Art. 26 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il fondo  per  la  riduzione  della  pressione  fiscale  di  cui
all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147  e'
incrementato di 390,335 milioni di euro per  l'anno  2019,  1.639,135
milioni di euro per l'anno 2020, 2.471,935 milioni di euro per l'anno
2021, 2.303,135 milioni di euro per l'anno 2022, 2.354,735 milioni di
euro per l'anno 2023, 1.292.735 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,
1.437,735 milioni di euro per l'anno 2025, 1.579,735 milioni di  euro
per l'anno  2026,  1.630,735  milioni  di  euro  per  l'anno  2027  e
1.648,735 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2028.  Le
predette risorse sono destinate  al  raggiungimento  degli  obiettivi
programmatici della manovra di finanza pubblica. 
  2. Il Fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di  700  milioni
di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro per l'anno  2021,  di
1.050 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.150 milioni di  euro  per
l'anno 2023. Le predette risorse  sono  destinate  al  raggiungimento
degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica. 
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16,  comma
4, 17, 18, 20, 21, 22, 24, e dai commi 1 e 2 del presente articolo  e
dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera a) del
presente  comma,  pari  a  1.323.000.000  euro  per  l'anno  2018,  a
462.500.000 euro per l'anno 2019, a  1.872.500.000  euro  per  l'anno
2020, a 2.512.800.000 euro per l'anno 2021, a 2.385.700.000 euro  per
l'anno 2022, a 2.395.600.000 euro per l'anno  2023,  a  1.458.600.000
euro per l'anno  2024,  a  1.544.600.000  euro  per  l'anno  2025,  a
1.642,600 milioni di euro per l'anno 2026, 1.677,600 milioni di  euro
per l'anno 2027  e  1.689,600  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2028 e, che aumentano, ai fini  della  compensazione  degli
effetti  in  termini  di  indebitamento  netto  e  di  fabbisogno   a
1.743.544.737 euro per l'anno 2018, a  481.170.390  euro  per  l'anno
2019, a 2.585.752.875 euro per l'anno 2020, a 3.423.888.078 euro  per
l'anno 2021, a 3.444.868.857 euro per l'anno  2022,  a  3.551.176.417
euro per l'anno 2023, a  1.731.600.000  euro  per  l'anno  2024  e  a
1.689.600.000 euro per ciascuno degli anni  dal  2025,  al  2027,  si
provvede: 
    a) quanto a 589.305.117 euro per l'anno 2018,  che  aumentano  in
termini di fabbisogno e indebitamento netto a  818.805.117  euro  per
l'anno 2018 e a 20.500.000 euro per l'anno 2019,  mediante  riduzione
delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e  ai
programmi di spesa degli  stati  di  previsione  dei  Ministeri  come
indicate nell'elenco 1 allegato  al  presente  decreto.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad  accantonare  e  a
rendere  indisponibili  le  suddette  somme.   Entro   venti   giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri
competenti, con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell'ambito dei
pertinenti  stati  di  previsione  della  spesa,  fermo  restando  il
conseguimento  dei  risparmi  di  spesa  realizzati  in  termini   di
indebitamento  netto  della  pubblica  amministrazione.  Il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare   le
occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. 
    b) quanto 150 milioni euro per  l'anno  2018,  mediante  utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
che, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  non  sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono  acquisite,  nel
predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato; 
    c) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo
di quota parte dei proventi delle aste delle quote  di  emissione  di
CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.
30,  destinati  al  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare per una quota di  35  milioni  e  al  Ministero
dello sviluppo  economico  per  una  quota  di  35  milioni,  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,   che   restano   acquisite
definitivamente all'erario. I decreti di cui al comma 3 dell'articolo
19 del citato decreto legislativo n. 30  del  2013  dispongono  negli
esercizi successivi gli opportuni conguagli, al  fine  di  assicurare
complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel  predetto
articolo  19  e  del  vincolo  di  destinazione  a  investimenti  con
finalita'  ambientali  derivante  dalla  direttiva   2009/29/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009; 
    d) quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente utilizzo dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  alla
legge 17 agosto 1957, n. 848. Il  Ministero  degli  affari  esteri  e
della   cooperazione   internazionale   provvede   agli   adempimenti
eventualmente  necessari,  anche  sul   piano   internazionale,   per
rinegoziare i  termini  dell'accordo  internazionale  concernente  la
determinazione del contributo all'organismo delle Nazioni Unite,  per
un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 
    e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante le somme
di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legge 30  dicembre  2009,
n. 195, iscritte nel conto dei residui nello stato di previsione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  che
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite
all'erario. 
    f) quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2018-2020,
nell'ambito del programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; 
    g) quanto a 462.500.000 euro per  l'anno  2019,  a  1.872.500.000
euro per l'anno  2020,  a  2.512.800.000  euro  per  l'anno  2021,  a
2.385.700.000 euro per l'anno 2022, a 2.395.600.000 euro  per  l'anno
2023, a 1.731.600.000 euro per l'anno 2024  e  a  1.689.600.000  euro
annui a  decorrere  dall'anno  2025,  che  aumentano  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto a  41.225.000  di  euro  per  l'anno
2018, a 460.670.390 euro per l'anno 2019, a  2.585.752.875  euro  per
l'anno 2020, a 3.423.888.078 euro per l'anno  2021,  a  3.444.868.857
euro per l'anno 2022, a 3.551.176.417 euro per l'anno 2023,  mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle
minori spese derivanti dal presente decreto; 
    h)  quanto  a  23.943.052  euro   per   l'anno   2018,   mediante
corrispondente utilizzo delle somme iscritte nel  conto  dei  residui
del fondo di conto capitale dello stato di previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi  dell'articolo  49,  comma  2,
lettere b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che  sono  versate,
nell'anno 2018,  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e  restano
acquisite all'erario; 
    i) quanto a 16,614 milioni di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
utilizzo   delle   somme    relative    ai    rimborsi    corrisposti
dall'organizzazione  delle  Nazioni  Unite,  quale  corrispettivo  di
prestazioni  rese  dalle  Forze  armate  italiane  nell'ambito  delle
operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8,  comma  11,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla  data  di
entrata  in  vigore,  del  presente  decreto-legge  non  sono  ancora
riassegnate al fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della  legge  21
luglio 2016, n. 145 e che restano acquisite all'entrata del  bilancio
dello Stato; 
    l) quanto a 300 milioni per l'anno 2018  mediante  riduzione  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui
all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 147; 
    m) quanto a  300  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al  Fondo  per  le
esigenze indifferibili. Conseguentemente, le risorse del fondo per le
esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della  legge
n. 190 del 2014, accantonate ai sensi dell'articolo 9, comma  2,  del
decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, pari a 300 milioni  di  euro  per
l'anno  2018,  sono  rese  disponibili  a  seguito   della   modifica
intervenuta del  trattamento  contabile  ai  fini  dell'indebitamento
netto dell'operazione relativa alla Banca Popolare di Vicenza  S.p.A.
e di Veneto Banca S.p.A. 
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. Ove necessario,  previa  richiesta  dell'amministrazione
competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'  disporre
il ricorso ad anticipazioni di  tesoreria,  la  cui  regolarizzazione
avviene tempestivamente con l'emissione di ordini  di  pagamento  sui
pertinenti capitoli di spesa.