Art. 26 
 
 
          Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. Al comma 4 dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di
firma digitale» ed e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Le
linee guida definiscono altresi' le modalita',  anche  temporali,  di
apposizione della firma.». 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  24  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  modificato  dal
          presente decreto 
              «Art. 24 (Firma digitale). - 1. La firma digitale  deve
          riferirsi in maniera univoca ad  un  solo  soggetto  ed  al
          documento o all'insieme  di  documenti  cui  e'  apposta  o
          associata. 
              2.  L'apposizione   di   firma   digitale   integra   e
          sostituisce  l'apposizione  di  sigilli,  punzoni,  timbri,
          contrassegni e marchi di  qualsiasi  genere  ad  ogni  fine
          previsto dalla normativa vigente. 
              3.  Per  la  generazione  della  firma  digitale   deve
          adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
          sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
          risulti revocato o sospeso. 
              4. Attraverso  il  certificato  qualificato  si  devono
          rilevare,  secondo  le  Linee  guida,  la   validita'   del
          certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del
          titolare di  firma  digitale  e  del  certificatore  e  gli
          eventuali limiti d'uso. Le linee guida definiscono altresi'
          le modalita', anche temporali, di apposizione della firma. 
              4-bis. L'apposizione a un documento informatico di  una
          firma digitale o di un  altro  tipo  di  firma  elettronica
          qualificata basata su un certificato elettronico  revocato,
          scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione,  salvo
          che lo stato di sospensione sia stato annullato. La  revoca
          o la sospensione,  comunque  motivate,  hanno  effetto  dal
          momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o  chi
          richiede la sospensione, non dimostri che essa era  gia'  a
          conoscenza di tutte le parti interessate. 
              4-ter.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche se la firma elettronica  e'  basata  su  un
          certificato  qualificato  rilasciato  da  un  certificatore
          stabilito  in  uno  Stato  non  facente  parte  dell'Unione
          europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: 
              a) il certificatore possiede i requisiti  previsti  dal
          regolamento eIDAS ed e' qualificato in uno Stato membro 
              b)  il  certificato  qualificato  e'  garantito  da  un
          certificatore stabilito nella Unione europea,  in  possesso
          dei requisiti di cui al medesimo regolamento; 
              c) il certificato qualificato, o il  certificatore,  e'
          riconosciuto  in  forza  di   un   accordo   bilaterale   o
          multilaterale  tra  l'Unione  europea  e  Paesi   terzi   o
          organizzazioni internazionali.».