Art. 26 
 
 
                       Giurisdizione italiana 
 
  1. L'imprenditore che  ha  all'estero  il  centro  degli  interessi
principali, puo' essere assoggettato ad una procedura di  regolazione
della crisi e dell'insolvenza nella Repubblica italiana anche  se  e'
stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha  una  dipendenza
in Italia. 
  2.  Il  trasferimento  del  centro   degli   interessi   principali
all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se
e' avvenuto  nell'anno  antecedente  il  deposito  della  domanda  di
regolazione concordata della crisi o della insolvenza o  di  apertura
della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di
composizione assistita della crisi, se anteriore. 
  3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali  e  la  normativa
dell'Unione europea. 
  4.  Il  tribunale,  quando  apre  una   procedura   di   insolvenza
transfrontaliera  ai  sensi  del  regolamento   (UE)   2015/848   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la
procedura e' principale, secondaria o territoriale. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 26: 
 
              - Il REGOLAMENTO (UE) 2015/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
          DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015, relativo  alle  procedure
          di insolvenza, e' pubblicato nella G.U.U.E. n. L 141 del  5
          giugno 2015.