Art. 26 
 
 
           Procedure applicative, controlli e monitoraggio 
 
  1. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il GSE pubblica apposite procedure applicative, ivi
incluso il regolamento operativo per le procedure  di  asta,  per  le
procedure di iscrizione al registro e per i  rifacimenti  parziali  e
totali, valorizzando, per quanto compatibili,  le  procedure  seguite
nell'ambito dei previgenti meccanismi di sostegno alla produzione  di
energia elettrica da fonti rinnovabili. 
  2. Le procedure di cui al comma 1 disciplinano altresi', sentito il
Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,  le
modalita' di raccordo tra  le  verifiche  di  cui  all'art.  8  e  le
attivita' di controllo e di erogazione degli incentivi, di competenza
del GSE. 
  3. Il GSE effettua l'attivita' di verifica e controllo ai sensi del
decreto ministeriale 31 gennaio 2014. 
  4. Al fine di  monitorare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
produzione da fonte  rinnovabili,  di  cui  all'art.  3  del  decreto
legislativo n. 28 del 2011, nonche' di spesa di cui all'art. 3, comma
2 del presente decreto, il GSE, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto,  pubblica  sul  proprio  sito
internet e aggiorna con continuita': 
  a) i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto,
relativi alla potenza e all'energia degli  impianti  che  entrano  in
esercizio ricadendo nelle disponibilita' di cui al presente decreto; 
  b) i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto,
relativi alla potenza  all'energia  degli  impianti  che  entrano  in
esercizio  ricadendo  nelle  disponibilita'  di  cui  ai   precedenti
provvedimenti di incentivazione della produzione di energia da  fonti
rinnovabili diverse dal fotovoltaico di competenza del GSE; 
  c) la curva contenente i valori  del  costo  indicativo  annuo  per
tutti i mesi futuri nei quali e' prevista l'entrata in  esercizio  di
impianti che accedono  a  meccanismi  di  incentivazione  tariffaria,
calcolata con le modalita' di cui all'art. 27, comma 1. 
  5. Il GSE pubblica con cadenza annuale e  aggiorna  semestralmente,
un bollettino informativo,  con  l'elenco  degli  impianti  da  fonti
rinnovabili in  esercizio  e  in  progetto  con  l'indicazione  della
tipologia della fonte, della potenza, del comune di localizzazione  e
della categoria dell'intervento, inclusi nelle graduatorie a  seguito
delle procedure di registro ed asta, degli incentivi previsti e delle
tariffe  erogate.  Il  bollettino  annuale  contiene,  inoltre,  dati
statistici aggregati sugli impianti, sulla rispettiva potenza,  sulla
produzione energetica, sui controlli effettuati. Per gli impianti  in
progetto, il bollettino riporta i dati di potenza e di producibilita'
attesa, dichiarata dal produttore o calcolata dal GSE.  Su  richiesta
dei comuni, il GSE fornisce i dati di cui al comma 4,  lettere  a)  e
b), riferiti al comune richiedente. 
  6. Il GSE sviluppa, aggiornandolo e  rendendolo  pubblico  con  una
cadenza annuale, un rapporto sui sistemi  incentivanti  adottati  nei
principali Paesi europei per lo sviluppo  delle  energie  rinnovabili
nel settore elettrico e un rapporto, che raffronti, inoltre, i  costi
di generazione nei principali Paesi europei, con particolare riguardo
all'Italia. 
  7. Il GSE integra il sistema informativo di cui all'art. 40,  comma
2, del decreto legislativo n. 28 del  2011  con  un'apposita  sezione
disponibile al pubblico, da aggiornare  annualmente,  che  riporti  i
dati  di  sintesi,  raggruppati  per  tipologia  di  impianto  e  per
categoria d'intervento, riguardanti gli incentivi erogati alle  fonti
rinnovabili ai sensi  del  presente  decreto  nonche'  ai  sensi  dei
precedenti provvedimenti di incentivazione delle  fonti  rinnovabili.
Il GSE sviluppa, aggiornandolo e rendendolo pubblico con una  cadenza
annuale, un rapporto sulle energie rinnovabili che illustri  tutti  i
principali risultati raggiunti in Italia, il raffronto con il  target
al 2020, i costi sostenuti per gli incentivi nonche'  una  stima  dei
costi da sostenere negli anni futuri.