Art. 26 
                   Tavolo tecnico di monitoraggio 
                             e indirizzo 
 
  1. E' istituito nell'ambito della  Cabina  di  Regia  del  NSIS  il
Tavolo tecnico di monitoraggio e  indirizzo  per  l'attuazione  delle
disposizioni di cui all'articolo  12  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221. 
  2. Partecipano al Tavolo tecnico di cui al comma 1 i rappresentanti
delle  amministrazioni,  delle  regioni  e  delle  province  autonome
specificatamente individuati in relazione al settore e  alla  materia
trattata. Ai componenti del predetto Tavolo  non  spettano  compensi,
rimborsi o altri gettoni di presenza. 
  3. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1: 
    a) svolge un monitoraggio costante dello stato  di  attuazione  e
utilizzo  del  FSE  presso  le  regioni  e  le   province   autonome,
riportandone i risultati alla Cabina di Regia del NSIS; 
    b)  propone  alla   Cabina   di   Regia   del   NSIS,   ai   fini
dell'approvazione, gli obiettivi annuali di  avanzamento  per  l'anno
successivo, sia in termini di copertura, sia per l'alimentazione  del
FSE, nonche' per l'effettivo utilizzo dello stesso, anche sulla  base
di quanto previsto dai piani di progetto regionali; 
    c) elabora e propone alla Cabina  di  Regia  del  NSIS,  ai  fini
dell'approvazione, i  contenuti,  i  formati  e  gli  standard  degli
ulteriori documenti sanitari e socio-sanitari del  nucleo  minimo  di
cui all'articolo 2, comma 2, e gli aggiornamenti degli stessi; 
    d) elabora e propone alla Cabina  di  Regia  del  NSIS,  ai  fini
dell'approvazione,  i  contenuti,  i  formati  e  gli  standard   dei
documenti sanitari e socio-sanitari di cui all'articolo 2,  comma  3,
lettere da a) a z), e gli aggiornamenti degli stessi; 
    e)  valuta  i  documenti  sanitari  e   socio-sanitari   di   cui
all'articolo 2, comma 3, lettera aa), nonche' elabora e propone  alla
Cabina di Regia del NSIS, ai fini dell'approvazione, i  contenuti,  i
formati e gli standard degli stessi e i relativi aggiornamenti; 
    f) valuta, elabora e propone alla Cabina di Regia  del  NSIS,  ai
fini  dell'approvazione,  le  variazioni   agli   standard   di   cui
all'articolo 24, comma 2; 
    g) valuta, elabora e propone alla Cabina di Regia  del  NSIS,  ai
fini dell'approvazione, le variazioni ai servizi di cui  all'articolo
25, comma 3. 
  4. I contenuti e i  relativi  aggiornamenti  di  cui  al  comma  3,
lettere c), d), e), f), g), approvati dalla Cabina di Regia del NSIS,
sono recepiti in appositi decreti adottati ai sensi dell'articolo 27,
comma 3. 
  5. I formati, gli standard e i relativi  aggiornamenti  di  cui  al
comma 3, lettere c), d), e), f), g), approvati dalla Cabina di  Regia
del NSIS, sono pubblicati  in  apposite  sezioni  dei  siti  web  del
Ministero della salute e dell'Agenzia per l'Italia digitale. 
 
          Note all'art. 26: 
              -  Per  il  riferimento  all'articolo  12  del   citato
          decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179  vedasi  nelle  note
          all'articolo 1.