Art. 26 Disposizioni finali 1. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le informazioni sintetiche, di cui all'allegato II del regolamento GBER, insieme al link al testo integrale della misura di aiuto, sono trasmesse alla Commissione europea, entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli obblighi di pubblicita' sono assolti con l'inserimento dei dati nel Registro nazionale per gli aiuti di stato, di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla base delle disposizioni regolamentari previste per lo stesso Registro. Roma, 22 dicembre 2017 Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 106