Art. 26 Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018 1. Dal 1° gennaio 2020, all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; b) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Per le spese relative al funzionamento del CSIRT italiano, costituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 22.». 2. Le risorse di cui all'articolo 8, commi 2 e 10, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, relative agli anni 2018 e 2019, per complessivi 6 milioni di euro, gia' trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono trasferite nell'anno 2020 al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.