Art. 26 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 6, valutati in 2.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonche' dagli articoli 16 e 17 pari a 180.000 euro per l'anno 2018 e a 80.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 16 e 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni relative in particolare all'intervento educativo ed ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile hanno efficacia nei limiti delle dotazioni organiche del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario determinate con i decreti previsti dall'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dal regolamento 22 giugno 2009, n. 119 e successive modificazioni e non danno origine, neppure indirettamente, all'adeguamento delle medesime alle situazioni di fatto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 ottobre 2018 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Bonafede, Ministro della giustizia Tria, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. 9): «475. E' istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da destinare con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, in materia di riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: «64. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del presente articolo, e' determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.». Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119 (Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'art. 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2009, n. 189.