Articolo 26 - Misure per la cooperazione internazionale in materia penale 1 Le Parti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e ai pertinenti strumenti e accordi internazionali e regionali stipulati sulla base di una legislazione uniforme o in condizione di reciprocita' e in conformita' al loro diritto nazionale, cooperano nella misura piu' ampia possibile nelle indagini, nelle azioni penali e nei procedimenti giudiziari relativi ai reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione, compresi il sequestro e la confisca. 2 Le Parti, nella misura piu' ampia possibile, in conformita' ai pertinenti trattati internazionali, regionali e bilaterali in materia di estradizione e mutua assistenza in campo penale e in conformita' al loro diritto nazionale, cooperano in relazione ai reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione. 3 In materia di cooperazione internazionale, ogniqualvolta la doppia incriminazione sia considerata un requisito, tale requisito si considera soddisfatto se il comportamento considerato reato per il quale sono state richieste la mutua assistenza o l'estradizione costituisce reato in base al diritto interno di ambedue le Parti, a prescindere dal fatto che la rispettiva legislazione classifichi o meno il reato nella stessa categoria o lo denomini con la stessa terminologia della legislazione dello Stato richiedente. 4 Qualora una Parte condizioni l'estradizione o la mutua assistenza giuridica in campo penale all'esistenza di un trattato e riceva una richiesta di estradizione o di assistenza giuridica in campo penale da un'altra Parte con la quale non ha concluso tali trattati, la presente Convenzione puo' essere considerata, agendo in piena conformita' agli obblighi derivanti dal diritto internazionale e fatte salve le condizioni stabilite dal suo diritto interno, come base giuridica per l'estradizione o la mutua assistenza giuridica nei riguardi dei reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione.