Art. 26 
 
 
                          Licenza ordinaria 
 
  1. Qualora indifferibili esigenze  di  servizio  non  abbiano  reso
possibile la completa fruizione della  licenza  ordinaria  nel  corso
dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto  mesi
successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in  caso  di
motivate esigenze di carattere personale, il dipendente  deve  fruire
della licenza residua entro i diciotto mesi  successivi  all'anno  di
spettanza. 
  2. Per il personale inviato  in  missione  all'estero  a  far  data
dall'entrata in vigore del decreto che recepisce il  presente  schema
di provvedimento, i termini di cui al comma 1  iniziano  a  decorrere
dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio. 
  3. Al personale a cui,  per  indifferibili  esigenze  di  servizio,
venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base
della documentazione  fornita,  il  rimborso  delle  spese  sostenute
successivamente alla concessione della licenza stessa e  connesse  al
mancato viaggio e soggiorno. 
  4. Il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria  e'  consentito
nei  limiti  di  quanto  previsto  dall'articolo  5,  comma  8,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e  dalle  relative  disposizioni
applicative, anche nei casi di transito ai  sensi  dell'articolo  930
del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66  e  dell'articolo  14,
comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista
nell'amministrazione  di  destinazione  la  fruizione  della  licenza
maturata e non fruita. 
  5. Ai fini del computo dell'anzianita' di  servizio  utile  per  la
maturazione della licenza ordinaria di cui all'articolo 47, comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,  n.  395,
si considera il servizio prestato presso le Forze  di  polizia  e  le
Forze armate. 
 
          Note all'art. 26: 
              Per il testo dell'articolo 5, comma 8 del decreto legge
          6 luglio 2012, n. 95 si vedano le note all'articolo 9. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  930  del  citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
              «Art. 930. Transito nell'impiego civile 
              1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo
          al servizio militare incondizionato per lesioni  dipendenti
          o meno da causa  di  servizio,  transita  nelle  qualifiche
          funzionali del personale civile del Ministero della difesa,
          secondo modalita' e  procedure  definite  con  decreto  del
          Ministro  della  difesa,  di  concerto   con   i   Ministri
          dell'economia   e   delle   finanze   e   della    pubblica
          amministrazione e innovazione. 
              1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica,  a
          decorrere dall'entrata  in  vigore  del  codice,  anche  ai
          volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione  di
          rafferma, risultati idonei  ma  non  vincitori  al  termine
          delle procedure di immissione nei ruoli  dei  volontari  in
          servizio permanente di cui all'articolo 704,  nel  caso  di
          sopravvenuta    inidoneita'    al     servizio     militare
          incondizionato. Il predetto personale transita  secondo  la
          corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari
          in servizio permanente. 
              1-ter. La procedura di transito di cui al  comma  1  e'
          sospesa nei seguenti casi: 
              a) procedimento disciplinare da cui  potrebbe  derivare
          una sanzione di stato; 
              b) sospensione dall'impiego per qualsiasi causa. 
              1-quater. All'esito sfavorevole dei procedimenti di cui
          al comma 1-ter consegue l'annullamento della  procedura  di
          transito. 
              1-quinquies. Il personale  non  dirigente  delle  Forze
          armate che transita nei ruoli del  personale  civile  della
          Difesa, per effetto  del  comma  1,  o  di  amministrazioni
          pubbliche nei casi previsti dalla legislazione  vigente  e'
          inquadrato,  fatto  salvo  quanto  previsto   dall'articolo
          2209-quinquies, secondo tabelle di corrispondenza, ispirate
          a criteri di equiordinazione con  le  Forze  di  polizia  a
          ordinamento civile e militare, approvate  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e  delle  finanze,  informati  il  Consiglio  centrale   di
          rappresentanza  militare  e  le  organizzazioni  sindacali.
          Nelle more dell'adozione del decreto, a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2018, al  personale  delle  Forze  armate,  per  le
          finalita'  indicate  nel  presente  comma,  si  applica  la
          tabella di corrispondenza prevista a  legislazione  vigente
          per il  personale  dei  Corpi  di  polizia  ad  ordinamento
          militare.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma  5  della
          legge 28 luglio 1999, n. 266, recante  «Delega  al  Governo
          per il riordino delle carriere diplomatica  e  prefettizia,
          nonche'  disposizioni  per  il   restante   personale   del
          Ministero degli affari esteri, per  il  personale  militare
          del   Ministero   della   difesa,    per    il    personale
          dell'Amministrazione penitenziaria e per il  personale  del
          Consiglio superiore della magistratura»: 
              «Art.14. Disposizioni relative al personale militare 
              (Omissis). 
              5. Il personale del Corpo  della  Guardia  di  finanza,
          giudicato non idoneo al  servizio  militare  incondizionato
          per  lesioni  dipendenti  o  meno  da  causa  di  servizio,
          transita nelle qualifiche funzionali del  personale  civile
          del Ministero delle finanze, secondo modalita' e  procedure
          analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto,
          da emanare di concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e per la funzione
          pubblica. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  47,  comma  2  del
          citato decreto del Presidente della  Repubblica  31  luglio
          1995 n. 395: 
              «Art. 47. Licenza ordinaria 
              (Omissis). 
              2. La durata della licenza ordinaria  e'  di  trentadue
          giorni lavorativi. Per il personale con oltre quindici anni
          di servizio e per quello  con  oltre  venticinque  anni  di
          servizio   la   durata   della   licenza    ordinaria    e'
          rispettivamente di trentasette e di  quarantacinque  giorni
          lavorativi. La durata della licenza ordinaria per  i  primi
          tre anni di servizio e' di trenta  giorni  lavorativi,  con
          esclusione  del  personale  che  frequenta   i   corsi   di
          formazione,  per  il  quale  continua  ad   applicarsi   la
          disciplina  prevista   dai   rispettivi   ordinamenti.   Al
          personale  in  servizio  all'estero  o   presso   Organismi
          internazionali  (con  sede   in   Italia   o   all'estero),
          contingenti ONU compresi,  competono  le  licenze  previste
          dalle  leggi  che  ne  disciplinano  l'impiego  da  accordi
          internazionali,  ovvero  da  norme  proprie  dell'Organismo
          accettate dall'Autorita' nazionale. 
              (Omissis).».