Art. 26 
 
 
         Autorita' competenti all'irrogazione delle sanzioni 
 
  1. Il Dipartimento dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita'  e  repressioni  frodi  dei  prodotti   agroalimentari   del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali   e'
designato quale autorita' competente all'irrogazione  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente decreto. 
  2. Restano ferme  le  competenze  spettanti  all'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato ai sensi del  decreto  legislativo  2
agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.
206, e quelle spettanti,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  agli
organi preposti all'accertamento delle violazioni. 
  3. I soggetti che svolgono attivita' di controllo sono tenuti  agli
obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite in  conformita'
alla vigente legislazione. 
 
          Note all'art. 26: 
              Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n.  145,  recante
          attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE  che
          modifica  la   direttiva   84/450/CEE   sulla   pubblicita'
          ingannevole,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6
          settembre 2007, n. 207. 
              Per i riferimenti normativi del decreto  legislativo  6
          settembre 2005, n. 206, si veda nelle note all'articolo 1.