Art. 26 Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni 1. Le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente decreto, gli articoli 23 e 27, nonche' gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Le disposizioni di cui al Capo III del presente decreto, l'articolo 22, nonche' gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del secondo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018. 2. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017, all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122 dopo le parole «del presente regolamento» sono soppresse le seguenti: «ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo ciclo». Con effetto a partire dal 1° settembre 2018, l'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, e' sostituito dal seguente: «Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, terza della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.». 3. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 sono disposte le seguenti abrogazioni: a) articoli 146, comma 2, 179, comma 2, e 185, commi 3 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; b) articolo 8, commi 1, 2 e 4, e articolo 11, commi da 1 a 6, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; c) articolo 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169; d) articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. 4. Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 sono disposte le seguenti abrogazioni: a) articoli 1, 2, commi da 1 a 7, 3, 4, commi da 1 a 9 e 11 e 12, nonche' articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425; b) articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53. 5. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, comma 1, 10, comma 1, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122, nonche' l'articolo 2, comma 2, e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione. 6. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 cessano di avere efficacia: a) gli articoli 1, 2, 3, 8, comma 1, articolo 9, commi 2, 3 e 4, articolo 14, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122. Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia: a) le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l'articolo 9, comma 8; b) gli articoli 6, 8, commi da 3 a 6, articolo 9, commi 5 e 6, articolo 10, comma 2, articolo 11, articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191,come novellato dal presente decreto legislativo, a partire dal 1° settembre 2017: «Art.13 (Scuole italiane all'estero). - 1. Per gli alunni delle scuole italiane all'estero le norme del presente regolamento sono applicate a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010.». - Si riporta l'art. 6 del d.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2013, n. 155, come novellato dal presente decreto legislativo, a partire dal 1° settembre 2018: «Art. 6 (Procedimento di valutazione). - 1. Ai fini dell'art. 2 il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche si sviluppa, in modo da valorizzare il ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite dalla conferenza di cui all'art. 2, comma 5, nelle seguenti fasi, ed e' assicurato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base al piano di riparto del Fondo di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, a decorrere dall'anno 2013: a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche: 1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola; 2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento predisposto dall'Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento; b) valutazione esterna: 1) individuazione da parte dell'Invalsi delle situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia previamente definiti dall'Invalsi medesimo; 2) visite dei nuclei di cui al comma 2, secondo il programma e i protocolli di valutazione adottati dalla conferenza ai sensi dell'art. 2, comma 5; 3) ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche dei piani di miglioramento in base agli esiti dell'analisi effettuata dai nuclei; c) azioni di miglioramento: 1) definizione e attuazione da parte delle istituzioni scolastiche degli interventi migliorativi anche con il supporto dell'Indire o attraverso la collaborazione con universita', enti di ricerca, associazioni professionali e culturali. Tale collaborazione avviene nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili e senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; d) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche: 1) pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunita' di appartenenza. 2. I nuclei di valutazione esterna sono costituiti da un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco di cui all'art. 3, comma 1, lettera f). Al dirigente tecnico non spettano compensi, gettoni o indennita' comunque denominate per lo svolgimento delle attivita' di valutazione. L'Invalsi definisce annualmente i compensi per gli esperti impiegati nelle medesime attivita', a decorrere dall'anno 2013, entro il limite delle risorse annualmente assegnate in sede di riparto del Fondo di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 51, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le istituzioni scolastiche sono soggette a periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e sulle competenze degli studenti, predisposte e organizzate dall'Invalsi anche in raccordo alle analoghe iniziative internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, terza della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 4. Le azioni di cui al comma 1 sono dirette anche a evidenziare le aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche direttamente riconducibili al dirigente scolastico, ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale, secondo quanto previsto dall'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 5. I piani di miglioramento, con i risultati conseguiti dalle singole istituzioni scolastiche, sono comunicati al direttore generale del competente Ufficio scolastico regionale, che ne tiene conto ai fini della individuazione degli obiettivi da assegnare al dirigente scolastico in sede di conferimento del successivo incarico e della valutazione di cui al comma 4.». - Si riporta il testo degli articoli 146, 179, e 185 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O., cosi' come modificati dal presente decreto legislativo, a partire dal 1 settembre 2017: «Art.146 (Abolizione esami di riparazione e di seconda sessione). - 1. Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione. 2. (abrogato)» «Art.179 (Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione). - 1. Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione. 2. (abrogato)» «Art.185 (Esame di licenza e commissione esaminatrice). - 1. 2. 3. (abrogato) 4. (abrogato) 5. Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non abbia la idoneita' alla terza classe della scuola media, ha facolta', a giudizio della commissione, di iscriversi alla terza classe.» - Si riporta il testo degli artt. 8 e 11del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51, S.O., come modificati dal presente decreto legislativo, a partire dal 1° settembre 2017: «Art. 8 (La valutazione nella scuola primaria). - 1. (abrogato) 2. (abrogato) 3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonche' la continuita' didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarita' almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico. 4. (abrogato)» «Art.11 (Valutazione, scrutini ed esami). - 1. - 6. (abrogati) 7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonche' la continuita' didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarita', almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.» - Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 settembre 2008, n. 204 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2008, n. 256, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, a partire dal 1^ settembre 2017: «Art. 3 (Valutazione del rendimento scolastico degli studenti). - 1. - 3-bis. (abrogati) 4. Il comma 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato. 5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilita' degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalita' applicative del presente articolo.» - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2007, n. 208, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, a decorrere dal 1° settembre 2017: «Art. 1 (Norme in materia di ordinamenti scolastici). - 1. Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculum arricchito e' reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. Conseguentemente e' richiamato in vigore l'art. 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui aldecreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel quale sono soppresse le parole: «, entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989,». La predetta organizzazione e' realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attivita' di tempo pieno e tempo prolungato deve essere individuato nell'ambito dell'organico di cui al secondo periodo e nel rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente per il personale della scuola e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa, volto, in particolare, a:a) individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche anche al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale;b) sostenere la qualita' del modello del tempo pieno, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione sociale e culturale dei minori immigrati. Il predetto piano e' finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata, nell'ambito delle esistenti disponibilita' di bilancio. 2. All'art. 2, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame.». 3. Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all'art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, e' elevato ad euro 183.000.000 a decorrere dal 2007, per la corresponsione dei compensi ai commissari degli esami di Stato del Sistema nazionale di istruzione. Al relativo onere, pari ad euro 45.000.000 annui, a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. (abrogato). 5. All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, come modificato dall'art. 1, comma 612, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il comitato di indirizzo e' composto dal Presidente e da due membri, nel rispetto del principio di pari opportunita', in possesso di requisiti di qualificazione scientifica e conoscenza riconosciuta dei sistemi di istruzione e valutazione in Italia e all'estero. Almeno uno dei membri deve provenire dal mondo della scuola.». A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, per effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli studenti, di norma, alla classe seconda e quinta della scuola primaria, alla prima e terza classe della scuola secondaria di I grado e alla seconda e quinta classe del secondo ciclo, nonche' altre rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole. 6. 7. Al fine di dare attuazione, per l'anno 2007, al punto 12) dell'Accordo-quadro sancito in Conferenza unificata del 14 giugno 2007, diretto a realizzare le iniziative di cui all'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'onere di euro 9.783.656 di pertinenza del Ministero della solidarieta' sociale si provvede mediante utilizzo delle disponibilita', in conto residui, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che a tale fine e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla competente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. All'art. 1, comma 4-bis, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, le parole: «alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento» sono sostituite dalle seguenti: «nelle scuole dell'infanzia riconosciute paritarie» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti.». - Si riporta il testo degli articoli 2 e 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289, cosi' come modificati dal presente decreto legislativo, con effetto a partire dal 1 settembre 2018: «Art. 2 (Ammissione). - 1. - 7. (abrogati) 8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.». «Art. 4 (Commissione e sede d'esame). - 1. - 9. (abrogati) 10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi e' stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e' a carico dello Stato.». - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, con effetto a partire dal 1 settembre 2018: «Art. 3 (Valutazione degli apprendimenti e della qualita' del sistema educativo di istruzione e di formazione). - 1. Con i decreti di cui all'art. 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti e' affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonche' la continuita' didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarita'; b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualita' del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli studenti e sulla qualita' complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto; c) (abrogata).». - Si riporta il testo degli articoli 7, 9, 10, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191, precisando che la limitazione di efficacia riguarda solo le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione a decorrere dal 1 settembre 2017, mentre le norme restano interamente efficaci per il secondo ciclo di istruzione: «Art. 7 (Valutazione del comportamento). - 1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'art. 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la liberta' personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale e' decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilita' nei contesti di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge, dei comportamenti: a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni; b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. 4. Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilita' di cui all'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunita' scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'art. 21 della Costituzione della Repubblica italiana.». «Art. 9 (Valutazione degli alunni con disabilita'). - 1.La valutazione degli alunni con disabilita' certificata nelle forme e con le modalita' previste dalle disposizioni in vigore e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'art. 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed e' espressa con voto in decimi secondo le modalita' e condizioni indicate nei precedenti articoli. 2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'art. 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. 3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche' di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'art. 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza e' riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalita' di svolgimento e di differenziazione delle prove. 4. Agli alunni con disabilita' che non conseguono la licenza e' rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e' titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. 5. Gli alunni con disabilita' sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalita' previste dall'art. 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. 6. All'alunno con disabilita' che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, e' rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacita' anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.». «Art. 10 (Valutazione degli alunni con difficolta' specifica di apprendimento (DSA)). - 1. Per gli alunni con difficolta' specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attivita' didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti piu' idonei. 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalita' di svolgimento e della differenziazione delle prove.». «Art. 13 (Scuole italiane all'estero). - 1. Per gli alunni delle scuole italiane all'estero le norme del presente regolamento, ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo ciclo, sono applicate a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010.». - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 8, 9 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191: «Art. 1 (Oggetto del regolamento - finalita' e caratteri della valutazione). - 1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilita' degli alunni, ed enuclea le modalita' applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, di seguito indicato: «decreto-legge». 2. La valutazione e' espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonche' dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalita' anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialita' e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. 4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 5. Il collegio dei docenti definisce modalita' e criteri per assicurare omogeneita', equita' e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento. Detti criteri e modalita' fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa. 6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche' al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro. 7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie. 8. La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione e' effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nonche' dalle disposizioni del presente regolamento. 9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.». «Art. 2 (Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione). - 1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e' effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. 2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 3. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'art. 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124. 4. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'art. 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed e' comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121. 5. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'art. 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilita' sia affidato a piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attivita' o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attivita' alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. 6. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e' deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge. 7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno. 8. La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'art. 2 del decreto-legge, e' espressa: a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalita' deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione; b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge; il voto numerico e' illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione. 9. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno e' riferita a ciascun anno scolastico. 10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validita' dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilita' di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilita' di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.». «Art. 3 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione). - 1. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l'esame medesimo restano disciplinati dall'art. 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. 2. L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, e' disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validita' dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneita' di cui all'art. 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e' espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado. 3. L'ammissione dei candidati privatisti e' disciplinata dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. 4. Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale di cui all'art. 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. I testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter. 5. L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e' espresso secondo le modalita' previste dall'art. 185, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge. 6. All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneita' di cui al comma 2. Il voto finale e' costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneita' arrotondata all'unita' superiore per frazione pari o superiore a 0,5. 7. Per i candidati di cui al comma 3, all'esito dell'esame di Stato e all'attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4. 8. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi puo' essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimita'. 9. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'art. 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.». «Art. 8 (Certificazione delle competenze). - 1. Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge. 2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le abilita' e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto. 3. La certificazione finale ed intermedia, gia' individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riconoscimento dei crediti formativi e delle competenze in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale, e' definita dall'art. 20 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 4. La certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e' disciplinata dall'art. 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni. 5. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali. 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e ricerca, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge ed a quelle del presente regolamento.». «Art. 9 (Valutazione degli alunni con disabilita'). - 1. La valutazione degli alunni con disabilita' certificata nelle forme e con le modalita' previste dalle disposizioni in vigore e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'art. 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed e' espressa con voto in decimi secondo le modalita' e condizioni indicate nei precedenti articoli. 2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'art. 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. 3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche' di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'art. 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza e' riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalita' di svolgimento e di differenziazione delle prove. 4. Agli alunni con disabilita' che non conseguono la licenza e' rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e' titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. 5. Gli alunni con disabilita' sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalita' previste dall'art. 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. 6. All'alunno con disabilita' che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, e' rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacita' anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.» «Art. 14 (Norme transitorie, finali e abrogazioni). - 1. Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti. 2. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo e' effettuato secondo le modalita' indicate nell'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009. 3. Per gli alunni di cui all'art. 6, comma 2, le disposizioni relative al concorso della valutazione del comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a regime, dall'anno scolastico 2010/2011. Per l'anno scolastico 2008/2009 il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso; per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con riferimento alla classe precedente il penultimo anno di corso. 4. I riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati. 5. E' abrogato l'art. 304 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla valutazione dell'educazione fisica. Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva dell'alunno. 6. E' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5. 7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validita' dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilita' di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. 8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono essere adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 1998, n. 210. - Si riporta il testo degli articoli 6, 8, 9, 10, 11 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1°settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191: «Art. 6 (Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione). - 1. Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato. 2. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica. 3. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalita' previste dall'art. 5, commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti di sostegno, nonche' gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e successive modificazioni. 4. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'art. 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.». «Art. 8 (Certificazione delle competenze). - 1. Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge. 2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le abilita' e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto. 3. La certificazione finale ed intermedia, gia' individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il riconoscimento dei crediti formativi e delle competenze in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale, e' definita dall'art. 20 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 4. La certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado e' disciplinata dall'art. 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni. 5. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali. 6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e ricerca, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge ed a quelle del presente regolamento.». «Art. 9 (Valutazione degli alunni con disabilita'). - 1. La valutazione degli alunni con disabilita' certificata nelle forme e con le modalita' previste dalle disposizioni in vigore e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attivita' svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'art. 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed e' espressa con voto in decimi secondo le modalita' e condizioni indicate nei precedenti articoli. 2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'art. 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. 3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonche' di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'art. 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza e' riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalita' di svolgimento e di differenziazione delle prove. 4. Agli alunni con disabilita' che non conseguono la licenza e' rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e' titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. 5. Gli alunni con disabilita' sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalita' previste dall'art. 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. 6. All'alunno con disabilita' che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, e' rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacita' anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.». «Art. 10 (Valutazione degli alunni con difficolta' specifica di apprendimento (DSA)). - 1. Per gli alunni con difficolta' specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attivita' didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti piu' idonei. 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalita' di svolgimento e della differenziazione delle prove.». «Art. 11 (Valutazione degli alunni in ospedale). - 1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. 2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.». «Art. 14 (Norme transitorie, finali e abrogazioni). - 1. Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti. 2. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo e' effettuato secondo le modalita' indicate nell'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009. 3. Per gli alunni di cui all'art. 6, comma 2, le disposizioni relative al concorso della valutazione del comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a regime, dall'anno scolastico 2010/2011. Per l'anno scolastico 2008/2009 il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso; per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con riferimento alla classe precedente il penultimo anno di corso. 4. I riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati. 5. E' abrogato l'art. 304 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla valutazione dell'educazione fisica. Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva dell'alunno. 6. E' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5. 7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validita' dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilita' di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. 8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono essere adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».