          nell'esercizio finanziario 1979, si fara'  fronte  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  del  capitolo
          9001 dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
          del tesoro per l'anno finanziario anzidetto. 
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              Le somme di cui  ai  commi  precedenti  affluiscono  in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          tesoreria centrale e denominato  «Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale -  somme  destinate  a  promuovere
          l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti  realizzati
          dagli organismi di  cui  all'art.  8  della  decisione  del
          consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE  del  1°
          febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
          20 dicembre 1977».".