Art. 26 Repertori primari 1. Ciascun fabbricante e importatore provvede all'istituzione di un registro primario. A questo fine ciascun fabbricante e importatore conclude un contratto con un fornitore terzo indipendente, in conformita' alle prescrizioni contrattuali di cui al regolamento delegato (UE) n. 2018/573 della Commissione. La selezione del soggetto terzo indipendente avviene in conformita' alle norme procedurali di cui all'allegato I, parte A. 2. Ciascun repertorio primario contiene esclusivamente le informazioni che si riferiscono ai prodotti del tabacco del fabbricante o dell'importatore che hanno concluso il contratto relativo al repertorio. 3. Ogni volta che il repertorio primario riceve dati sulla base di un'attivita' di segnalazione o per qualsiasi altro motivo consentito, i dati sono trasmessi al repertorio secondario istantaneamente. 4. Nel trasmettere tutti i dati ricevuti al repertorio secondario, i repertori primari utilizzano il formato di dati e le modalita' di scambio dei dati definiti dal repertorio secondario. 5. I repertori primari archiviano i dati conformemente al dizionario di dati comune fornito dal repertorio secondario. 6. Gli Stati membri, la Commissione e i revisori esterni approvati dalla Commissione possono eseguire le operazioni di consultazione di base in relazione a tutti i dati archiviati in un repertorio primario.