(Convenzione-art. 26)
 
  Articolo 26 - Misure per la cooperazione internazionale in  materia
penale 
 
  1	Le  Parti,  conformemente  alle   disposizioni   della   presente
Convenzione e ai pertinenti  strumenti  e  accordi  internazionali  e
regionali stipulati sulla base di  una  legislazione  uniforme  o  in
condizione di 
  reciprocita' e in conformita' al loro diritto nazionale,  cooperano
nella misura piu' ampia possibile nelle indagini, nelle azioni penali
e nei procedimenti giudiziari relativi ai reati di cui agli  articoli
da 15 a 17 della presente Convenzione, compresi  il  sequestro  e  la
confisca. 
  2	Le Parti, nella misura piu' ampia possibile,  in  conformita'  ai
pertinenti trattati internazionali, regionali e bilaterali in materia
di estradizione e mutua assistenza in campo penale e  in  conformita'
al loro diritto nazionale, cooperano in relazione  ai  reati  di  cui
agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione. 
  3	In  materia  di  cooperazione  internazionale,  ogniqualvolta  la
doppia incriminazione sia considerata un requisito, tale requisito si
considera soddisfatto se il comportamento considerato  reato  per  il
quale sono state  richieste  la  mutua  assistenza  o  l'estradizione
costituisce reato in base al diritto interno di ambedue le  Parti,  a
prescindere dal fatto che la rispettiva  legislazione  classifichi  o
meno il reato nella stessa categoria o  lo  denomini  con  la  stessa
terminologia della legislazione dello Stato richiedente. 
  4	Qualora una Parte condizioni l'estradizione o la mutua assistenza
giuridica in campo penale all'esistenza di un trattato e  riceva  una
richiesta di estradizione o di assistenza giuridica in  campo  penale
da un'altra Parte con la quale non  ha  concluso  tali  trattati,  la
presente  Convenzione  puo'  essere  considerata,  agendo  in   piena
conformita' agli obblighi  derivanti  dal  diritto  internazionale  e
fatte salve le condizioni stabilite dal  suo  diritto  interno,  come
base giuridica per l'estradizione o la mutua assistenza giuridica nei
riguardi dei reati di cui agli articoli da 15  a  17  della  presente
Convenzione.