(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
 
                       Obblighi del dirigente 
 
    1. Il dirigente conforma la sua condotta al dovere costituzionale
di  servire  la  Repubblica  con  impegno  e  responsabilita'  e   di
rispettare   i   principi   di   buon   andamento   e   imparzialita'
dell'attivita' amministrativa, anteponendo il rispetto della legge  e
l'interesse pubblico agli  interessi  privati  propri  e  altrui.  Il
dirigente osserva il codice di comportamento di cui all'art.  54  del
decreto legislativo n.  165/2001,  nonche'  lo  specifico  codice  di
comportamento  adottato  dall'amministrazione  nella   quale   presta
servizio. 
    2. Il dirigente conforma altresi' la sua condotta ai principi  di
diligenza e fedelta' di cui agli articoli  2104  e  2105  del  codice
civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e
responsabilita'. 
    3. Il comportamento del dirigente e' improntato al  perseguimento
degli  obiettivi  di  innovazione,  di  qualita'  dei  servizi  e  di
miglioramento  dell'organizzazione   della   amministrazione,   nella
primaria considerazione delle esigenze della collettivita'. 
    4. In relazione a  quanto  previsto  dai  commi  1,  2  e  3,  il
dirigente deve, in particolare: 
      a) assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche  alle
norme  regolatrici  del  rapporto  di  lavoro  e  delle  disposizioni
contrattuali, nonche' l'osservanza  delle  direttive  generali  e  di
quelle  impartite  dall'amministrazione,   perseguendo   direttamente
l'interesse pubblico  nell'espletamento  dei  propri  compiti  e  nei
comportamenti che sono posti in essere e dando  conto  dei  risultati
conseguiti e degli obiettivi raggiunti; 
      b) non  utilizzare  a  fini  privati  le  informazioni  di  cui
disponga per ragioni d'ufficio; 
      c) nello svolgimento della  propria  attivita',  mantenere  una
condotta uniformata a principi di  correttezza  e  di  collaborazione
nelle relazioni interpersonali, all'interno dell'amministrazione, con
gli altri dirigenti e con il personale, astenendosi,  in  particolare
nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi  della  dignita'
della  persona  o  che,  comunque,   possano   nuocere   all'immagine
dell'amministrazione; 
      d)  nell'ambito   della   propria   attivita',   mantenere   un
comportamento conforme al proprio ruolo, organizzando ed  assicurando
la presenza  in  servizio,  correlata  alle  esigenze  della  propria
struttura ed all'espletamento dell'incarico  affidato,  nel  rispetto
della normativa contrattuale e legislativa vigente; 
      e) astenersi dal partecipare, nell'espletamento  delle  proprie
funzioni, all'adozione  di  decisioni  o  ad  attivita'  che  possano
coinvolgere direttamente o indirettamente  interessi  personali,  del
coniuge, dei conviventi, dei parenti e degli affini fino  al  secondo
grado, ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
62/2013; 
      f) sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere  direttivo,
al  corretto  espletamento  dell'attivita'  di  tutto  il   personale
assegnato alla struttura cui e' preposto, nonche' al  rispetto  delle
norme del codice  di  comportamento  e  disciplinare,  ivi  compresa,
secondo   le   disposizioni   vigenti,   l'attivazione    dell'azione
disciplinare; 
      g) informare  l'amministrazione  di  essere  stato  rinviato  a
giudizio o che nei suoi confronti e' esercitata l'azione penale; 
      h) astenersi dal chiedere qualsivoglia omaggio o trattamento di
favore e astenersi dall'accettare - se non nei limiti  delle  normali
relazioni di cortesia e salvo quelli d'uso, purche' di modico  valore
- tali omaggi o trattamenti; 
      i) rispettare le leggi vigenti in materia  di  attestazione  di
malattia e di certificazione per l'assenza per malattia. 
    5. Il dirigente e' tenuto  comunque,  nell'ambito  delle  proprie
funzioni organizzative e gestionali, ad assicurare il rispetto  delle
norme  vigenti  in  materia  di  segreto  d'ufficio,  riservatezza  e
protezione dei dati personali, trasparenza ed  accesso  all'attivita'
amministrativa,    informazione    all'utenza,    autocertificazione,
protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nonche' di divieto
di fumo. 
    6. In materia di incompatibilita', resta  fermo  quanto  previsto
dall'art.  53  del  decreto  legislativo  n.  165/2001,   anche   con
riferimento all'art. 1, comma 60 e segg. della legge n. 662 del 1996.