Art. 26. Obblighi del dirigente 1. Il dirigente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilita' e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialita' dell'attivita' amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dirigente osserva il codice di comportamento di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 165/2001, nonche' lo specifico codice di comportamento adottato dall'amministrazione nella quale presta servizio. 2. Il dirigente conforma altresi' la sua condotta ai principi di diligenza e fedelta' di cui agli articoli 2104 e 2105 del codice civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilita'. 3. Il comportamento del dirigente e' improntato al perseguimento degli obiettivi di innovazione, di qualita' dei servizi e di miglioramento dell'organizzazione della amministrazione, nella primaria considerazione delle esigenze della collettivita'. 4. In relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, il dirigente deve, in particolare: a) assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro e delle disposizioni contrattuali, nonche' l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'amministrazione, perseguendo direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere e dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti; b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; c) nello svolgimento della propria attivita', mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali, all'interno dell'amministrazione, con gli altri dirigenti e con il personale, astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della dignita' della persona o che, comunque, possano nuocere all'immagine dell'amministrazione; d) nell'ambito della propria attivita', mantenere un comportamento conforme al proprio ruolo, organizzando ed assicurando la presenza in servizio, correlata alle esigenze della propria struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato, nel rispetto della normativa contrattuale e legislativa vigente; e) astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi personali, del coniuge, dei conviventi, dei parenti e degli affini fino al secondo grado, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013; f) sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell'attivita' di tutto il personale assegnato alla struttura cui e' preposto, nonche' al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa, secondo le disposizioni vigenti, l'attivazione dell'azione disciplinare; g) informare l'amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti e' esercitata l'azione penale; h) astenersi dal chiedere qualsivoglia omaggio o trattamento di favore e astenersi dall'accettare - se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d'uso, purche' di modico valore - tali omaggi o trattamenti; i) rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione per l'assenza per malattia. 5. Il dirigente e' tenuto comunque, nell'ambito delle proprie funzioni organizzative e gestionali, ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all'attivita' amministrativa, informazione all'utenza, autocertificazione, protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nonche' di divieto di fumo. 6. In materia di incompatibilita', resta fermo quanto previsto dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, anche con riferimento all'art. 1, comma 60 e segg. della legge n. 662 del 1996.