Art. 26 
 
              Attuazione atti della Commissione europea 
 
  1. Con la procedura di cui all'articolo 31, comma 6, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, sono  recepiti  gli  atti  delegati,  adottati
dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 27  della  direttiva
2014/40/UE, per  l'attuazione  dell'articolo  3,  paragrafi  2  e  4,
dell'articolo 4, paragrafi 3 e 5, dell'articolo 7, paragrafi 5, 11  e
12, dell'articolo 9, paragrafo  5,  dell'articolo  10,  paragrafo  3,
dell'articolo  11,  paragrafo  6,  dell'articolo  12,  paragrafo   3,
dell'articolo 15, paragrafo 12 e dell'articolo 20, paragrafi 11 e 12,
della medesima direttiva. 
  2. Con decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle  finanze,  dello  sviluppo  economico,
delle politiche agricole alimentari e forestali,  da  acquisirsi  nei
termini previsti dall'articolo 17-bis, della legge 7 agosto 1990,  n.
241 e successive modificazioni, come introdotto dall'articolo 3 della
legge 7 agosto  2015,  n.  124,  e'  data  attuazione  agli  atti  di
esecuzione della Commissione europea adottati ai sensi  dell'articolo
25, paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE, per  l'esecuzione  delle
disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9,  10,  15,  16  e  20
della medesima direttiva 2014/40/UE. 
 
          Note all'art. 26: 
              Il testo dell'art. 31 della legge 24 dicembre 2012,  n.
          234 (Norme generali sulla partecipazione  dell'Italia  alla
          formazione  e  all'attuazione  della  normativa   e   delle
          politiche dell'Unione europea), Pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: 
              «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   le   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla legge di delegazione europea. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'art.  117,  quinto  comma,  della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 
              8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33
          e attinenti  a  materie  di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere.». 
              Per la direttiva 2014/40/UE si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Il testo dell'art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n.
          241 citata nelle note all'art. 6 cosi' recita: 
              «Art.  17-bis  (Silenzio  assenso  tra  amministrazioni
          pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
          o servizi pubblici). - 1.  Nei  casi  in  cui  e'  prevista
          l'acquisizione di assensi, concerti o nulla  osta  comunque
          denominati di amministrazioni pubbliche  e  di  gestori  di
          beni o servizi pubblici, per  l'adozione  di  provvedimenti
          normativi  e  amministrativi   di   competenza   di   altre
          amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o  i  gestori
          competenti comunicano il proprio assenso, concerto o  nulla
          osta entro trenta giorni dal ricevimento  dello  schema  di
          provvedimento, corredato della relativa documentazione,  da
          parte  dell'amministrazione  procedente.  Il   termine   e'
          interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che  deve
          rendere  il  proprio  assenso,  concerto   o   nulla   osta
          rappresenti esigenze istruttorie o richieste  di  modifica,
          motivate e formulate in modo puntuale nel  termine  stesso.
          In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso
          nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi
          istruttori  o  dello  schema  di  provvedimento;  non  sono
          ammesse ulteriori interruzioni di termini. 
              2. Decorsi i termini di cui al comma 1  senza  che  sia
          stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo
          stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra
          le amministrazioni statali coinvolte  nei  procedimenti  di
          cui al comma 1, il Presidente del Consiglio  dei  ministri,
          previa deliberazione del  Consiglio  dei  ministri,  decide
          sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. 
              3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si  applicano  anche
          ai casi in  cui  e'  prevista  l'acquisizione  di  assensi,
          concerti   o   nulla   osta    comunque    denominati    di
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali  e  della
          salute  dei  cittadini,  per  l'adozione  di  provvedimenti
          normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni
          pubbliche. In tali casi, ove  disposizioni  di  legge  o  i
          provvedimenti di cui all'art. 2 non  prevedano  un  termine
          diverso, il  termine  entro  il  quale  le  amministrazioni
          competenti comunicano il proprio assenso, concerto o  nulla
          osta e' di novanta giorni dal ricevimento  della  richiesta
          da  parte  dell'amministrazione   procedente.   Decorsi   i
          suddetti termini senza che sia stato comunicato  l'assenso,
          il  concerto  o  il  nulla  osta,  lo  stesso  si   intende
          acquisito. 
              4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano  nei  casi  in  cui  disposizioni   del   diritto
          dell'Unione europea richiedano l'adozione di  provvedimenti
          espressi». 
              Il testo dell'art. 3 della legge 7 agosto 2015, n.  124
          (Deleghe al Governo in materia  di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 13 agosto 2015, n. 187, cosi' recita: 
              "Art. 3 (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche
          e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi
          pubblici). - 1. Alla legge 7  agosto  1990,  n.  241,  dopo
          l'art. 17 e' inserito il seguente: 
              «Art.  17-bis  (Silenzio  assenso  tra  amministrazioni
          pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni
          o servizi pubblici). - 1.  Nei  casi  in  cui  e'  prevista
          l'acquisizione di assensi, concerti o nulla  osta  comunque
          denominati di amministrazioni pubbliche  e  di  gestori  di
          beni o servizi pubblici, per  l'adozione  di  provvedimenti
          normativi  e  amministrativi   di   competenza   di   altre
          amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o  i  gestori
          competenti comunicano il proprio assenso, concerto o  nulla
          osta entro trenta giorni dal ricevimento  dello  schema  di
          provvedimento, corredato della relativa documentazione,  da
          parte  dell'amministrazione  procedente.  Il   termine   e'
          interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che  deve
          rendere  il  proprio  assenso,  concerto   o   nulla   osta
          rappresenti esigenze istruttorie o richieste  di  modifica,
          motivate e formulate in modo puntuale nel  termine  stesso.
          In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso
          nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi
          istruttori  o  dello  schema  di  provvedimento;  non  sono
          ammesse ulteriori interruzioni di termini. 
              2. Decorsi i termini di cui al comma 1  senza  che  sia
          stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo
          stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra
          le amministrazioni statali coinvolte  nei  procedimenti  di
          cui al comma 1, il Presidente del Consiglio  dei  ministri,
          previa deliberazione del  Consiglio  dei  ministri,  decide
          sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. 
              3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si  applicano  anche
          ai casi in  cui  e'  prevista  l'acquisizione  di  assensi,
          concerti   o   nulla   osta    comunque    denominati    di
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali  e  della
          salute  dei  cittadini,  per  l'adozione  di  provvedimenti
          normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni
          pubbliche. In tali casi, ove  disposizioni  di  legge  o  i
          provvedimenti di cui all'art. 2 non  prevedano  un  termine
          diverso, il  termine  entro  il  quale  le  amministrazioni
          competenti comunicano il proprio assenso, concerto o  nulla
          osta e' di novanta giorni dal ricevimento  della  richiesta
          da  parte  dell'amministrazione   procedente.   Decorsi   i
          suddetti termini senza che sia stato comunicato  l'assenso,
          il  concerto  o  il  nulla  osta,  lo  stesso  si   intende
          acquisito. 
              4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano  nei  casi  in  cui  disposizioni   del   diritto
          dell'Unione europea richiedano l'adozione di  provvedimenti
          espressi.».