Art. 26 
 
                Fondo di solidarieta' trasporto aereo 
                    e (( sistema aeroportuale )) 
 
  1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 47 e'
sostituito dal seguente: «47. A decorrere  dal  1°  gennaio  2020  le
maggiori somme  derivanti  dall'incremento  dell'addizionale  di  cui
all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43,
sono riversate alla gestione  degli  interventi  assistenziali  e  di
sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di  cui  all'articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e per l'anno 2019 le stesse somme
sono riversate  alla  medesima  gestione  nella  misura  del  50  per
cento.». 
  2. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.  43,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  L'addizionale  comunale  sui
diritti di imbarco e' altresi' incrementata di tre euro a passeggero.
L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma  e'  destinato
fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il ((  Fondo  di  solidarieta'
per il settore del trasporto aereo e  del  sistema  aeroportuale  )),
costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge  5  ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  dicembre
2004, n. 291 e, per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo
nella misura del cinquanta per cento». 3. Sono abrogati i commi 5 e 6
dell'articolo 13-ter  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.