(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 26)
 
                             ARTICOLO 26 
 
                    Soluzione delle Controversie 
 
  1. Qualsiasi    controversia    dovuta    all'interpretazione     o
all'applicazione  del  presente  Trattato  sara'   risolta   mediante
consultazione tra le Autorita' Centrali. 
  2. Se esse non  raggiungono  un  accordo,  sara'  risolta  mediante
consultazione per via diplomatica.