(( Art. 26-ter 
 
        Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria 
      in favore di aziende operanti in aeree di crisi complessa 
 
  1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 148, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. In presenza di piani pluriennali di  riorganizzazione  gia'
oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai  sensi
del comma 1, che coinvolgono imprese operanti in piu' regioni con  un
organico  superiore  a  500  unita'  lavorative  con  gravi  ricadute
occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa,  conseguenti
alle difficolta' di implementazione delle azioni di  riorganizzazione
e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali,  valutate  le  problematiche   di   ordine
occupazionale e la necessita' di successive verifiche  per  accertare
tutti i requisiti di cui  al  medesimo  comma  1,  sulla  base  della
preventiva  istruttoria  da  parte  degli  uffici  competenti,   puo'
autorizzare acconti per  sei  mensilita'  di  integrazione  salariale
straordinaria, al fine di garantire la continuita'  del  sostegno  al
reddito  dei  lavoratori  sospesi.  Le  mensilita'  di   integrazione
salariale   straordinaria,   erogate   dall'INPS,   sono    computate
nell'ambito delle mensilita' autorizzabili ai sensi del  comma  1,  a
valere sulle risorse finanziarie di  cui  al  comma  3.  Qualora  sia
rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 1-bis
del  decreto-legge  11  giugno  2002,   n.   108,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172». 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la proroga  delle
prestazioni di cassa integrazione  guadagni  in  deroga  concesse  ai
sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, previa  acquisizione  dell'accordo  tra  l'azienda  e  le  parti
sociali per la proroga delle  citate  prestazioni,  integrato  da  un
apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla regione  o  dalla
provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si fa fronte nel
limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle  regioni
e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 )).