Art. 26 Divulgazione delle informazioni 1. Gli organismi di gestione collettiva rendono pubbliche, mantenendole aggiornate sul proprio sito internet, almeno le seguenti informazioni: a) lo statuto; b) le condizioni di adesione e le condizioni di ritiro dell'autorizzazione a gestire i diritti, se non specificate nello statuto; c) i contratti standard per la concessione di licenze e le tariffe standard applicabili, incluse le riduzioni; d) l'elenco delle persone di cui all'articolo 12; e) la politica generale di distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti; f) la politica generale relativa alle spese di gestione; g) la politica generale in materia di detrazioni, diversa rispetto a quella relativa alle spese di gestione, ai proventi dei diritti e a qualsiasi reddito derivante dalle spese di gestione, comprese quelle finalizzate alla prestazione di servizi sociali, culturali ed educativi; h) un elenco degli accordi di rappresentanza sottoscritti e i nomi degli organismi di gestione collettiva con cui tali accordi di rappresentanza sono stati conclusi; i) la politica generale sull'utilizzo di importi non distribuibili; l) le procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie disponibili a norma degli articoli 38 e 39.