(( Art. 26 bis 
 
          Misure per la ricostruzione dei territori colpiti 
            dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 
 
  1. All'articolo 39, comma 1, alinea, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre
2018, n. 130, le parole: «a tal  fine  attivati  e»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a tal fine attivati o». 
  2. Per i comuni delle regioni Lombardia  e  Veneto  individuati  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.
122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
l'esenzione   dall'applicazione   dell'imposta   municipale   propria
prevista  dal  secondo  periodo  del  comma  3  dell'articolo  8  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogata a decorrere  dal  1°
gennaio 2019, fino alla definitiva  ricostruzione  e  agibilita'  dei
fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. ))