Art. 26 Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi 1. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 25, comma 2, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra localita' del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28."; b) all'articolo 28, comma 1, alla lettera c), le parole "delocalizzazione temporanea in altra localita' del territorio nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra localita' del territorio regionale". 2. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 139 individua con propria ordinanza i criteri e le modalita' per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attivita' di cantiere, nei limiti delle risorse disponibili sulla propria contabilita' speciale non destinate a diversa finalita' e comunque nel limite complessivo di 7 milioni di euro.