Art. 26. Servizio di guardia 1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuita' assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate tenuto conto delle diverse attivita' di competenza della presente area dirigenziale nonche' dell'art. 6 bis, comma 2 (Organismo paritetico), mediante: a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilita'; b) la guardia di unita' operativa o tra unita' operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura; c) la guardia nei servizi territoriali ove previsto. 2. Il servizio di guardia e' svolto all'interno del normale orario di lavoro. E' fatto salvo quanto previsto dal presente C.C.N.L. in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115 comma 2 (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria). Di regola, sono programmabili non piu' di 5 servizi di guardia notturni al mese per ciascun dirigente. 3. Il servizio di guardia e' assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa. 4. Le parti, a titolo esemplificativo, rinviano all'allegato n. 2 del C.C.N.L. 3 novembre 2005 dell'Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia di unita' operativa. 5. La remunerazione delle guardie notturne e/o festive svolte in azienda o ente dopo aver detratto da quelle fuori dell'orario di lavoro il numero, non superiore al 12%, delle guardie complessive retribuibili ai sensi dell'art. 115, comma 2-bis (Tipologie di attivita' libero professionale intramuraria) e' stabilita in euro 100,00 per ogni turno di guardia notturno e/o festivo in orario e fuori dell'orario di lavoro e in euro 120,00 per i medesimi turni nei servizi di pronto soccorso. Tale compenso, che e' corrisposto a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L., comprende ed assorbe l'indennita' prevista dall'art. 98, comma 1, (Indennita' per servizio notturno e festivo) che pertanto non compete per i soli turni di guardia. Qualora si proceda al pagamento delle ore di lavoro straordinario per l'intero turno di guardia notturno e/o festivo prestato fuori dell'orario di lavoro, non si da' luogo all'erogazione del suddetto compenso. Detto compenso compete, invece, per le guardie fuori dell'orario di lavoro che diano luogo al recupero dell'orario eccedente. 6. Per la corretta determinazione dei turni di guardia notturni da calcolare si rinvia all'allegato 1 del C.C.N.L. del 5 luglio 2006 dell'Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie. Resta fermo che la prestazione di turni di guardia notturna fuori dell'orario di lavoro dovra' avvenire nel rispetto, tra l'altro, della normativa vigente in materia di riposo giornaliero di cui in particolare al decreto legislativo n. 66/2003 e successive modifiche ed integrazioni.