((Art. 26-bis 
 
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 
 
  1. Al fine di ampliare gli strumenti a supporto delle  esportazioni
e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e'  aggiunto,
in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  garanzie   e   le   coperture
assicurative  possono  inoltre   essere   concesse   in   favore   di
sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di  cambiali  finanziarie,
di titoli di debito e  di  altri  strumenti  finanziari  connessi  al
processo di internazionalizzazione di imprese italiane».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  2  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni  in
          materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4,
          comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L.  15  marzo
          1997, n. 59): 
                «Art. 2 (Funzioni). - 1. La societa' e' autorizzata a
          rilasciare garanzie, nonche' ad assumere in assicurazione i
          rischi  di  carattere  politico,  catastrofico,  economico,
          commerciale e di cambio ai quali sono esposti, direttamente
          o indirettamente secondo  quanto  stabilito  ai  sensi  del
          comma 3, gli operatori nazionali e le  loro  controllate  e
          collegate estere nella loro attivita'  con  l'estero  e  di
          internazionalizzazione dell'economia italiana; la  societa'
          e' altresi'  autorizzata  a  rilasciare,  a  condizioni  di
          mercato, garanzie  e  coperture  assicurative  per  imprese
          estere relativamente ad operazioni  che  siano  di  rilievo
          strategico  per  l'economia  italiana   sotto   i   profili
          dell'internazionalizzazione, della  sicurezza  economica  e
          dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali  in
          Italia. Le  garanzie  e  le  assicurazioni  possono  essere
          rilasciate anche  a  banche  nazionali,  nonche'  a  banche
          estere od operatori finanziari italiani  od  esteri  quando
          rispettino adeguati principi di organizzazione,  vigilanza,
          patrimonializzazione ed operativita', per crediti  concessi
          sotto  ogni  forma  e  destinati  al  finanziamento   delle
          suddette attivita', nonche' quelle connesse o  strumentali.
          Le garanzie e le  coperture  assicurative  possono  inoltre
          essere concesse in favore  di  sottoscrittori  di  prestiti
          obbligazionari,  di  cambiali  finanziarie,  di  titoli  di
          debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo
          di internazionalizzazione di imprese italiane. 
                (Omissis).».