Art. 26 bis 
 
 
          Misure per la ricostruzione dei territori colpiti 
            dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 
 
  1. All'articolo 39, comma 1, alinea, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre
2018, n. 130, le parole: «a tal  fine  attivati  e»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a tal fine attivati o». 
  2. Per i comuni delle regioni Lombardia  e  Veneto  individuati  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.
122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
l'esenzione   dall'applicazione   dell'imposta   municipale   propria
prevista  dal  secondo  periodo  del  comma  3  dell'articolo  8  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogata a decorrere  dal  1°
gennaio 2019, fino alla definitiva  ricostruzione  e  agibilita'  dei
fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 39, comma 1, del citato
          decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 ,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 39 (Impignorabilita'  delle  risorse  assegnate
          per  la  ricostruzione  in  aree  interessate   da   eventi
          sismici). - 1. Fermo restando  quanto  stabilito  dall'art.
          545 del codice di procedura civile,  non  sono  soggette  a
          procedure di sequestro o pignoramento e, in  ogni  caso,  a
          esecuzione  forzata  in  virtu'  di   qualsivoglia   azione
          esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico  della
          finanza pubblica a soggetti  pubblici  e  privati,  purche'
          depositate su singoli conti correnti  bancari  a  tal  fine
          attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato
          o straordinario del Governo per la relativa  ricostruzione,
          e   destinate   a    interventi    di    ricostruzione    e
          riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia  e
          sul  patrimonio   storico   e   artistico   nei   territori
          interessati dagli eventi sismici: 
                  a)  della   regione   Abruzzo   dell'aprile   2009,
          individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario
          delegato 16 aprile 2009, n. 3; 
                  b) delle provincie  di  Bologna,  Modena,  Ferrara,
          Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29  maggio  2012,
          di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122; 
                  c)  delle  regioni  dell'Italia  centrale,  di  cui
          all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229. 
                (Omissis).». 
              - Si riportano gli articoli 1, comma 1, e 8,  comma  3,
          del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi  urgenti
          in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi  sismici
          che hanno  interessato  il  territorio  delle  province  di
          Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e  Rovigo,
          il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 1° agosto 2012, n. 122: 
                «Art. 1 (Ambito di applicazione e  coordinamento  dei
          presidenti  delle  regioni).  -  1.  Le  disposizioni   del
          presente decreto sono volte a disciplinare  gli  interventi
          per la ricostruzione, l'assistenza alle  popolazioni  e  la
          ripresa economica nei territori dei comuni  delle  province
          di Bologna,  Modena,  Ferrara,  Mantova,  Reggio  Emilia  e
          Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
          maggio 2012, per i quali e' stato adottato il  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 1°  giugno  2012  di
          differimento dei termini per l'adempimento  degli  obblighi
          tributari,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno  2012,  nonche'  di
          quelli ulteriori indicati nei successivi  decreti  adottati
          ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio  2000,
          n. 212. 
              (Omissis).» 
                «Art.   8   (Sospensione   termini    amministrativi,
          contributi previdenziali ed assistenziali). - (Omissis). 
                3. I  redditi  dei  fabbricati,  ubicati  nelle  zone
          colpite dal sisma del 20 e  del  29  maggio  2012,  purche'
          distrutti od oggetto di ordinanze  sindacali  di  sgombero,
          comunque adottate entro il  30  novembre  2012,  in  quanto
          inagibili totalmente o parzialmente,  non  concorrono  alla
          formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche e  dell'imposta  sul  reddito
          delle  societa',  fino  alla  definitiva  ricostruzione   e
          agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
          di imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo  precedente
          sono,  altresi',  esenti   dall'applicazione   dell'imposta
          municipale propria di cui all'art. 13 del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
          a  decorrere  dall'anno  2012  e   fino   alla   definitiva
          ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi e comunque
          non oltre il 31 dicembre 2018. Ai fini del presente  comma,
          il contribuente puo' dichiarare, entro il 30 novembre 2012,
          la distruzione  o  l'inagibilita'  totale  o  parziale  del
          fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti
          giorni   trasmette   copia   dell'atto   di   verificazione
          all'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate  territorialmente
          competente. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 67-septies,  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83 (Misure  urgenti  per  la  crescita  del
          Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          2012, n. 134: 
                «Art. 67-septies (Interventi urgenti in favore  delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20  e  del  29
          maggio 2012). - 1. Il decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,
          recante interventi  urgenti  in  favore  delle  popolazioni
          colpite dagli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  il
          territorio delle  province  di  Bologna,  Modena,  Ferrara,
          Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,
          e l'art. 10 del presente  decreto  si  applicano  anche  ai
          territori dei comuni  di  Ferrara,  Mantova,  nonche',  ove
          risulti l'esistenza del nesso causale tra  i  danni  e  gli
          indicati eventi  sismici,  dei  comuni  di  Castel  d'Ario,
          Commessaggio,   Dosolo,   Pomponesco,    Viadana,    Adria,
          Bergantino,   Castelnovo   Bariano,   Fiesso    Umbertiano,
          Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena,  San
          Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta. 
                1-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2,  3,
          10, 11 e 11-bis del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n. 122, e successive modificazioni, e dall'art.  3-bis  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  si
          applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza  del  nesso
          causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio
          2012,  ricadenti  nei  comuni   di   Argelato,   Bastiglia,
          Campegine,  Campogalliano,  Castelfranco  Emilia,   Modena,
          Minerbio,   Nonantola,   Reggio   Emilia   e    Castelvetro
          Piacentino. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al
          comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per
          la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e  del
          29 maggio 2012, di cui all'art.  2,  comma  1  e  al  comma
          1-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.».