Art. 25. Lavoro straordinario e riposi compensativi 1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. 2. La prestazione di lavoro straordinario e' espressamente autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle amministrazioni, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, e' tenuto ad effettuare il lavoro straordinario. 3. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario e' fissato in 200 ore annue. Tale limite puo' essere elevato in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, anche in relazione a particolari esigenze o per specifiche categorie di lavoratori. Fino alla definizione, in sede di contrattazione integrativa nazionale, della nuova disciplina in materia, continuano ad applicarsi i precedenti CCNL dei comparti di provenienza. 4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando la retribuzione oraria di cui all'art. 70, comma 2, lettera a), a cui viene aggiunto il rateo della tredicesima mensilita'. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario. 5. Le maggiorazioni di cui al comma 3, sono pari: a) al 15% per il lavoro straordinario diurno; b) al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); c) al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo. 6. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi a giorni o a ore entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore di cui all'art. 27 del presente contratto.