Art. 26
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo
n. 33 del 2013
1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del
2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
pubbliche amministrazioni» e dopo le parole «immobili posseduti» sono
inserite le seguenti: «e di quelli detenuti».
Note all'art. 26:
Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 30.(Obblighi di pubblicazione concernenti i beni
immobili e la gestione del patrimonio) - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche
amministrazioni pubblicano le informazioni identificative
degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonche' i
canoni di locazione o di affitto.».