Art. 26 
 
Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro
  dei danni subiti dalle attivita'  economiche  e  produttive  e  dai
  privati a seguito di eventi calamitosi 
 
  1. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 25, comma 2, la lettera f)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «f) all'attuazione delle misure per far  fronte  alle  esigenze
urgenti  di  cui  alla  lettera  e),  anche  attraverso   misure   di
delocalizzazione, laddove possibile temporanea,  in  altra  localita'
del territorio regionale, entro i limiti  delle  risorse  finanziarie
individuate con delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita  la
regione interessata, e secondo i criteri individuati con la  delibera
di cui all'articolo 28.»; 
  (( b) all'articolo 28: 
  1) al comma 1, alinea, le parole da: «Al fine di» fino  a:  «citato
articolo 25,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con  delibera  del
Consiglio dei ministri»; 
  2) al comma 1, lettera c), le parole: «delocalizzazione  temporanea
in altra localita' del territorio nazionale»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «delocalizzazione,  ove  possibile  temporanea,  in  altra
localita' del territorio regionale»; 
  3) il comma 2 e' abrogato. )) 
  2.  Il  Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo   1   del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla (( legge 16 novembre 2018, n. 130, ))  individua
con propria ordinanza i criteri e le modalita' per la concessione  di
forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti  nelle  zone
interessate dalle attivita' di cantiere,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili sulla  propria  contabilita'  speciale  non  destinate  a
diversa finalita' e comunque nel limite complessivo di 7  milioni  di
euro. 
  (( 2-bis. Ai fini  del  ristoro  dei  danni  subiti  dalle  imprese
agricole continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo
1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. ))