Art. 26 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte  dei  Conti  per  la
registrazione ed entra in vigore il giorno successivo  alla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2.  Le  informazioni  sintetiche,  di  cui  all'allegato   II   del
regolamento GBER, insieme al link al testo integrale della misura  di
aiuto, sono trasmesse alla Commissione europea,  entro  venti  giorni
lavorativi dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli  obblighi
di pubblicita' sono assolti con l'inserimento dei dati  nel  Registro
nazionale per gli aiuti di stato, di cui all'art. 52 della  legge  24
dicembre 2012, n. 234, sulla base  delle  disposizioni  regolamentari
previste per lo stesso Registro. 
    Roma, 22 dicembre 2017 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                               Calenda 
 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
                    e della tutela del territorio 
                             e del mare 
                              Galletti 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2018 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 106