(Allegato A-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
                 Riduzione dei posti di accoglienza 
 
    1. La richiesta di riduzione dei  posti  finanziati  puo'  essere
presentata dall'ente  locale  in  qualsiasi  momento  alla  Direzione
centrale, attraverso la piattaforma FN Asilo,  mantenendo  l'impianto
complessivo  dei  servizi  di  accoglienza  indicati  nella  proposta
progettuale approvata dalla Commissione e la qualita' degli stessi. 
    2. L'ente locale e' tenuto a: 
      a) indicare il numero di posti da ridurre; 
      b)  indicare  se  si  tratta  di  posti  non  attivi;  in  caso
contrario, fornire  l'elenco  delle  strutture  dismesse,  ovvero  la
diversa  organizzazione  logistica  degli  alloggi   motivando   tale
richiesta; 
      c) presentare il piano finanziario preventivo rimodulato con le
modalita' di cui all'art. 12. 
    3.  La  Direzione  centrale,  previa  istruttoria  del   Servizio
centrale, autorizza la variazione e ridetermina le risorse assegnate.