Art. 26-quinquies 
 
                      Trattamento pensionistico 
                       del personale dell'ENAV 
 
  1. Tutti i lavoratori appartenenti ai profili professionali di  cui
all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i  quali  viene
meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica  attivita'
lavorativa  per  raggiunti  limiti  di  eta',  al   ricorrere   delle
condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013,  n.  157,
conseguono il diritto al trattamento pensionistico  di  vecchiaia  al
raggiungimento del requisito anagrafico  di  sessanta  anni,  con  la
decorrenza di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 24
dicembre 2007, n. 247, ferma restando la sussistenza degli  ulteriori
requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente   per   l'accesso   al
trattamento pensionistico di vecchiaia. 
  2. Al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157,  le  parole:
«e  ai  lavoratori  appartenenti  ai  profili  professionali  di  cui
all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248» sono soppresse. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  valutati  in
97.000 euro per l'anno 2019, in 244.000  euro  per  l'anno  2020,  in
509.000 euro per l'anno 2021, in 702.000 euro  per  l'anno  2022,  in
994.000 euro per l'anno 2023, in 1.153.000 euro per l'anno  2024,  in
2.364.000 euro per l'anno 2025, in 4.262.000 euro per l'anno 2026, in
6.643.000 euro per l'anno 2027 e in 9.549.000 euro annui a  decorrere
dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente  riduzione  della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n.
          248 (Norme  in  materia  di  quiescenza  e  previdenza  dei
          dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo  per
          il traffico aereo generale): 
              «Art. 5. - 1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1982  il
          servizio prestato dai dipendenti dell'Azienda  appartenenti
          ai profili professionali  sotto  indicati,  ai  fini  della
          determinazione della misura del trattamento  di  quiescenza
          e' computato,  senza  oneri  a  carico  degli  interessati,
          secondo le seguenti norme: 
                a) i  periodi  di  servizio  effettivo  prestati  nei
          profili professionali di controllore  del  traffico  aereo,
          pilota e operatore radiomisure, sono aumentati di un  terzo
          della loro durata; 
                b) i  periodi  di  servizio  effettivo  prestati  nei
          profili professionali di esperto di assistenza  ai  volo  e
          meteo sono aumentati di un quinto della loro durata. 
              2. Gli aumenti di cui al comma  1  non  sono  fra  loro
          cumulabili.». 
              - Si riporta l'articolo 10 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 ottobre 2013, n.  157  (Regolamento  di
          armonizzazione  dei  requisiti  di   accesso   al   sistema
          pensionistico di categorie  di  personale  iscritto  presso
          l'INPS,   l'ex-ENPALS   e   l'ex-INPDAP,   in    attuazione
          dell'articolo 24, comma 18, del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n.  214),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 10 (Perdita  del  titolo  abilitante).  -  1.  Le
          disposizioni in  materia  di  requisiti  di  accesso  e  di
          decorrenza  dei  trattamenti  pensionistici  di  vecchiaia,
          vigenti  prima  dell'entrata   in   vigore   del   presente
          regolamento, continuano ad  applicarsi  nei  confronti  dei
          lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo
          svolgimento  della  specifica  attivita'   lavorativa   per
          raggiunti limiti di eta' e i cui  ordinamenti  di  settore,
          che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale  titolo,
          non ne prevedano l'elevazione. Qualora tali limiti di  eta'
          possano essere elevati, la deroga trova  applicazione  solo
          nel caso in cui il lavoratore,  sottoposto  a  giudizio  di
          idoneita',  non  abbia  ottenuto  il  rinnovo  del   titolo
          abilitante da parte dell'Autorita' competente. 
              2. Ai lavoratori iscritti al Fondo  di  previdenza  del
          personale di volo  dipendente  da  aziende  di  navigazione
          aerea, per i quali viene meno  il  titolo  abilitante  allo
          svolgimento  della  specifica  attivita'   lavorativa   per
          raggiunti limiti di eta', si applicano, al ricorrere  delle
          condizioni di cui al comma 1, i requisiti di accesso  e  di
          decorrenza  dei  trattamenti  pensionistici  di   vecchiaia
          vigenti al 31 dicembre 2011. 
              3. 
              4. 
              5. L'articolo 1, comma 4, del  decreto  legislativo  30
          aprile 1997, n. 149, e' abrogato.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 5, lettera  b),  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 247  (Norme  di  attuazione  del
          Protocollo del 23  luglio  2007  su  previdenza,  lavoro  e
          competitivita'  per  favorire  l'equita'  e   la   crescita
          sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
          previdenza sociale): 
              «5.  In  attesa  della  definizione  del  regime  delle
          decorrenze di cui al comma 4, per i soggetti  che  accedono
          al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione  e
          al pensionamento di  vecchiaia  con  i  requisiti  previsti
          dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base di  quanto
          sotto disciplinato, conseguono il diritto  alla  decorrenza
          del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, e'
          stabilito quanto segue: 
              (Omissis). 
                b) coloro ai  quali  sono  liquidate  le  pensioni  a
          carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
          qualora risultino in possesso dei  previsti  requisiti  per
          l'accesso al pensionamento  di  vecchiaia  entro  il  primo
          trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento  dal
          1° luglio dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso
          dei previsti requisiti entro il secondo trimestre,  possono
          accedere  al  pensionamento  dal   1°   ottobre   dell'anno
          medesimo;  qualora  risultino  in  possesso  dei   previsti
          requisiti  entro  il  terzo  trimestre  dell'anno,  possono
          accedere  al  pensionamento  dal   1°   gennaio   dell'anno
          successivo; qualora  risultino  in  possesso  dei  previsti
          requisiti entro  il  quarto  trimestre  dell'anno,  possono
          accedere  al  pensionamento   dal   1°   aprile   dell'anno
          successivo; 
              (Omissis).». 
              - Per il testo dell'articolo 10, comma  5,  del  citato
          decreto-legge n. 282 del 2004, si veda nota all'articolo 20