Art. 26 
 
                      Modifiche all'articolo 30 
               del decreto legislativo n. 82 del 2005 
 
  1. All'articolo 30 del decreto legislativo  n.  82  del  2005  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Responsabilita'  dei
prestatori di servizi fiduciari qualificati,  dei  gestori  di  posta
elettronica certificata, dei gestori  dell'identita'  digitale  e  di
conservatori»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I prestatori di servizi fiduciari  qualificati,  i  gestori  di
posta elettronica certificata, i gestori dell'identita'  digitale  di
cui all'articolo 64 e i  soggetti  di  cui  all'articolo  44-bis  che
cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attivita', sono
tenuti al risarcimento, se non provano di  avere  adottato  tutte  le
misure idonee a evitare il danno.»; 
    c) il comma 2 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  30  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 30. Responsabilita'  dei  prestatori  di  servizi
          fiduciari qualificati, dei  gestori  di  posta  elettronica
          certificata,  dei  gestori  dell'identita'  digitale  e  di
          conservatori 
              1. I prestatori di  servizi  fiduciari  qualificati,  i
          gestori  di  posta  elettronica  certificata,   i   gestori
          dell'identita' digitale di cui all'articolo 64 e i soggetti
          di cui all'articolo 44-bis che  cagionano  danno  ad  altri
          nello svolgimento della  loro  attivita',  sono  tenuti  al
          risarcimento, se non provano di  avere  adottato  tutte  le
          misure idonee a evitare il danno. 
              2. (abrogato) 
              3. Il certificato  qualificato  puo'  contenere  limiti
          d'uso ovvero un valore limite per i negozi per i quali puo'
          essere usato il certificato stesso, purche' i limiti  d'uso
          o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e
          siano  chiaramente  evidenziati  nel  certificato   secondo
          quanto previsto dalle regole tecniche di  cui  all'articolo
          71.  Il  certificatore  non  e'  responsabile   dei   danni
          derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda
          i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del
          valore limite.»