Art. 26 
 
 
Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro
  dei danni subiti dalle attivita'  economiche  e  produttive  e  dai
  privati a seguito di eventi calamitosi 
 
  1. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 25, comma 2, la lettera f)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «f) all'attuazione delle misure per far  fronte  alle  esigenze
urgenti  di  cui  alla  lettera  e),  anche  attraverso   misure   di
delocalizzazione, laddove possibile temporanea,  in  altra  localita'
del territorio regionale, entro i limiti  delle  risorse  finanziarie
individuate con delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita  la
regione interessata, e secondo i criteri individuati con la  delibera
di cui all'articolo 28.»; 
  b) all'articolo 28: 
  1) al comma 1, alinea, le parole da: «Al fine di» fino  a:  «citato
articolo 25,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Con  delibera  del
Consiglio dei ministri»; 
  2) al comma 1, lettera c), le parole: «delocalizzazione  temporanea
in altra localita' del territorio nazionale»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «delocalizzazione,  ove  possibile  temporanea,  in  altra
localita' del territorio regionale»; 
  3) il comma 2 e' abrogato. 
  2.  Il  Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo   1   del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,  individua  con
propria ordinanza i criteri e le  modalita'  per  la  concessione  di
forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti  nelle  zone
interessate dalle attivita' di cantiere,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili sulla  propria  contabilita'  speciale  non  destinate  a
diversa finalita' e comunque nel limite complessivo di 7  milioni  di
euro. 
  2-bis. Ai fini del ristoro dei danni subiti dalle imprese  agricole
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 25 e 28, del citato decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  come  modificati  dalla
          presente legge: 
                «Art. 25 (Ordinanze di protezione civile (Articoli  5
          e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo
          112/1998;  Art.  14  decreto-legge  90/2008,  conv.   legge
          123/2008; Art. 40, comma 2, lettera p), legge 196/2009)). -
          1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da
          effettuare  durante  lo  stato  di  emergenza  di   rilievo
          nazionale si  provvede  mediante  ordinanze  di  protezione
          civile,  da  adottarsi  in  deroga  ad  ogni   disposizione
          vigente, nei limiti  e  con  le  modalita'  indicati  nella
          deliberazione dello stato di emergenza e nel  rispetto  dei
          principi generali dell'ordinamento giuridico e delle  norme
          dell'Unione europea. Le ordinanze  sono  emanate  acquisita
          l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente
          interessate e, ove  rechino  deroghe  alle  leggi  vigenti,
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si  intende  derogare  e   devono   essere   specificamente
          motivate. 
                2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con  le
          ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
          risorse disponibili, in ordine: 
                  a) all'organizzazione  ed  all'effettuazione  degli
          interventi  di  soccorso  e  assistenza  alla   popolazione
          interessata dall'evento; 
                  b) al ripristino della  funzionalita'  dei  servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti  strategiche,  alle
          attivita' di  gestione  dei  rifiuti,  delle  macerie,  del
          materiale vegetale o alluvionale o delle terre e  rocce  da
          scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
          la  continuita'  amministrativa  nei  comuni  e   territori
          interessati,   anche   mediante   interventi   di    natura
          temporanea; 
                  c) all'attivazione di prime  misure  economiche  di
          immediato sostegno  al  tessuto  economico  e  sociale  nei
          confronti della popolazione e delle attivita' economiche  e
          produttive  direttamente   interessate   dall'evento,   per
          fronteggiare le piu' urgenti necessita'; 
                  d)  alla   realizzazione   di   interventi,   anche
          strutturali, per la riduzione  del  rischio  residuo  nelle
          aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso
          all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della
          pubblica  e  privata  incolumita',  in  coerenza  con   gli
          strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; 
                  e)  alla  ricognizione  dei   fabbisogni   per   il
          ripristino  delle   strutture   e   delle   infrastrutture,
          pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni  subiti
          dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
          e paesaggistici e dal  patrimonio  edilizio,  da  porre  in
          essere sulla base di procedure definite con la  medesima  o
          altra ordinanza; 
                  f) all'attuazione delle misure per far fronte  alle
          esigenze urgenti di cui alla lettera e),  anche  attraverso
          misure di delocalizzazione, laddove  possibile  temporanea,
          in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti
          delle risorse  finanziarie  individuate  con  delibera  del
          Consiglio dei ministri, sentita la regione  interessata,  e
          secondo i  criteri  individuati  con  la  delibera  di  cui
          all'art. 28. 
                3.  Le  ordinanze  di  protezione  civile  non   sono
          soggette al controllo preventivo  di  legittimita'  di  cui
          all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
          modificazioni. 
                4.  Le  ordinanze  di  protezione  civile,   la   cui
          efficacia  decorre  dalla  data  di  adozione  e  che  sono
          pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana, sono rese pubbliche ai sensi di  quanto  previsto
          dall'art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,
          e  successive   modificazioni   e   sono   trasmesse,   per
          informazione, al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          alle Regioni o Province  autonome  interessate  e  fino  al
          trentesimo  giorno  dalla  deliberazione  dello  stato   di
          emergenza di rilievo nazionale, al Ministero  dell'economia
          e delle finanze. 
                5. Oltre il  trentesimo  giorno  dalla  deliberazione
          dello stato di emergenza di rilievo nazionale le  ordinanze
          sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia
          e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari. 
                6. Il Capo del Dipartimento della protezione  civile,
          per l'attuazione degli interventi previsti nelle  ordinanze
          di cui al presente articolo si avvale  delle  componenti  e
          strutture operative del Servizio nazionale,  e  i  soggetti
          attuatori  degli  interventi  previsti  sono,   di   norma,
          identificati   nei   soggetti    pubblici    ordinariamente
          competenti allo svolgimento delle predette attivita' in via
          prevalente,  salvo  motivate  eccezioni.  I   provvedimenti
          adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile
          sono  soggetti  ai  controlli  previsti   dalla   normativa
          vigente. 
                7. Per coordinare  l'attuazione  delle  ordinanze  di
          protezione civile, con  i  medesimi  provvedimenti  possono
          essere nominati commissari delegati che operano  in  regime
          straordinario fino alla scadenza dello stato  di  emergenza
          di rilievo nazionale, successivamente  alla  quale  curano,
          fino alla  chiusura  della  contabilita'  speciale  di  cui
          all'art. 27, la  prosecuzione  delle  attivita'  in  regime
          ordinario. Qualora il Capo del Dipartimento si  avvalga  di
          commissari delegati, il relativo  provvedimento  di  nomina
          deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi  e  le
          modalita' del suo esercizio.  I  commissari  delegati  sono
          scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti  per  cui
          la legge non prevede  alcun  compenso  per  lo  svolgimento
          dell'incarico. 
                8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite  con  le
          ordinanze  di  protezione  civile  non   e'   prevista   la
          corresponsione  di  alcun  compenso   per   il   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile  e  per  i  commissari
          delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari
          di cariche elettive  pubbliche.  Ove  si  tratti  di  altri
          soggetti, ai commissari delegati si applica  l'art.  23-ter
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e  il
          compenso  e'  commisurato  proporzionalmente  alla   durata
          dell'incarico, nel limite del parametro massimo  costituito
          dal 70 per cento del trattamento economico previsto per  il
          primo presidente della Corte di cassazione. 
                9.  La  tutela  giurisdizionale  davanti  al  giudice
          amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile  e
          i  consequenziali   provvedimenti   commissariali   nonche'
          avverso gli atti, i provvedimenti e le  ordinanze  emananti
          ai sensi del presente articolo e' disciplinata  dal  codice
          del processo amministrativo. 
                10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15,
          si provvede, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
          pubblica, alla disciplina di un sistema di  monitoraggio  e
          di  verifica   dell'attuazione,   anche   sotto   l'aspetto
          finanziario, delle  misure  contenute  nelle  ordinanze  di
          protezione civile nonche'  dei  provvedimenti  adottati  in
          attuazione delle medesime e delle ispezioni. Il sistema  di
          cui  al  presente  comma  e'  tenuto   ad   assicurare   la
          continuita' dell'azione di monitoraggio e  la  periodicita'
          delle ispezioni,  anche  in  relazione  alle  ordinanze  di
          protezione civile eventualmente non emanate  dal  Capo  del
          Dipartimento della protezione civile. 
                11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e  di
          Bolzano, nell'esercizio della propria potesta' legislativa,
          definiscono provvedimenti con finalita' analoghe  a  quanto
          previsto dal presente articolo in relazione alle  emergenze
          di cui all'art. 7, comma 1, lettera  b),  da  adottarsi  in
          deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei
          limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui
          all'art. 24, comma 7.» 
                «Art. 28 (Disciplina delle  misure  da  adottare  per
          rimuovere  gli  ostacoli   alla   ripresa   delle   normali
          condizioni di vita nelle aree colpite da eventi  calamitosi
          (Articoli  5  legge  225/1992;  Art.  23-sexies,  comma  4,
          decreto-legge 6/1998, conv. legge 61/1998; Articoli  107  e
          108 decreto-legislativo 112/1998)). - 1. Con  delibera  del
          Consiglio dei ministri si provvede all'individuazione delle
          modalita' di concessione  di  agevolazioni,  contribuiti  e
          forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e
          attivita' economiche e produttive, danneggiati nel rispetto
          dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili
          allo scopo a legislazione vigente: 
                  a)  definizione  di  massimali,  sulla  base  degli
          effetti determinati dalla tipologia degli eventi calamitosi
          commisurati alla loro intensita' ed estensione; 
                  b) definizione di metodologie omogenee per l'intero
          territorio nazionale; 
                  c) per i danni subiti dai soggetti privati e  dalle
          attivita' economiche e produttive,  in  tutto  o  in  parte
          indennizzati da compagnie assicuratrici, previsione che  la
          corresponsione degli eventuali contributi pubblici  per  la
          delocalizzazione,  ove  possibile  temporanea,   in   altra
          localita' del territorio regionale, per  la  ricostruzione,
          la riparazione o il ripristino dei danni abbia  luogo  solo
          fino   alla    concorrenza    dell'eventuale    differenza,
          prevedendo,  in  tal  caso,   che   il   contributo   cosi'
          determinato sia integrato con un'ulteriore  somma  pari  ai
          premi assicurativi versati  dai  soggetti  danneggiati  nel
          quinquennio antecedente la data dell'evento; 
                  d) l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o
          distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare  lo
          stato di emergenza. 
                2. (Abrogato).». 
              - Si riporta l'art. 1, del decreto-legge  28  settembre
          2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova,
          la sicurezza della rete nazionale  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, gli eventi  sismici  del  2016  e  2017,  il
          lavoro   e   le   altre   emergenze),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130: 
                «Art.   1   (Commissario   straordinario    per    la
          ricostruzione). - 1. In conseguenza del crollo di un tratto
          del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel  Comune  di
          Genova, noto come ponte  Morandi,  avvenuto  il  14  agosto
          2018, di seguito «evento», al fine  di  garantire,  in  via
          d'urgenza, le attivita' per la demolizione,  la  rimozione,
          lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali
          di risulta, nonche' per la progettazione,  l'affidamento  e
          la ricostruzione dell'infrastruttura e  il  ripristino  del
          connesso sistema viario, con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, da  adottarsi  entro  dieci  giorni
          dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  e
          sentito il Presidente della Regione Liguria, e' nominato un
          Commissario straordinario per la ricostruzione, di  seguito
          nel presente capo: «Commissario straordinario».  La  durata
          dell'incarico del Commissario straordinario  e'  di  dodici
          mesi e puo' essere prorogata o rinnovata per non  oltre  un
          triennio dalla prima nomina. 
                2. Al  Commissario  straordinario  e'  attribuito  un
          compenso,  determinato  con  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, in misura  non  superiore  a
          quella indicata all'art. 15, comma 3, del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio  dei  compiti
          assegnati, il Commissario straordinario si  avvale  di  una
          struttura di supporto posta alle  sue  dirette  dipendenze,
          costituita con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e composta da un contingente massimo di  personale
          pari  a  venti  unita',  di  cui  una  unita'  di   livello
          dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque  unita'
          di livello dirigenziale non generale e la restante quota di
          unita'  di  personale  non  dirigenziale,   dipendenti   di
          pubbliche   amministrazioni   centrali   e    degli    enti
          territoriali, previa intesa con questi ultimi, in  possesso
          delle  competenze  e  dei  requisiti  di   professionalita'
          richiesti dal Commissario straordinario per  l'espletamento
          delle  proprie  funzioni,  con  esclusione  del   personale
          docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle
          istituzioni scolastiche. Detto personale e' posto, ai sensi
          dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
          in posizione di comando, distacco o  fuori  ruolo  o  altro
          analogo  istituto  previsto  dai  rispettivi   ordinamenti,
          conservando lo stato giuridico e il  trattamento  economico
          fondamentale  dell'amministrazione  di  appartenenza,   che
          resta  a  carico   della   medesima.   Al   personale   non
          dirigenziale della struttura e' riconosciuto il trattamento
          economico  accessorio,   ivi   compresa   l'indennita'   di
          amministrazione,  del  personale   non   dirigenziale   del
          comparto della Presidenza del Consiglio  dei  ministri.  Al
          dirigente   di   livello   dirigenziale    generale    sono
          riconosciute  la  retribuzione  di  posizione   in   misura
          equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori  di
          uffici  interni  ai  Dipartimenti  della   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri, nonche'  un'indennita'  sostitutiva
          della   retribuzione   di   risultato,   determinata    con
          provvedimento del Commissario straordinario, di importo non
          superiore al 50 per cento della retribuzione di  posizione.
          Ai dirigenti di livello  dirigenziale  non  generale  della
          struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in
          misura equivalente ai valori economici  massimi  attribuiti
          ai dirigenti di livello non generale della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, nonche'  un'indennita'  sostitutiva
          della   retribuzione   di   risultato,   determinata    con
          provvedimento del Commissario straordinario, di importo non
          superiore al 50 per cento della retribuzione di  posizione.
          Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono
          a carico esclusivo della contabilita' speciale intestata al
          Commissario  straordinario.  Nell'ambito   del   menzionato
          contingente di personale non  dirigenziale  possono  essere
          anche nominati fino ad  un  massimo  di  cinque  esperti  o
          consulenti,  scelti  anche  tra  soggetti   estranei   alla
          pubblica  amministrazione  e  anche  in  deroga  a   quanto
          previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, e dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n.  135,  il  cui  compenso  e'  definito  con
          provvedimento del Commissario straordinario.  La  struttura
          cessa   alla   scadenza   dell'incarico   del   Commissario
          straordinario. Agli oneri di cui al presente comma e di cui
          al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse
          disponibili nella contabilita' speciale di cui al comma  8.
          A tal fine e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020,  e  ai  relativi
          oneri si provvede ai sensi dell'art. 45. 
                3. Per le attivita' urgenti  di  progettazione  degli
          interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per
          le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche'
          per     ogni     altra     attivita'      di      carattere
          tecnico-amministrativo   connessa    alla    progettazione,
          all'affidamento  e  all'esecuzione  di  lavori,  servizi  e
          forniture, il  Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,
          anche in qualita' di soggetti attuatori, previa intesa  con
          gli enti territoriali interessati, delle strutture e  degli
          uffici  della  Regione  Liguria,  degli  uffici  tecnici  e
          amministrativi del Comune  di  Genova,  dei  Provveditorati
          interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a.,  delle
          Autorita' di distretto, nonche', mediante convenzione,  dei
          concessionari  di  servizi  pubblici  e  delle  societa'  a
          partecipazione pubblica o a controllo pubblico. 
                4. Il Commissario straordinario  puo'  nominare,  con
          proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di  venti
          unita', fino a  due  sub-commissari,  il  cui  compenso  e'
          determinato in  misura  non  superiore  a  quella  indicata
          all'art. 15, comma 3, del decreto-legge  n.  98  del  2011.
          L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12  mesi
          e puo' essere rinnovato. 
                5. Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e
          il conferimento in  discarica  dei  materiali  di  risulta,
          nonche'  per   la   progettazione,   l'affidamento   e   la
          ricostruzione  dell'infrastruttura  e  il  ripristino   del
          connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera
          in deroga ad ogni disposizione di legge diversa  da  quella
          penale, fatto salvo  il  rispetto  delle  disposizioni  del
          codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
          di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,
          nonche'     dei     vincoli     inderogabili      derivanti
          dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Con  decreto   del
          Ministro dell'interno, da adottare  entro  quindici  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente  decreto,  sono  individuate  speciali  misure
          amministrative di semplificazione  per  il  rilascio  della
          documentazione antimafia, anche  in  deroga  alle  relative
          norme.  Per  le   occupazioni   di   urgenza   e   per   le
          espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
          interventi  di  cui  al  primo  periodo,   il   Commissario
          straordinario, adottato il relativo decreto, provvede  alla
          redazione dello stato  di  consistenza  e  del  verbale  di
          immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza
          di  due  rappresentanti  della   Regione   o   degli   enti
          territoriali  interessati,  prescindendo  da   ogni   altro
          adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto  di
          cui al terzo periodo, il Commissario straordinario  dispone
          l'immediata immissione nel  possesso  delle  aree,  da  lui
          stesso   individuate   e   perimetrate,   necessarie    per
          l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario  anche
          l'accesso  per  accertamenti  preventivi  a  favore   delle
          imprese chiamate a svolgere le attivita' di cui al presente
          comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere  in
          separata sede e comunque senza  che  cio'  possa  ritardare
          l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi. 
                6. Il concessionario  del  tratto  autostradale  alla
          data  dell'evento,  tenuto,  in  quanto  responsabile   del
          mantenimento  in   assoluta   sicurezza   e   funzionalita'
          dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto  responsabile
          dell'evento, a  far  fronte  alle  spese  di  ricostruzione
          dell'infrastruttura e di ripristino  del  connesso  sistema
          viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario
          straordinario, versa sulla contabilita' speciale di cui  al
          comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed  alle
          altre attivita' connesse di cui al  comma  5,  nell'importo
          provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo
          conguagli,   impregiudicato   ogni    accertamento    sulla
          responsabilita' dell'evento e sul titolo in base  al  quale
          sia  tenuto  a  sostenere  i  costi  di  ripristino   della
          viabilita'.  Nella  determinazione  di  detto  importo,  il
          Commissario straordinario comprende  tutti  gli  oneri  che
          risultano necessari al  predetto  ripristino,  ivi  inclusi
          quelli di cui all'art. 1-bis. In caso di omesso  versamento
          nel termine, il Commissario straordinario puo' individuare,
          omessa ogni  formalita'  non  essenziale  alla  valutazione
          delle manifestazioni di disponibilita' comunque  pervenute,
          un soggetto  pubblico  o  privato  che  anticipi  le  somme
          necessarie alla  integrale  realizzazione  delle  opere,  a
          fronte della cessione pro solvendo della  pertinente  quota
          dei crediti dello Stato nei  confronti  del  concessionario
          alla   data   dell'evento,    potendo    remunerare    tale
          anticipazione ad un tasso annuo non superiore al  tasso  di
          rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5
          punti percentuali. Per assicurare  il  celere  avvio  delle
          attivita' del Commissario, in caso di mancato  o  ritardato
          versamento  da  parte  del   Concessionario,   a   garanzia
          dell'immediata attivazione del meccanismo di  anticipazione
          e' autorizzata  la  spesa  di  30  milioni  di  euro  annui
          dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente
          comma, si provvede: quanto a 30 milioni di euro  annui  per
          ciascuno   degli   anni   dal   2018   al   2029   mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
          1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; ai  fini  della
          compensazione in  termini  di  fabbisogno  e  indebitamento
          netto, quanto a 40 milioni di euro per l'anno  2018  e  120
          milioni di euro per l'anno  2019,  mediante  corrispondente
          riduzione del medesimo Fondo di cui all'art. 1, comma 1072,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quanto a 20  milioni
          di euro per l'anno 2018, 40  milioni  di  euro  per  l'anno
          2019,  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,   mediante
          corrispondente utilizzo  del  Fondo  per  la  compensazione
          degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione
          vigente  conseguenti  all'attualizzazione   di   contributi
          pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del  decreto-legge
          7 ottobre 2008,  n.  154,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  4  dicembre  2008,  n.  189.   All'atto   del
          versamento  da  parte  del   Concessionario   delle   somme
          necessarie per gli interventi di cui al primo  periodo  del
          presente comma, il Fondo di cui  all'art.  1,  comma  1072,
          della   legge   27    dicembre    2017,    n.    205,    e'
          corrispondentemente reintegrato, anche mediante  versamento
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   da   parte   del
          Commissario. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
                7. Il  Commissario  straordinario  affida,  ai  sensi
          dell'art. 32  della  direttiva  2014/24/UE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio   2014,   la
          realizzazione delle attivita' concernenti il ripristino del
          sistema viario, nonche' quelle  connesse,  ad  uno  o  piu'
          operatori economici diversi dal concessionario  del  tratto
          autostradale alla data  dell'evento  e  da  societa'  o  da
          soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque,  ad  esso
          collegati, anche al fine di evitare un  ulteriore  indebito
          vantaggio  competitivo  nel   sistema   delle   concessioni
          autostradali e, comunque, giacche' non puo' escludersi  che
          detto  concessionario  sia   responsabile,   in   relazione
          all'evento,   di   grave   inadempimento    del    rapporto
          concessorio. L'aggiudicatario costituisce,  ai  fini  della
          realizzazione  delle  predette  attivita',  una   struttura
          giuridica con patrimonio e contabilita' separati. 
                8. Per la realizzazione degli interventi  urgenti  di
          cui al presente  articolo,  e'  autorizzata  l'apertura  di
          apposita contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario
          straordinario,  sulla   quale   confluiscono   le   risorse
          pubbliche all'uopo destinate nonche' quelle tempestivamente
          messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento
          dell'evento. 
                8-bis. Il Commissario  straordinario,  nell'esercizio
          delle  funzioni  attribuite  dal  presente  decreto,   puo'
          avvalersi e puo' stipulare  convenzioni  con  le  strutture
          operative e i soggetti concorrenti di cui all'art. 4, comma
          2, del codice della protezione civile, di  cui  al  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
                8-ter. Agli atti  del  Commissario  straordinario  si
          applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art.
          36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.». 
              - Si riporta l'art. 1, commi da 422  a  428-ter,  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2016): 
                «422. Al fine di dare  avvio  alle  misure  per  fare
          fronte ai danni  occorsi  al  patrimonio  privato  ed  alle
          attivita' economiche  e  produttive,  in  attuazione  della
          lettera d) del comma 2 dell'art. 5 della legge 24  febbraio
          1992, n. 225,  e  successive  modificazioni,  relativamente
          alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai  Commissari
          delegati  e  trasmesse  al  Dipartimento  della  protezione
          civile della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  la
          successiva istruttoria si  provvede,  per  le  finalita'  e
          secondo i criteri da stabilire con  apposite  deliberazioni
          del Consiglio dei ministri, assunte ai sensi della  lettera
          e) del citato art. 5, comma 2, della legge n. 225 del  1992
          mediante  concessione,  da  parte   delle   Amministrazioni
          pubbliche  indicate  nelle   medesime   deliberazioni,   di
          contributi  a  favore  di  soggetti  privati  e   attivita'
          economiche e produttive, con le modalita' del finanziamento
          agevolato. 
                423. Per le finalita' di cui al comma 422, i soggetti
          autorizzati  all'esercizio   del   credito   operanti   nei
          territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei
          ministri adottate ai  sensi  del  medesimo  comma,  possono
          contrarre finanziamenti, secondo  contratti  tipo  definiti
          con  apposita  convenzione  con   l'Associazione   bancaria
          italiana, assistiti dalla garanzia dello  Stato,  ai  sensi
          dell'art. 5, comma 7,  lettera  a),  secondo  periodo,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  al
          fine di  concedere  finanziamenti  agevolati  assistiti  da
          garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati  dagli  eventi
          calamitosi rispettivamente indicati, nel limite massimo  di
          1.500  milioni  di  euro,  e  comunque  nei  limiti   delle
          disponibilita'  di  cui  al  comma  427.  Con  decreti  del
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  concessa  la
          garanzia dello Stato di cui ai commi da 422 a  428  e  sono
          definiti i criteri e le  modalita'  di  operativita'  della
          stessa, nonche' le modalita' di monitoraggio  ai  fini  del
          rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente.
          La garanzia  dello  Stato  di  cui  al  presente  comma  e'
          elencata  nell'allegato  allo  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art.  31
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
                424. In caso di accesso  ai  finanziamenti  agevolati
          accordati dalle banche ai sensi dei commi da 422 a 428,  in
          capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
          imposta,  fruibile  esclusivamente  in  compensazione,   in
          misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
          ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
          nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione  dei
          medesimi  finanziamenti.  Le  modalita'  di  fruizione  del
          credito di imposta sono  stabilite  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia  delle  entrate  nel  limite  di  60
          milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il  credito  di
          imposta e' revocato, in tutto o in parte,  nell'ipotesi  di
          risoluzione   totale   o   parziale   del   contratto    di
          finanziamento agevolato. 
                425. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato
          comunica  con  modalita'  telematiche   all'Agenzia   delle
          entrate gli elenchi dei soggetti  beneficiari,  l'ammontare
          del  finanziamento  concesso  a  ciascun  beneficiario,  il
          numero e l'importo  delle  singole  rate.  L'ammontare  del
          finanziamento e' erogato al netto di  eventuali  indennizzi
          per  polizze  assicurative  stipulate   per   le   medesime
          finalita' da dichiarare  al  momento  della  richiesta  del
          finanziamento agevolato. 
                426. I finanziamenti  agevolati,  di  durata  massima
          venticinquennale, sono  erogati  e  posti  in  ammortamento
          sulla base  degli  stati  di  avanzamento  lavori  relativi
          all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni  di  servizi  e
          alle acquisizioni di beni  necessari  all'esecuzione  degli
          interventi  ammessi  a  contributo  dalle   amministrazioni
          pubbliche di cui al comma 422. I contratti di finanziamento
          prevedono specifiche clausole  risolutive  espresse,  anche
          parziali, per i casi  di  mancato  o  ridotto  impiego  del
          finanziamento,  ovvero  di  utilizzo  anche  parziale   del
          finanziamento per finalita' diverse da quelle indicate  nei
          commi da 422 a 428. In tutti  i  casi  di  risoluzione  del
          contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede
          al  beneficiario  la  restituzione  del   capitale,   degli
          interessi e di ogni altro  onere  dovuto.  In  mancanza  di
          tempestivo  pagamento   spontaneo,   lo   stesso   soggetto
          finanziatore comunica alle amministrazioni pubbliche di cui
          al comma 422, per la successiva iscrizione a ruolo, i  dati
          identificativi del debitore  e  l'ammontare  dovuto,  fermo
          restando il recupero da  parte  del  soggetto  finanziatore
          delle somme erogate e dei relativi interessi nonche'  delle
          spese   strettamente   necessarie   alla    gestione    dei
          finanziamenti,   non    rimborsati    spontaneamente    dal
          beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'art.  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  Le  somme
          riscosse a mezzo ruolo sono versate in apposito capitolo di
          entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate  al
          Fondo  per  le  emergenze  nazionali  istituito  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          protezione civile. 
                427. Al fine di assicurare  l'invarianza  finanziaria
          degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da  422  a
          428, entro il  31  marzo  di  ciascun  anno,  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze  verifica  l'andamento  della
          concessione  di  finanziamenti  agevolati  e  del  relativo
          tiraggio,  con  riferimento   alle   disposizioni   vigenti
          riguardanti la concessione di  finanziamenti  con  oneri  a
          carico dello Stato  per  interventi  connessi  a  calamita'
          naturali, al fine di valutare l'importo  dei  finanziamenti
          di cui ai commi da 422 a 428 che possono essere annualmente
          concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica,  fermo
          restando  il  limite  massimo  di  cui  al  comma  423.  Il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   comunica   al
          Dipartimento della protezione civile l'esito della verifica
          effettuata entro il medesimo termine del 31 marzo. 
                428. Le modalita' attuative dei commi da 422  a  428,
          anche al fine di assicurare uniformita' di trattamento,  un
          efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse,  nonche'
          il rispetto del limite di 1.500 milioni di euro di  cui  al
          comma 423, sono definite con ordinanze  adottate  dal  Capo
          del Dipartimento della protezione civile  d'intesa  con  le
          regioni rispettivamente interessate e di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.
          5 della legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e  successive
          modificazioni. 
                428-bis. Con ordinanza adottata ai sensi dell'art.  5
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  di  concerto  con  i
          Ministeri dell'economia e delle finanze e  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali, sono disciplinati, per  le
          imprese agricole che  nell'ambito  della  ricognizione  dei
          fabbisogni di cui al comma 422 hanno reso, nei termini,  la
          segnalazione preliminare dei danni subiti  utilizzando  una
          modulistica diversa, le modalita' e i termini con  i  quali
          si procede alla regolarizzazione delle istanze  presentate,
          garantendo l'omogenea definizione delle voci ammissibili  e
          dei massimali  previsti  nella  scheda  'C'  allegata  alle
          ordinanze di protezione civile rispettivamente adottate,  e
          fermi  restando  i  limiti   complessivi   dei   fabbisogni
          finanziari ivi indicati. 
                428-ter. Conseguentemente, con apposite delibere  del
          Consiglio dei  ministri,  sono  riconosciuti  alle  imprese
          agricole di cui al comma 428-bis i  benefici  previsti  dai
          commi da 422 a 428 e dai relativi provvedimenti  attuativi,
          entro i limiti delle disponibilita' finanziarie  comunicate
          dal Ministero dell'economia e delle finanze.».