Art. 26 
 
 
Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 31 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "agli articoli 33, 34, 38, 41, 42,  44,
46 e 50," sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 33, 34,  38,
41, 42, 44, 50 e 52,"; 
    b) al comma 3, le parole: "agli articoli 32, 35, 37, 40, 43,  45,
49 e 55" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 32,  35,  37,
40, 43, 45 e 55"; 
    c)  al  comma  7  sono  aggiunte,  in  fine,le  seguenti  parole:
"attestante, se del caso,  l'acquisizione  nel  corso  della  propria
formazione complessiva,  da  parte  del  professionista  interessato,
delle conoscenze, delle abilita'  e  delle  competenze  di  cui  agli
articoli 33, comma 2, 38, commi 6 e 7, 41, comma 3, 44, comma 4,  46,
comma 3, e 50, comma 3."; 
    d) al comma 8: 
      1) le parole: "il Ministero dell'universita' e  della  ricerca"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca"; 
      2) dopo la parola: "notificano" sono inserite le  seguenti:  ",
attraverso il sistema IMI, per il tramite  del  Dipartimento  per  le
politiche europee,"; 
      3) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Le  suddette
notifiche  comprendono  informazioni  in  merito  alla  durata  e  al
contenuto dei programmi di formazione."; 
    e) al comma 9 le parole:  "una  comunicazione  della  Commissione
europea" sono sostituite dalle seguenti: "un atto  delegato  adottato
dalla Commissione europea"; 
    f) dopo  il  comma  11  e'  inserito  il  seguente:  "11-bis.  Il
Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il
Ministero della  salute,  ciascuno  per  le  professioni  di  propria
competenza, comunicano alla Commissione europea  le  misure  adottate
per   assicurare   l'aggiornamento    professionale    continuo    ai
professionisti   le   cui   qualifiche   rientrano   nell'ambito   di
applicazione  del  capo  IV,  garantendo  cosi'  la  possibilita'  di
aggiornare  le  rispettive  conoscenze,  abilita'  e  competenze  per
mantenere  prestazioni  professionali  sicure  ed  efficaci   nonche'
tenersi al passo con i progressi della professione.". 
 
          Note all'art. 26: 
              -  Il  testo  dell'articolo  31  del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007, n. 206,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 31 (Principio di riconoscimento automatico). - 1.
          I titoli di formazione di medico, che  danno  accesso  alle
          attivita' professionali di medico con formazione di base  e
          medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza
          generale,     odontoiatra,     odontoiatra     specialista,
          veterinario, farmacista e architetto, di cui all'allegato V
          e rispettivamente ai  punti  5.1.1,  5.1.2,  5.2.2,  5.3.2,
          5.3.3, 5.4.2,  5.6.2  e  5.7.1,  conformi  alle  condizioni
          minime di formazione di cui rispettivamente  agli  articoli
          33, 34, 38, 41, 42, 44, 50 e 52, rilasciati a cittadini  di
          cui all'articolo 2, comma 1, da altri  Stati  membri,  sono
          riconosciuti dalle autorita' di cui all'articolo 5 con  gli
          stessi  effetti  dei  titoli  rilasciati  in   Italia   per
          l'accesso,   rispettivamente,   all'attivita'   di   medico
          chirurgo,   medico   chirurgo    specialista,    infermiere
          responsabile   dell'assistenza    generale,    odontoiatra,
          odontoiatra   specialista,   veterinario,   farmacista    e
          architetto. 
              2. I titoli di formazione di  cui  al  comma  1  devono
          essere rilasciati dalle autorita'  competenti  degli  altri
          Stati membri e essere accompagnati dai certificati  di  cui
          all'allegato V e rispettivamente  ai  punti  5.1.1,  5.1.2,
          5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1. 
              3. Le disposizioni  del  primo  e  secondo  comma,  non
          pregiudicano, rispettivamente, i diritti acquisiti  di  cui
          agli articoli 32, 35, 37, 40, 43, 45 e 55; 
              4. I diplomi e i certificati rilasciati da altri  Stati
          membri   conformemente   all'articolo   36   ed    elencati
          nell'allegato V punto  5.1.4,  sono  riconosciuti  con  gli
          stessi  effetti  dei  diplomi  rilasciati  in  Italia   per
          l'accesso all'attivita' di medico di medicina generale  nel
          quadro del regime nazionale  di  previdenza  sociale;  sono
          fatti  comunque  salvi   i   diritti   acquisiti   di   cui
          all'articolo 37. 
              5. I titoli di formazione di  ostetrica  rilasciati  ai
          cittadini di cui all'articolo 2, comma 1,  da  altri  Stati
          membri elencati nell'allegato V punto 5.5.2, conformi  alle
          condizioni minime di formazione di cui  all'articolo  46  e
          rispondenti alle modalita' di  cui  all'articolo  47,  sono
          riconosciuti dall'Autorita' di cui all'articolo 5, con  gli
          stessi  effetti  dei  titoli  rilasciati  in   Italia   per
          l'accesso all'attivita' di ostetrica; sono  fatti  comunque
          salvi i diritti acquisiti di cui all'articolo 49. 
              6. I titoli di  formazione  di  architetto  oggetto  di
          riconoscimento automatico di cui al comma 1, attestano  una
          formazione iniziata al  piu'  presto  nel  corso  dell'anno
          accademico indicato nell'allegato V, punto 5.7.1. 
              7.   L'accesso   e    l'esercizio    delle    attivita'
          professionali di medico chirurgo,  infermiere  responsabile
          dell'assistenza generale, dentista, veterinario,  ostetrica
          e farmacista sono subordinati al possesso di un  titolo  di
          formazione di cui  all'allegato  V,  e  rispettivamente  ai
          punti 5.1.1, 5.1.2,  5.1.4,  5.2.2,  5.3.2,  5.3.3,  5.4.2,
          5.5.2 e 5.6.2. attestante, se del caso, l'acquisizione  nel
          corso della propria formazione complessiva,  da  parte  del
          professionista   interessato,   delle   conoscenze,   delle
          abilita' e delle competenze di cui agli articoli 33,  comma
          2, 38, commi 6 e 7, 41, comma 3, 44, comma 4, 46, comma  3,
          e 50, comma 3. 
              8.  Il  Ministero   della   salute   e   il   Ministero
          dell'istruzione,   dell'universita'   e   della    ricerca,
          rispettivamente per  le  professioni  sanitarie  e  per  le
          professioni nel campo dell'architettura di cui al  presente
          Capo, notificano, attraverso il sistema IMI, per il tramite
          del Dipartimento per le politiche europee, alla Commissione
          europea  le  disposizioni  legislative,   regolamentari   e
          amministrative che  adottano  in  materia  di  rilascio  di
          titoli di formazione nei settori coperti dal presente capo.
          Inoltre  per   i   titoli   di   formazione   nel   settore
          dell'architettura, questa notifica e'  inviata  anche  agli
          altri  Stati  membri.  Le  suddette  notifiche  comprendono
          informazioni in merito  alla  durata  e  al  contenuto  dei
          programmi di formazione. 
              9. Le informazioni notificate di cui al  comma  8  sono
          pubblicate nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea
          attraverso un  atto  delegato  adottato  dalla  Commissione
          europea nella quale sono  indicate  le  denominazioni  date
          dagli   Stati   membri   ai   titoli   di   formazione   e,
          eventualmente,  l'organismo  che  rilascia  il  titolo   di
          formazione, il certificato che accompagna tale titolo e  il
          titolo   professionale    corrispondente,    che    compare
          nell'allegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2,
          5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,  5.5.2,  5.6.2  e
          5.7.1. 
              10. Gli elenchi di cui all'allegato V sono aggiornati e
          modificati, in conformita' alle relative modifiche definite
          in  sede  comunitaria,   relativamente   alle   professioni
          sanitarie,  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
          concerto con il Ministro dell'universita' e della  ricerca,
          e,  relativamente  alla  professione  di  architetto,   con
          decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca. 
              11. I beneficiari del  riconoscimento  sono  tenuti  ad
          assolvere gli  obblighi  di  formazione  continua  previsti
          dalla legislazione vigente. 
              11-bis. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca e il Ministero della salute,  ciascuno  per
          le  professioni  di  propria  competenza,  comunicano  alla
          Commissione  europea  le  misure  adottate  per  assicurare
          l'aggiornamento professionale continuo ai professionisti le
          cui qualifiche rientrano nell'ambito  di  applicazione  del
          capo IV, garantendo cosi' la possibilita' di aggiornare  le
          rispettive conoscenze, abilita' e competenze per  mantenere
          prestazioni  professionali  sicure  ed   efficaci   nonche'
          tenersi al passo con i progressi della professione. 
              12. Non hanno diritto al  riconoscimento  professionale
          ai sensi  del  presente  decreto  come  medico  chirurgo  e
          infermiere responsabile dell'assistenza generale le persone
          in possesso del titolo bulgaro di  feldsher  rilasciato  in
          Bulgaria  anteriormente  al  31   dicembre   1999   e   che
          esercitavano  questa  professione  nell'ambito  del  regime
          nazionale di sicurezza sociale bulgaro  alla  data  del  1°
          gennaio 2000.".