Art. 26 
 
                          Repertori primari 
 
  1. Ciascun fabbricante e importatore provvede all'istituzione di un
registro primario. 
  A  questo  fine  ciascun  fabbricante  e  importatore  conclude  un
contratto con un fornitore terzo indipendente,  in  conformita'  alle
prescrizioni contrattuali di cui  al  regolamento  delegato  (UE)  n.
2018/573  della  Commissione.  La  selezione   del   soggetto   terzo
indipendente avviene in conformita' alle  norme  procedurali  di  cui
all'allegato I, parte A. 
  2.  Ciascun  repertorio   primario   contiene   esclusivamente   le
informazioni  che  si  riferiscono  ai  prodotti  del   tabacco   del
fabbricante  o  dell'importatore  che  hanno  concluso  il  contratto
relativo al repertorio. 
  3. Ogni volta che il repertorio primario riceve dati sulla base  di
un'attivita' di segnalazione o per qualsiasi altro motivo consentito,
i dati sono trasmessi al repertorio secondario istantaneamente. 
  4. Nel trasmettere tutti i dati ricevuti al repertorio  secondario,
i repertori primari utilizzano il formato di dati e le  modalita'  di
scambio dei dati definiti dal repertorio secondario. 
  5.  I  repertori  primari  archiviano  i  dati   conformemente   al
dizionario di dati comune fornito dal repertorio secondario. 
  6. Gli Stati membri, la Commissione e i revisori esterni  approvati
dalla Commissione possono eseguire le operazioni di consultazione  di
base in  relazione  a  tutti  i  dati  archiviati  in  un  repertorio
primario.