Art. 26 Procedure applicative, controlli e monitoraggio 1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE pubblica apposite procedure applicative, ivi incluso il regolamento operativo per le procedure di asta, per le procedure di iscrizione al registro e per i rifacimenti parziali e totali, valorizzando, per quanto compatibili, le procedure seguite nell'ambito dei previgenti meccanismi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 2. Le procedure di cui al comma 1 disciplinano altresi', sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le modalita' di raccordo tra le verifiche di cui all'art. 8 e le attivita' di controllo e di erogazione degli incentivi, di competenza del GSE. 3. Il GSE effettua l'attivita' di verifica e controllo ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2014. 4. Al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di produzione da fonte rinnovabili, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011, nonche' di spesa di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto, il GSE, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con continuita': a) i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto, relativi alla potenza e all'energia degli impianti che entrano in esercizio ricadendo nelle disponibilita' di cui al presente decreto; b) i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto, relativi alla potenza all'energia degli impianti che entrano in esercizio ricadendo nelle disponibilita' di cui ai precedenti provvedimenti di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico di competenza del GSE; c) la curva contenente i valori del costo indicativo annuo per tutti i mesi futuri nei quali e' prevista l'entrata in esercizio di impianti che accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria, calcolata con le modalita' di cui all'art. 27, comma 1. 5. Il GSE pubblica con cadenza annuale e aggiorna semestralmente, un bollettino informativo, con l'elenco degli impianti da fonti rinnovabili in esercizio e in progetto con l'indicazione della tipologia della fonte, della potenza, del comune di localizzazione e della categoria dell'intervento, inclusi nelle graduatorie a seguito delle procedure di registro ed asta, degli incentivi previsti e delle tariffe erogate. Il bollettino annuale contiene, inoltre, dati statistici aggregati sugli impianti, sulla rispettiva potenza, sulla produzione energetica, sui controlli effettuati. Per gli impianti in progetto, il bollettino riporta i dati di potenza e di producibilita' attesa, dichiarata dal produttore o calcolata dal GSE. Su richiesta dei comuni, il GSE fornisce i dati di cui al comma 4, lettere a) e b), riferiti al comune richiedente. 6. Il GSE sviluppa, aggiornandolo e rendendolo pubblico con una cadenza annuale, un rapporto sui sistemi incentivanti adottati nei principali Paesi europei per lo sviluppo delle energie rinnovabili nel settore elettrico e un rapporto, che raffronti, inoltre, i costi di generazione nei principali Paesi europei, con particolare riguardo all'Italia. 7. Il GSE integra il sistema informativo di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011 con un'apposita sezione disponibile al pubblico, da aggiornare annualmente, che riporti i dati di sintesi, raggruppati per tipologia di impianto e per categoria d'intervento, riguardanti gli incentivi erogati alle fonti rinnovabili ai sensi del presente decreto nonche' ai sensi dei precedenti provvedimenti di incentivazione delle fonti rinnovabili. Il GSE sviluppa, aggiornandolo e rendendolo pubblico con una cadenza annuale, un rapporto sulle energie rinnovabili che illustri tutti i principali risultati raggiunti in Italia, il raffronto con il target al 2020, i costi sostenuti per gli incentivi nonche' una stima dei costi da sostenere negli anni futuri.