Art. 26 
 
 
                   Etichettatura e confezionamento 
 
  1.  I  prodotti  di  cui  al  presente  capo  sono  soggetti   alle
disposizioni stabilite dalla normativa europea e nazionale in materia
di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori. 
  2. I prodotti di cui al presente capo  sono  confezionati  in  modo
tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed  il  mantenimento
dei requisiti prescritti dal decreto di cui all'articolo 25, comma 1.
I suddetti  prodotti,  salvo  quanto  previsto  dal  decreto  di  cui
all'articolo  25,  comma  1,   qualora   non   vengano   confezionati
direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono  conservati
in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.