Art. 26 
 
 
                      Organo di amministrazione 
 
  1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute,  del  Terzo
settore deve essere nominato  un  organo  di  amministrazione.  Salvo
quanto  previsto  dall'articolo  25,  comma  2,   la   nomina   degli
amministratori spetta all'assemblea,  fatta  eccezione  per  i  primi
amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. 
  2. La maggioranza degli amministratori e'  scelta  tra  le  persone
fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.  Si
applica l'articolo 2382 del codice civile. 
  3. L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione
della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti  di
onorabilita', professionalita' ed indipendenza, anche con riferimento
ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento  redatti
da associazioni  di  rappresentanza  o  reti  associative  del  Terzo
settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile. 
  4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o piu'
amministratori  siano  scelti  tra  gli  appartenenti  alle   diverse
categorie di associati. 
  5. La nomina di uno o piu' amministratori  puo'  essere  attribuita
dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti  del  Terzo  settore  o
senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4,  comma  3,  o  a
lavoratori  o  utenti  dell'ente.  In  ogni  caso,  la  nomina  della
maggioranza  degli   amministratori   e',   salvo   quanto   previsto
dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea. 
  6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro
nomina, devono chiederne l'iscrizione nel  Registro  unico  nazionale
del terzo settore,  indicando  per  ciascuno  di  essi  il  nome,  il
cognome,  il  luogo  e  la  data  di  nascita,  il  domicilio  e   la
cittadinanza, nonche' a quali di essi e' attribuita la rappresentanza
dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. 
  7. Il potere di rappresentanza attribuito  agli  amministratori  e'
generale. Le  limitazioni  del  potere  di  rappresentanza  non  sono
opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale
del Terzo settore  o  se  non  si  prova  che  i  terzi  ne  erano  a
conoscenza. 
  8. Nelle fondazioni del  Terzo  settore  deve  essere  nominato  un
organo di amministrazione. Si  applica  l'articolo  2382  del  codice
civile. Si applicano i commi 3, 6 e 7.  Nelle  fondazioni  del  Terzo
settore  il  cui  statuto  preveda  la  costituzione  di  un   organo
assembleare o di  indirizzo,  comunque  denominato,  possono  trovare
applicazione, in quanto compatibili, i commi 4 e 5. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta l'art. 2382 del codice civile: 
              «Art. 2382 (Cause di ineleggibilita' e di decadenza). -
          Non puo' essere  nominato  amministratore,  e  se  nominato
          decade dal suo  ufficio,  l'interdetto,  l'inabilitato,  il
          fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che  importa
          l'interdizione, anche temporanea,  dai  pubblici  uffici  o
          l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.».