Art. 26 
 
 
               Comitato permanente per le costruzioni 
 
  1.  I  rappresentanti  in  seno  al  comitato  permanente  previsto
all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011, sono designati, uno
per ciascuna Amministrazione, con  l'indicazione  dei  rappresentanti
supplenti,  rispettivamente,  dal  Consiglio  superiore  dei   lavori
pubblici, presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  trasporti,
nell'ambito del Servizio tecnico centrale del  medesimo  organo,  dal
Ministero  dello  sviluppo  economico,  nell'ambito  della  Direzione
generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica  e  dal  Ministero  dell'interno,  nell'ambito
della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica. I
predetti rappresentanti  possono  essere  assistiti  da  esperti.  La
designazione e' comunicata alle competenti autorita' europee  per  il
tramite del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale. 
  2. Le Amministrazioni interessate provvedono  agli  adempimenti  di
cui  al  presente  articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 26: 
              Per i riferimenti normativi  del  regolamento  (UE)  n.
          305/2011 si veda nelle note alle premesse.