(Allegato I-art. 26)
 
                             Articolo 26 
 
                              Bilancio 
 
  1. Il bilancio e' adottato dal comitato del  bilancio  su  proposta
del praesidium. Esso e' elaborato conformemente ai principi contabili
generalmente ammessi definiti nel regolamento finanziario,  stabilito
conformemente all'articolo 33. 
 
  2. Nell'ambito del bilancio il praesidium  puo',  conformemente  al
regolamento finanziario, stornare fondi tra le varie linee o voci. 
 
  3. Il cancelliere  e'  responsabile  dell'esecuzione  del  bilancio
conformemente al regolamento finanziario. 
 
  4. Il cancelliere presenta ogni anno una  dichiarazione  sui  conti
dell'esercizio finanziario  precedente  relativa  all'esecuzione  del
bilancio, che e' approvata dal praesidium.