(( Art. 26 ter 
 
        Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso 
 
  1. Per l'anno 2020, e' riconosciuto un contributo pari  al  25  per
cento del costo di acquisto di: 
  a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il  75  per
cento della loro  composizione,  dal  riciclaggio  di  rifiuti  o  di
rottami; 
  b) compost di qualita' derivante  dal  trattamento  della  frazione
organica differenziata dei rifiuti. 
  2. Alle imprese  e  ai  soggetti  titolari  di  reddito  di  lavoro
autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo di  cui
al medesimo comma 1 e' riconosciuto sotto forma di credito d'imposta,
fino ad un  importo  massimo  annuale  di  euro  10.000  per  ciascun
beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno
2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni  acquistati
siano   effettivamente   impiegati   nell'esercizio    dell'attivita'
economica  o  professionale  e  non  e'  cumulabile  con  il  credito
d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145. 
  3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non  destinati
all'esercizio dell'attivita' economica o professionale, il contributo
di cui al medesimo comma 1 spetta fino a un importo  massimo  annuale
di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di  10
milioni di euro per l'anno 2020.  Il  contributo  e'  anticipato  dal
venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed e'  a  questo
rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo. 
  4. I crediti d'imposta di cui ai commi 2 e 3: 
  a) sono  indicati  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al
periodo d'imposta in cui sono riconosciuti; 
  b)  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito  e  della  base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  e  non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  c) sono  utilizzabili  esclusivamente  in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  a
decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di
riconoscimento del credito, senza l'applicazione del limite di cui al
comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  Ai
fini della  fruizione  dei  crediti  d'imposta,  il  modello  F24  e'
presentato esclusivamente attraverso i  servizi  telematici  messi  a
disposizione   dall'Agenzia   delle   entrate,   pena   il    rifiuto
dell'operazione di versamento. 
  5. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e
le certificazioni idonee ad attestare la natura  e  le  tipologie  di
materie e prodotti oggetto di agevolazione nonche'  i  criteri  e  le
modalita' di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta di cui al
presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti
di spesa di cui ai commi 2 e 3. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. ))