Art. 26 
 
                      Modifiche all'articolo 82 
               del decreto legislativo n. 117 del 2017 
 
  1. All'articolo 82, comma 3, del decreto  legislativo  n.  117  del
2017, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli atti  costitutivi
e  quelli   connessi   allo   svolgimento   delle   attivita'   delle
organizzazioni  di   volontariato   sono   esenti   dall'imposta   di
registro.». 
 
          Note all'art. 26: 
              -  Si  riporta  l'articolo  82,  del   citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 82 (Disposizioni in materia di imposte  indirette
          e tributi  locali).  -  1.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano agli enti del Terzo settore  comprese
          le  cooperative  sociali  ed  escluse  le  imprese  sociali
          costituite in forma di societa', salvo quanto  previsto  ai
          commi 4 e 6. 
              2. Non sono soggetti all'imposta  sulle  successioni  e
          donazioni  e  alle  imposte  ipotecaria   e   catastale   i
          trasferimenti a titolo gratuito effettuati a  favore  degli
          enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8,
          comma 1. 
              3. Agli atti costitutivi e alle  modifiche  statutarie,
          comprese   le   operazioni   di   fusione,   scissione    o
          trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di
          cui al comma  1,  le  imposte  di  registro,  ipotecaria  e
          catastale  si  applicano  in  misura  fissa.  Le  modifiche
          statutarie  di  cui  al  periodo  precedente  sono   esenti
          dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare  gli
          atti  a  modifiche  o  integrazioni  normative.  Gli   atti
          costitutivi  e  quelli  connessi  allo  svolgimento   delle
          attivita' delle organizzazioni di volontariato sono  esenti
          dall'imposta di registro. 
              4. Le imposte di registro, ipotecaria  e  catastale  si
          applicano in misura fissa per gli atti traslativi a  titolo
          oneroso della proprieta' di beni immobili e  per  gli  atti
          traslativi o costituitivi di diritti reali  immobiliari  di
          godimento a favore di tutti gli enti del Terzo  settore  di
          cui al comma 1, incluse le imprese  sociali,  a  condizione
          che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni
          dal  trasferimento,  in  diretta  attuazione  degli   scopi
          istituzionali o dell'oggetto sociale e  che  l'ente  renda,
          contestualmente   alla    stipula    dell'atto,    apposita
          dichiarazione  in  tal  senso.  In  caso  di  dichiarazione
          mendace o di mancata effettiva utilizzazione  del  bene  in
          diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto
          sociale,  e'  dovuta  l'imposta  nella  misura   ordinaria,
          nonche' la sanzione amministrativa pari  al  30  per  cento
          dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti
          dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata. 
              5. Gli atti, i  documenti,  le  istanze,  i  contratti,
          nonche'  le  copie  anche  se  dichiarate   conformi,   gli
          estratti,   le   certificazioni,   le   dichiarazioni,   le
          attestazioni e ogni altro documento cartaceo o  informatico
          in qualunque modo denominato posti in  essere  o  richiesti
          dagli enti di cui al comma 1 sono  esenti  dall'imposta  di
          bollo. 
              6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli  enti  non
          commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma
          5, destinati esclusivamente allo svolgimento con  modalita'
          non commerciali, di attivita' assistenziali, previdenziali,
          sanitarie, di ricerca scientifica,  didattiche,  ricettive,
          culturali, ricreative e sportive, nonche'  delle  attivita'
          di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20
          maggio 1985, n. 222, sono  esenti  dall'imposta  municipale
          propria e dal  tributo  per  i  servizi  indivisibili  alle
          condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma  1,
          lettera i), del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          504, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-bis  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,   e
          dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6  marzo  2014,
          n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  maggio
          2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione. 
              7.  Per  i  tributi  diversi  dall'imposta   municipale
          propria e dal tributo per i  servizi  indivisibili,  per  i
          quali restano ferme le disposizioni di cui al  comma  6,  i
          comuni, le province, le citta' metropolitane e  le  regioni
          possono deliberare  nei  confronti  degli  enti  del  Terzo
          settore che non hanno per oggetto  esclusivo  o  principale
          l'esercizio  di  attivita'  commerciale  la   riduzione   o
          l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza  e
          dai connessi adempimenti. 
              8. Le regioni e  le  Provincie  autonome  di  Trento  e
          Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al
          comma 1 del presente articolo la  riduzione  o  l'esenzione
          dall'imposta regionale sulle attivita'  produttive  di  cui
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel  rispetto
          della normativa dell'Unione europea  e  degli  orientamenti
          della Corte di giustizia dell'Unione europea. 
              9. L'imposta sugli intrattenimenti non e' dovuta per le
          attivita' indicate nella tariffa allegata  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte
          dagli  enti  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo
          occasionalmente  o   in   concomitanza   di   celebrazioni,
          ricorrenze o  campagne  di  sensibilizzazione.  L'esenzione
          spetta   a   condizione   che   dell'attivita'   sia   data
          comunicazione,    prima     dell'inizio     di     ciascuna
          manifestazione, al concessionario di  cui  all'articolo  17
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 640. 
              10. Gli atti e i provvedimenti relativi  agli  enti  di
          cui al comma 1 del  presente  articolo  sono  esenti  dalle
          tasse sulle concessioni governative di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.».