Art. 26 
 
              Prelievo erariale unico sugli apparecchi 
                         da intrattenimento 
 
  1. A decorrere  dal  10  febbraio  2020,  la  misura  del  prelievo
erariale unico sugli apparecchi di cui  all'articolo  110,  comma  6,
lettera a) e lettera b), del testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' fissata,
rispettivamente, nel 23 per cento e nel  9  per  cento.  Le  aliquote
previste  dal  presente  articolo   sostituiscono   quelle   previste
dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio  2018,  n.  87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come
modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 e dall'articolo 27, comma  2,  del  decreto-legge  28  gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26. Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6 per cento  e  del
7,9 per cento si applicano fino al 9 febbraio 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   6   e   7
          dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n.  773
          (Approvazione del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza): 
                «Art. 110. - 1. In tutte le sale  da  biliardo  o  da
          gioco e negli altri esercizi, compresi i  circoli  privati,
          autorizzati alla pratica del gioco o  all'installazione  di
          apparecchi da gioco,  e'  esposta  in  luogo  visibile  una
          tabella, predisposta ed approvata dal questore  e  vidimata
          dalle autorita' competenti al rilascio della licenza, nella
          quale sono  indicati,  oltre  ai  giochi  d'azzardo,  anche
          quelli che  lo  stesso  questore  ritenga  di  vietare  nel
          pubblico interesse, nonche' le prescrizioni  ed  i  divieti
          specifici che ritenga di disporre. Nelle sale  da  biliardo
          deve essere, altresi', esposto in modo  visibile  il  costo
          della singola partita ovvero quello orario. 
                2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta  espressa
          menzione del divieto delle scommesse. 
                3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6
          e 7 e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali
          o pubblici o nelle  aree  aperte  al  pubblico  ovvero  nei
          circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi  degli
          articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli  apparecchi  di
          cui al comma 7, alle  attivita'  di  spettacolo  viaggiante
          autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel  rispetto  delle
          prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti. 
                4. L'installazione e l'uso di apparecchi  e  congegni
          automatici,  semiautomatici   ed   elettronici   da   gioco
          d'azzardo sono vietati nei  luoghi  pubblici  o  aperti  al
          pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 
                5. Si considerano apparecchi e  congegni  automatici,
          semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
          che hanno insita la  scommessa  o  che  consentono  vincite
          puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro  o  in
          natura o vincite di valore superiore ai limiti  fissati  al
          comma 6, escluse  le  macchine  vidimatrici  per  i  giochi
          gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6. 
                6. Si considerano  apparecchi  idonei  per  il  gioco
          lecito: 
                  a) quelli che, dotati di attestato  di  conformita'
          alle  disposizioni   vigenti   rilasciato   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei Monopoli di Stato e  obbligatoriamente  collegati  alla
          rete telematica di cui all'articolo 14-bis,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640,  e   successive   modificazioni,   si   attivano   con
          l'introduzione di  moneta  metallica  ovvero  con  appositi
          strumenti   di   pagamento   elettronico    definiti    con
          provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,  nei  quali
          insieme  con  l'elemento  aleatorio  sono  presenti   anche
          elementi  di  abilita',  che  consentono  al  giocatore  la
          possibilita' di scegliere,  all'avvio  o  nel  corso  della
          partita, la propria strategia,  selezionando  appositamente
          le opzioni di gara  ritenute  piu'  favorevoli  tra  quelle
          proposte dal gioco, il costo della  partita  non  supera  1
          euro, la durata minima della partita e' di quattro  secondi
          e che distribuiscono vincite in denaro,  ciascuna  comunque
          di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
          Le  vincite,  computate  dall'apparecchio   in   modo   non
          predeterminabile su un ciclo complessivo  di  non  piu'  di
          140.000 partite, devono risultare non inferiori al  75  per
          cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
          possono riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue
          regole fondamentali; 
                  a-bis)    con    provvedimento    del     Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei Monopoli di Stato puo' essere prevista la verifica  dei
          singoli apparecchi di cui alla lettera a); 
                  b) quelli, facenti parte della rete  telematica  di
          cui  all'articolo  14-bis,  comma  4,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  640,  e
          successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in
          presenza di un collegamento ad un sistema  di  elaborazione
          della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del
          Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
          definiti, tenendo  conto  delle  specifiche  condizioni  di
          mercato: 
                    1) il  costo  e  le  modalita'  di  pagamento  di
          ciascuna partita; 
                    2)  la  percentuale  minima  della  raccolta   da
          destinare a vincite; 
                    3)  l'importo   massimo   e   le   modalita'   di
          riscossione delle vincite; 
                    4)  le  specifiche  di  immodificabilita'  e   di
          sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a  cui
          tali apparecchi sono connessi; 
                    5)  le  soluzioni  di  responsabilizzazione   del
          giocatore da adottare sugli apparecchi; 
                    6)  le  tipologie  e  le  caratteristiche   degli
          esercizi pubblici e  degli  altri  punti  autorizzati  alla
          raccolta di giochi nei quali possono essere installati  gli
          apparecchi di cui alla presente lettera. 
                7. Si considerano, altresi',  apparecchi  e  congegni
          per il gioco lecito: 
                  a)  quelli  elettromeccanici   privi   di   monitor
          attraverso i quali il giocatore  esprime  la  sua  abilita'
          fisica, mentale o  strategica,  attivabili  unicamente  con
          l'introduzione di monete metalliche, di valore  complessivo
          non  superiore,  per  ciascuna  partita,  a  un  euro,  che
          distribuiscono,  direttamente  e  immediatamente  dopo   la
          conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
          piccola  oggettistica,  non  convertibili   in   denaro   o
          scambiabili con premi di diversa specie.  In  tal  caso  il
          valore complessivo di ogni premio non e' superiore a  venti
          volte il costo della partita; 
                  [b)   quelli    automatici,    semiautomatici    ed
          elettronici da trattenimento o da gioco di abilita' che  si
          attivano solo con l'introduzione di  moneta  metallica,  di
          valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di
          euro, nei quali gli elementi di  abilita'  o  trattenimento
          sono preponderanti  rispetto  all'elemento  aleatorio,  che
          possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua
          conclusione,  il  prolungamento  o  la  ripetizione   della
          partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal  1°  gennaio
          2003, gli apparecchi di cui alla presente  lettera  possono
          essere impiegati solo se denunciati ai sensi  dell'articolo
          14-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se  per
          essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio
          2004,   tali   apparecchi   non   possono   consentire   il
          prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non  ne
          sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il
          gioco lecito, essi sono rimossi. Per la  conversione  degli
          apparecchi   restano   ferme   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 38 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e
          successive modificazioni;] 
                  c)  quelli,  basati  sulla  sola  abilita'  fisica,
          mentale o strategica, che non distribuiscono premi,  per  i
          quali la durata della partita  puo'  variare  in  relazione
          all'abilita' del giocatore e il costo della singola partita
          puo' essere superiore a 50 centesimi di euro; 
                  c-bis)  quelli,   meccanici   ed   elettromeccanici
          differenti dagli apparecchi di cui alle lettere  a)  e  c),
          attivabili  con  moneta,  con  gettone  ovvero  con   altri
          strumenti  elettronici   di   pagamento   e   che   possono
          distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la
          conclusione della partita; 
                  c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i
          quali l'accesso al gioco e' regolato senza introduzione  di
          denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. 
                Omissis.». 
              Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 9
          del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2018,   n.   96
          (Disposizioni urgenti per  la  dignita'  dei  lavoratori  e
          delle imprese): 
                «Art. 9 (Divieto di pubblicita' giochi e  scommesse).
          - 1. - 5. Omissis 
                6.  La  misura  del  prelievo  erariale  unico  sugli
          apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  a)  e
          lettera b), del testo unico di  cui  al  regio  decreto  18
          giugno 1931, n. 773, e' fissata, rispettivamente, nel 19,25
          per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare  delle  somme
          giocate a decorrere dal 1° settembre  2018,  nel  19,6  per
          cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio  2019,
          nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1°
          gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75  per  cento  a
          decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per  cento  e  nel
          6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023. 
                Omissis.» 
              Si  riporta   il   testo   vigente   del   comma   1051
          dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018: 
                «Art. 1. - Commi 1. - 1050. Omissis. 
                1051. Le misure del  prelievo  erariale  unico  sugli
          apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere  a)  e
          b), del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  di
          cui al regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  previste
          dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018,
          n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2018, n. 96, sono incrementate,  rispettivamente,  di  2,00
          per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli
          apparecchi di cui  alla  lettera  b)  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2019. La percentuale delle somme giocate  destinata
          alle vincite (pay-out) e' fissata in misura  non  inferiore
          al 68 per cento e all'84 per  cento,  rispettivamente,  per
          gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a)
          e lettera b), del testo unico di cui al  regio  decreto  18
          giugno  1931,  n.   773.   Le   operazioni   tecniche   per
          l'adeguamento della percentuale di restituzione in  vincite
          sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge. 
                Omissis.» 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          27 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge   28   marzo   2019,   n.   26
          (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
          e di pensioni): 
                «Art. 27 (Disposizioni in materia di  giochi).  -  1.
          Omissis 
                2. Al comma  1051  dell'articolo  1  della  legge  30
          dicembre  2018,  n.  145,  le  parole  "di  1,35  per   gli
          apparecchi di cui alla lettera a)»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «di 2,00 per gli apparecchi di cui  alla  lettera
          a)". 
                Omissis.»