Art. 26 Qualifiche di pubblica sicurezza 1. All'articolo 179 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I luogotenenti e i marescialli maggiori, oltre quanto gia' specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.».
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'articolo 179 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: "Art. 179 (Qualifiche di pubblica sicurezza). - 1. Gli ufficiali dei carabinieri hanno la qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza, ai sensi della normativa vigente. 2. Agli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. 3. I luogotenenti e i marescialli maggiori, oltre quanto gia' specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.".