Art. 26 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 6, valutati in 2.800.000
euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonche' dagli articoli 16 e 17
pari a 180.000 euro per l'anno 2018 e a 80.000 euro per l'anno  2019,
si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma
475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3.  Dall'attuazione  del  presente  decreto,  ad  eccezione   delle
disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 16 e 17, non devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate  provvedono  agli  adempimenti  previsti   dal   presente
decreto, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili a  legislazione  vigente.  Le  disposizioni  relative  in
particolare all'intervento educativo ed ai percorsi di istruzione, di
formazione professionale, di istruzione e  formazione  professionale,
di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile hanno efficacia
nei  limiti  delle  dotazioni  organiche   del   personale   docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario  determinate  con  i
decreti previsti dall'articolo 1, comma 64,  della  legge  13  luglio
2015, n. 107 e dal regolamento 22 giugno 2009, n.  119  e  successive
modificazioni  e   non   danno   origine,   neppure   indirettamente,
all'adeguamento delle medesime alle situazioni di fatto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 2 ottobre 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                Tria, Ministro dell'economia e  delle
                                finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  475,  della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2018-2020),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O. 9): 
              «475. E' istituito presso il Ministero della  giustizia
          un fondo, con una dotazione  di  10  milioni  di  euro  per
          l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di  30
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  da
          destinare con decreti del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge
          23 giugno 2017, n. 103, in materia di riforma del  processo
          penale e dell'ordinamento penitenziario.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  64,  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
          di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
          disposizioni   legislative   vigenti),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: 
              «64. A decorrere dall'anno  scolastico  2016/2017,  con
          cadenza    triennale,    con    decreti    del     Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e successive modificazioni, e comunque nel  limite  massimo
          di cui al comma 201 del presente articolo,  e'  determinato
          l'organico dell'autonomia su base regionale.». 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  22  giugno
          2009, n.  119  (Regolamento  recante  disposizioni  per  la
          definizione  dei   criteri   e   dei   parametri   per   la
          determinazione della consistenza complessiva degli organici
          del personale amministrativo, tecnico ed  ausiliario  (ATA)
          delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma
          dell'art. 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 agosto 2009, n. 189.