Art. 26 
 
   Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018 
 
  1. Dal 1° gennaio 2020, all'articolo 8 del decreto  legislativo  18
maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  ((0a) al comma  1,  dopo  le  parole:  «presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri» sono inserite le  seguenti:  «-  Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza»;)) 
  a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; 
  b) il comma 10 e'  sostituito  dal  seguente:  «10.  Per  le  spese
relative al funzionamento del CSIRT italiano e' autorizzata la  spesa
di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A  tali  oneri
si provvede ai sensi dell'articolo 22.». 
  2. Le risorse di cui all'articolo 8, commi  2  e  10,  del  decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65, relative agli anni  2018  e  2019,
per complessivi 6  milioni  di  euro,  gia'  trasferite  al  bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono trasferite
nell'anno 2020 al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del   decreto
          legislativo  18  maggio  2018,  n.  65  (Attuazione   della
          direttiva (UE)  2016/1148  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello
          comune elevato  di  sicurezza  delle  reti  e  dei  sistemi
          informativi nell'Unione), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  8  (Gruppi  di  intervento  per  la  sicurezza
          informatica in  caso  di  incidente  -  CSIRT).  -   1.  E'
          istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri
          - Dipartimento delle  informazioni  per  la  sicurezza,  il
          CSIRT italiano, che svolge i  compiti  e  le  funzioni  del
          Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale,  di  cui
          all'articolo 16-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003,
          n. 259, e del CERT-PA, gia' operante presso  l'Agenzia  per
          l'Italia digitale ai sensi  dell'articolo  51  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                2. L'organizzazione  e  il  funzionamento  del  CSIRT
          italiano sono disciplinati con decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da adottare entro il  9
          novembre 2018. 
                3. Nelle more dell'adozione del  decreto  di  cui  al
          comma 2, le funzioni di CSIRT italiano sono svolte dal CERT
          nazionale unitamente al CERT-PA in collaborazione tra loro. 
                4. Il  CSIRT  italiano  assicura  la  conformita'  ai
          requisiti di cui all'allegato I, punto 1, svolge i  compiti
          di cui all'allegato I, punto 2, si occupa  dei  settori  di
          cui all'allegato II e dei servizi di cui all'allegato III e
          dispone   di   un'infrastruttura    di    informazione    e
          comunicazione appropriata, sicura e  resiliente  a  livello
          nazionale. 
                5. Il CSIRT italiano definisce le  procedure  per  la
          prevenzione e la gestione degli incidenti informatici. 
                6. Il CSIRT  italiano  garantisce  la  collaborazione
          effettiva, efficiente e sicura, nella rete di CSIRT di  cui
          all'articolo 11. 
                7. La Presidenza del Consiglio dei ministri  comunica
          alla Commissione europea il mandato del CSIRT italiano e le
          modalita' di trattamento degli incidenti a questo affidati. 
                8.  Il  CSIRT  italiano,  per  lo  svolgimento  delle
          proprie funzioni, puo'  avvalersi  anche  dell'Agenzia  per
          l'Italia digitale. 
                9. Le funzioni svolte dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico  in  qualita'  di   CERT   nazionale   ai   sensi
          dell'articolo 16-bis, del  decreto  legislativo  1°  agosto
          2003, n. 259, nonche' quelle svolte da Agenzia per l'Italia
          digitale in qualita' di CERT-PA, ai sensi dell'articolo  51
          del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82,   sono
          trasferite al CSIRT italiano a far data  dalla  entrata  in
          vigore del decreto di cui al comma 2. 
              10. Per le spese relative al  funzionamento  del  CSIRT
          italiano e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui
          a decorrere dall'anno 2020. A tali  oneri  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 22.».