Art. 26 Modifiche all'articolo 62 del codice della giustizia contabile - Sequestro documentale 1. All'articolo 62, comma 7, del codice della giustizia contabile le parole «consegna del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «conoscenza dell'avvenuto sequestro».
Note all'art. 26: - Si riporta l'articolo 62 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 62 (Sequestro documentale). - (Omissis). 7. Contro il decreto del pubblico ministero, chi ha interesse puo' proporre reclamo con ricorso alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla conoscenza dell'avvenuto sequestro. (Omissis).».