Art. 26 
 
 
     Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento 
 
  1. A decorrere  dal  10  febbraio  2020,  la  misura  del  prelievo
erariale unico sugli apparecchi di cui  all'articolo  110,  comma  6,
lettera a) e lettera b), del testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' fissata,
rispettivamente, nel 23 per cento e nel  9  per  cento.  Le  aliquote
previste  dal  presente  articolo   sostituiscono   quelle   previste
dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio  2018,  n.  87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come
modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 e dall'articolo 27, comma  2,  del  decreto-legge  28  gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26. Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6 per cento  e  del
7,9 per cento si applicano fino al 9 febbraio 2020.