Art. 26 
 
Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro
dei danni subiti  dalle  attivita'  economiche  e  produttive  e  dai
               privati a seguito di eventi calamitosi 
 
  1. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 25, comma 2, la lettera f)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      "f) all'attuazione delle misure per far  fronte  alle  esigenze
urgenti  di  cui  alla  lettera  e),  anche  attraverso   misure   di
delocalizzazione, laddove possibile temporanea,  in  altra  localita'
del territorio regionale, entro i limiti  delle  risorse  finanziarie
individuate con delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita  la
regione interessata, e secondo i criteri individuati con la  delibera
di cui all'articolo 28."; 
    b)  all'articolo  28,  comma  1,  alla  lettera  c),  le   parole
"delocalizzazione  temporanea  in  altra  localita'  del   territorio
nazionale" sono sostituite  dalle  seguenti:  "delocalizzazione,  ove
possibile temporanea, in altra localita' del territorio regionale". 
  2.  Il  Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo   1   del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n.  139  individua  con
propria ordinanza i criteri e le  modalita'  per  la  concessione  di
forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti  nelle  zone
interessate dalle attivita' di cantiere,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili sulla  propria  contabilita'  speciale  non  destinate  a
diversa finalita' e comunque nel limite complessivo di 7  milioni  di
euro.