Articolo 26 Bilancio 1. Il bilancio e' adottato dal comitato del bilancio su proposta del praesidium. Esso e' elaborato conformemente ai principi contabili generalmente ammessi definiti nel regolamento finanziario, stabilito conformemente all'articolo 33. 2. Nell'ambito del bilancio il praesidium puo', conformemente al regolamento finanziario, stornare fondi tra le varie linee o voci. 3. Il cancelliere e' responsabile dell'esecuzione del bilancio conformemente al regolamento finanziario. 4. Il cancelliere presenta ogni anno una dichiarazione sui conti dell'esercizio finanziario precedente relativa all'esecuzione del bilancio, che e' approvata dal praesidium.