Art. 26 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 18 del presente decreto, pari
ad € 600.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  2.   Dall'attuazione   del   presente   decreto,   ad    esclusione
dell'articolo 18, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 26: 
 
              -  L'art. 1, comma 1025 della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205 (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
          finanziario 2018 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
          2017, n. 302, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 1 - 
                1025. Ai fini dell'attuazione dei commi  1020,  1021,
          1022, 1023 e 1024 e' autorizzata la spesa di 2  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2018.»