Art. 26 
 
Autorita'  nazionale  competente   per   la   certificazione   e   la
  sorveglianza  degli  aeroporti  nonche'  del  personale   e   delle
  organizzazioni che operano in essi, ai sensi del  regolamento  (UE)
  n. 139/2014 
 
  1. L'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) svolge le funzioni
di autorita' competente nazionale ai sensi del  regolamento  (UE)  n.
139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014. Sono fatte salve le
competenze  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco   di   cui
all'articolo 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.  
 
          Note all'art. 26: 
              Il regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione,  del
          12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici  e  le
          procedure amministrative relativi agli aeroporti  ai  sensi
          del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale
          dell'Unione europea 14 febbraio 2014, n. L 44. 
              Il testo dell'articolo 26, del  decreto  legislativo  8
          marzo 2016, n. 139 (Riassetto delle  disposizioni  relative
          alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei  vigili
          del fuoco, a norma dell'articolo  11  della  L.  29  luglio
          2003, n. 229), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile
          2006, n. 80, cosi' recita: 
              "Art. 26.Servizio di salvataggio  e  antincendio  negli
          aeroporti e soccorso portuale. 
              1.  Negli  aeroporti  civili  e  militari   aperti   al
          trasporto aereo commerciale, il Corpo nazionale esercita la
          funzione  di  Autorita'  competente  per  gli  aspetti   di
          certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e
          antincendio,  in   accordo   con   l'Ente   nazionale   per
          l'aviazione civile (ENAC) e nel rispetto di quanto previsto
          dalla normativa comunitaria e nazionale. 
              2. Negli aeroporti indicati  nell'allegata  tabella  A,
          che  costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto
          legislativo, ferme restando le previsioni dell'articolo  1,
          comma 1328,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e
          successive modificazioni, e dell'articolo  2della  legge  2
          dicembre 1991, n.  384,  il  Corpo  nazionale  assicura  il
          servizio di salvataggio e antincendio  nel  rispetto  delle
          disposizioni  internazionali,   comunitarie   e   nazionali
          nonche' degli appositi accordi con il gestore  aeroportuale
          previsti  dalle   medesime   disposizioni.   Nei   restanti
          aeroporti, ove previsto dalle norme dell'aviazione  civile,
          il servizio e' fornito dal  gestore  o  da  altro  soggetto
          autorizzato. 
              3. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sono
          apportate le modificazioni all'elencazione degli  aeroporti
          individuati ai sensi del comma 2, sentito l'Ente  nazionale
          per l'aviazione civile (ENAC). 
              4. Negli aeroporti di cui al comma 2, ove  il  servizio
          sia fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato, il
          Corpo nazionale provvede alla  disciplina  dei  servizi  di
          salvataggio   e   antincendio,   con    riferimento    alla
          certificazione ed alla sorveglianza, agli equipaggiamenti e
          alle  dotazioni  dei   medesimi   servizi,   nonche'   alla
          disciplina dei requisiti di qualificazione e  di  idoneita'
          del personale addetto, secondo quanto previsto  dal  codice
          della  navigazione   e   nel   rispetto   della   normativa
          comunitaria e nazionale. 
              5. Il Corpo nazionale assicura, con personale, mezzi  e
          materiali propri, il servizio di  soccorso  pubblico  e  di
          contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze,  sia  a
          terra  che  a  bordo  di  natanti,  imbarcazioni,  navi   e
          galleggianti,  assumendone  la   direzione   tecnica,   nel
          rispetto di quanto  previsto  dalla  normativa  di  settore
          vigente, dal  codice  della  navigazione  e  dagli  accordi
          internazionali, e fatto salvo il potere di coordinamento  e
          le  responsabilita'  degli  altri   servizi   portuali   di
          sicurezza, di polizia e  di  soccorso  che  fanno  capo  al
          comandante   del   porto.   Con   decreto   del    Ministro
          dell'interno,   di   concerto   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  e  previo  parere  della
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  si  provvede  alla
          classificazione dei porti  ai  fini  dell'espletamento  del
          servizio e se ne disciplinano le modalita'. 
              6. Fino all'emanazione del decreto di cui al  comma  5,
          continuano ad applicarsi, per quanto  attiene  al  soccorso
          portuale, le disposizioni della legge 13  maggio  1940,  n.
          690.".