Art. 26 
 
                  Qualifiche di pubblica sicurezza 
 
  1. All'articolo 179 del codice dell'ordinamento militare di cui  al
decreto legislativo n. 66 del 2010, il  comma  3  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «3. I luogotenenti e i  marescialli  maggiori,  oltre  quanto  gia'
specificato,  sono  sostituti  ufficiali  di  pubblica  sicurezza   e
sostituiscono i superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento
di questi, assumendo anche la  qualifica  di  ufficiale  di  pubblica
sicurezza.». 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  179  del  citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 179 (Qualifiche di pubblica sicurezza). - 1.  Gli
          ufficiali dei carabinieri hanno la qualifica  di  ufficiali
          di pubblica sicurezza, ai sensi della normativa vigente. 
              2. Agli appartenenti  ai  ruoli  degli  ispettori,  dei
          sovrintendenti  e  degli   appuntati   e   carabinieri   e'
          attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. 
              3. I  luogotenenti  e  i  marescialli  maggiori,  oltre
          quanto  gia'  specificato,  sono  sostituti  ufficiali   di
          pubblica sicurezza e sostituiscono i  superiori  gerarchici
          in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche
          la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.".