Art. 26 
 
                       Ricostruzione pubblica 
 
  1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18,  comma  2,
e'  disciplinato  il  finanziamento,   nei   limiti   delle   risorse
disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo  19,  per
la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino  degli
edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprieta'
di enti ecclesiastici civilmente  riconosciuti,  per  gli  interventi
volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi  pubblici,  e  delle
infrastrutture, nonche' per gli interventi sui  beni  del  patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi
del codice dei beni culturali e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche  opere
di  miglioramento  sismico  finalizzate  ad  accrescere  in   maniera
sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei Comuni di
cui all'articolo 17, attraverso la concessione di contributi  per  la
realizzazione  degli   interventi   individuati   a   seguito   della
ricognizione dei  fabbisogni  effettuata  dal  Commissario  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera c). 
  2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli  interventi
di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma
2, si provvede a: 
    a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche,  delle
chiese e degli edifici di culto di proprieta' di  enti  ecclesiastici
civilmente riconosciuti, che quantifica il  danno  e  ne  prevede  il
finanziamento in base alle risorse disponibili; 
    b)  predisporre  ed  approvare,  per   gli   edifici   scolastici
dichiarati inagibili, piani finalizzati ad assicurare il  ripristino,
per il regolare svolgimento fin dall'anno scolastico 2018-2019, delle
condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento  della
normale attivita' scolastica, educativa o  didattica,  in  ogni  caso
senza incremento della spesa di personale, anche  mediante  contratti
di locazione di immobili privati, nei Comuni di cui all'articolo  17,
nel limite di spesa di euro 250.000 su base annua  mediante  utilizzo
delle risorse disponibili  di  cui  all'articolo  19.  I  piani  sono
predisposti sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca; 
    c) predisporre e approvare  un  piano  dei  beni  culturali,  che
quantifica il danno e  ne  prevede  il  finanziamento  in  base  alle
risorse disponibili; 
    d) predisporre ed approvare un piano di interventi  sui  dissesti
idrogeologici, con priorita' per dissesti che costituiscono  pericolo
per centri abitati ed infrastrutture. 
  3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2  ovvero  con
apposito atto  adottato  ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  2,  il
Commissario   straordinario   puo'   individuare,    con    specifica
motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani,  che  rivestono
un'importanza essenziale ai fini della  ricostruzione  nei  territori
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal  21  agosto
2017. La realizzazione degli interventi  di  cui  al  primo  periodo,
costituisce presupposto per l'applicazione  della  procedura  di  cui
all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di  servizi
e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del
decreto legislativo n. 50 del 2016.  Nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza,   concorrenza   e   rotazione,   l'invito,    contenente
l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto,
sulla base  del  progetto  definitivo,  ad  almeno  cinque  operatori
economici iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 29. In  mancanza
di un  numero  sufficiente  di  operatori  economici  iscritti  nella
predetta Anagrafe, l'invito previsto al quarto  periodo  deve  essere
rivolto ad almeno cinque operatori  iscritti  in  uno  degli  elenchi
tenuti dalle prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n.
190, e che abbiano presentato  domanda  di  iscrizione  nell'Anagrafe
antimafia di cui al citato articolo 29. Si applicano le  disposizioni
di cui all'articolo 29. I lavori vengono affidati  sulla  base  della
valutazione delle offerte effettuata da una commissione  giudicatrice
costituita ai sensi dell'articolo 77 del decreto  legislativo  n.  50
del 2016. 
  4. La Regione Campania  nonche'  gli  Enti  locali  della  medesima
Regione, ove a  tali  fini  da  essa  individuati,  previa  specifica
intesa, procedono, nei limiti  delle  risorse  disponibili  e  previa
approvazione da parte del Commissario  straordinario,  ai  soli  fini
dell'assunzione  della  spesa  a  carico   delle   risorse   di   cui
all'articolo   19,   all'espletamento   delle   procedure   di   gara
relativamente agli immobili di loro proprieta'. 
  5. Il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico  delle
risorse  di  cui  all'articolo  19,  e  nei  limiti   delle   risorse
disponibili, alla diretta attuazione degli interventi  relativi  agli
edifici  pubblici   di   proprieta'   statale,   ripristinabili   con
miglioramento sismico. 
  6.  Sulla  base   delle   priorita'   stabilite   dal   Commissario
straordinario e in coerenza con il piano delle opere pubbliche  e  il
piano dei beni culturali di cui al  comma  2,  lettere  a)  e  c),  i
soggetti attuatori di cui all'articolo 27, comma 1, oppure  i  Comuni
interessati provvedono a predisporre  ed  inviare  i  progetti  degli
interventi al Commissario straordinario. 
  7. Ferme  restando  le  previsioni  dell'articolo  24  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei progetti e per
l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione
urbanistica, in conformita' agli indirizzi definiti  dal  Commissario
straordinario, i soggetti di cui al comma  6  del  presente  articolo
possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno  o  piu'  degli
operatori economici  indicati  all'articolo  46  del  citato  decreto
legislativo n. 50 del 2016. L'affidamento degli incarichi di  cui  al
primo   periodo   e'   consentito   esclusivamente   in    caso    di
indisponibilita'  di   personale   in   possesso   della   necessaria
professionalita'  e,  per  importi  inferiori   a   quelli   di   cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e'  attuato
mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti. 
  8.  Il  Commissario  straordinario,  previo  esame   dei   progetti
presentati dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruita'
economica degli stessi, approva definitivamente i progetti  esecutivi
e adotta il decreto di concessione del contributo. 
  9. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le  spese  per
l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta. 
  10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al  presente  articolo
avviene sulla base di quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229. 
  11.   Il   Commissario   straordinario   definisce,   con    propri
provvedimenti adottati d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, i criteri e le modalita' attuative del comma 9.