Art. 26 
 
 
                     Direzione generale Bilancio 
 
  1.  La  Direzione  generale   Bilancio   cura   il   bilancio,   la
programmazione e il  controllo  di  gestione  del  Ministero  per  le
risorse finanziarie nazionali e  dell'Unione  europea.  La  Direzione
verifica il  rispetto  degli  obiettivi  individuati  dal  Segretario
generale e provvede  all'allocazione  delle  risorse  finanziarie  in
relazione all'esito di tale verifica. La Direzione  svolge  attivita'
di supporto e consulenza in materia di Art-bonus e altre agevolazioni
fiscali. 
  2. Il Direttore generale, in particolare: 
    a)  cura,  su  proposta  dei  direttori  generali  centrali,  dei
titolari degli uffici dirigenziali di livello generale  periferici  e
dei segretari regionali, l'istruttoria  per  la  predisposizione  dei
programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e
straordinari di competenza del Ministero  e  dei  relativi  piani  di
spesa, nonche' dei programmi annuali di contributi in conto capitale,
da sottoporre  all'approvazione  del  Ministro,  tenuto  conto  della
necessita' di integrazione delle diverse fonti  di  finanziamento,  e
attribuisce, anche mediante ordini  di  accreditamento,  le  relative
risorse finanziarie agli organi competenti; 
    b) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero; in  attuazione
delle direttive del Ministro, cura la gestione unitaria del bilancio;
su proposta dei direttori generali centrali, cura la  predisposizione
dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero  in  sede  di
formazione e di assestamento  del  bilancio  e  delle  operazioni  di
variazione compensativa, la redazione delle proposte per  il  disegno
di legge di bilancio, l'attivita' di rendicontazione al Parlamento  e
agli organi di controllo; 
    c) cura  la  fase  istruttoria  relativa  all'assegnazione  delle
risorse finanziarie ai centri di responsabilita'  e  tutti  gli  atti
connessi; predispone gli atti relativi alla gestione unificata  delle
spese strumentali individuate con  decreto  del  Ministro,  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; 
    d) cura, in modo unitario per il Ministero,  i  rapporti  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze; 
    e)  provvede  al  censimento  delle  attivita'  delle   strutture
centrali e periferiche del  Ministero,  con  riguardo  al  numero  di
procedimenti e di atti, alla dotazione di personale e  alle  risorse,
nonche'   a   indicatori   di   impatto    relativi    all'efficacia,
all'efficienza e all'economicita'  delle  funzioni  di  tutela  e  di
valorizzazione del patrimonio culturale;  a  tal  fine  riceve  dalle
strutture centrali e periferiche, per via telematica e sulla base  di
appositi standard,  gli  atti  adottati  e  ogni  altra  informazione
richiesta; 
    f) cura l'istruttoria per la predisposizione dei programmi  degli
interventi da finanziare in attuazione dei programmi di  ripartizione
di risorse finanziarie  provenienti  da  leggi  e  provvedimenti,  in
relazione alle destinazioni per esse previste; 
    g) dispone le rilevazioni ed  elaborazioni  statistiche  relative
all'attivita'  del  Ministero,  comprese  quelle  previste  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322;
tali  rilevazioni  ed  elaborazioni  statistiche  sono  costantemente
aggiornate e messe  a  disposizione  dell'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance e  delle  altre  strutture  centrali  e
periferiche, secondo le rispettive competenze; 
    h) cura  e  promuove  l'acquisizione  delle  risorse  finanziarie
aggiuntive  nazionali,   in   relazione   alle   diverse   fonti   di
finanziamento; cura  i  rapporti  con  il  Ministero  dello  sviluppo
economico relativamente alle intese istituzionali di programma  e  ai
relativi accordi attuativi di cui all'articolo 2,  comma  203,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
    i) cura, in attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, il controllo di gestione, in raccordo con i centri di costo  del
Ministero, per verificare l'efficacia, l'efficienza e  l'economicita'
dell'azione amministrativa al fine  di  ottimizzare,  anche  mediante
tempestivi  interventi  di  correzione,  il  rapporto  tra  costi   e
risultati; comunica all'Organismo indipendente di  valutazione  della
performance gli esiti del controllo di gestione; 
    l) coordina i  centri  di  responsabilita'  del  Ministero  negli
adempimenti relativi alla contabilita' economica di cui  all'articolo
10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; 
    m) coordina e svolge attivita' di supporto ai centri di costo del
Ministero  negli  adempimenti  relativi  alla  gestione  del  sistema
informativo SICOGE, anche ai fini  dell'adozione  di  un  sistema  di
scritture di contabilita' integrata economico-patrimoniale analitica,
ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'articolo  6,   comma   6,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
    n) monitora e analizza la situazione finanziaria  dei  centri  di
responsabilita' amministrativa del Ministero; 
    o) monitora e analizza le giacenze di  cassa  delle  contabilita'
speciali e dei conti di tesoreria unica dei funzionari  delegati  del
Ministero; 
    p)  analizza  ed  effettua  il  monitoraggio  degli  investimenti
pubblici di competenza del Ministero, anche avvalendosi del Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici; 
    q) effettua  la  riprogrammazione  degli  interventi  relativi  a
programmi approvati; 
    r) cura gli  adempimenti  relativi  al  riequilibrio  finanziario
degli istituti dotati di autonomia  speciale,  nonche'  il  reintegro
degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della  spesa
del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 8, del  decreto-legge  31
marzo 2011, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
maggio 2011, n. 75; 
    s)    assicura     l'assistenza     tecnica     sulle     materie
giuridico-contabili di  competenza  dei  diversi  uffici  centrali  e
periferici;   predispone   le   relazioni   tecnico-finanziarie   sui
provvedimenti normativi sulla base  dei  dati  forniti  dagli  uffici
competenti; 
    t) cura la gestione del trattamento economico del  personale  del
Ministero; 
    u) esercita  i  diritti  dell'azionista,  secondo  gli  indirizzi
impartiti dal Ministro, sulle  societa'  partecipate  dal  Ministero,
sentite  le  direzioni  generali  competenti  per  materia;  esercita
altresi' le funzioni di vigilanza sugli Istituti dotati di  autonomia
e sugli enti vigilati o controllati dal Ministero,  d'intesa  con  le
direzioni generali competenti per materia; 
    v) cura gli adempimenti  connessi  al  riparto  della  quota  del
cinque per mille  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
destinata alla finalita' del finanziamento delle attivita' di tutela,
promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; 
    z) cura gli adempimenti di competenza del Ministero in ordine  al
beneficio   fiscale   Art-bonus,   previsto   dall'articolo   1   del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; favorisce,  altresi',  coadiuvato
dalla Direzione generale Musei e  dalle  Direzioni  regionali  Musei,
l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a  sostegno
della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti
e i luoghi della cultura e gli enti locali; individua, con  l'Agenzia
delle entrate e il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  gli
strumenti necessari ad assicurare il flusso delle risorse. 
  3. Presso  la  Direzione  generale  Bilancio  opera  il  Nucleo  di
valutazione e verifica  degli  investimenti  pubblici,  istituito  ai
sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, con  funzioni  di  supporto
tecnico nelle  fasi  di  programmazione,  valutazione,  attuazione  e
verifica di piani, programmi e politiche  di  intervento  promossi  e
realizzati dal Ministero. 
  4.  La  Direzione   generale   Bilancio   costituisce   centro   di
responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo  21,  comma  2,
della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  ed  e'  responsabile  per
l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. 
  5. La  Direzione  generale  Bilancio  si  articola  in  due  uffici
dirigenziali di livello non generale centrali, individuati  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e  dell'articolo  4,  commi  4  e  4-bis,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 10 del decreto
          legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, S.O.: 
              «Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). -
          1.  Al  fine  del  contenimento  dei  costi  e  di  evitare
          duplicazioni di strutture, la gestione di  talune  spese  a
          carattere   strumentale,   comuni   a   piu'   centri    di
          responsabilita'  amministrativa  nell'ambito  dello  stesso
          Ministero, puo' essere  affidata  ad  un  unico  ufficio  o
          struttura di servizio. 
              2. L'individuazione delle spese che sono svolte con  le
          modalita' di  cui  al  comma  1,  nonche'  degli  uffici  o
          strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
          competente, con proprio decreto, previo  assenso  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato. 
              3.   I   titolari   dei   centri   di   responsabilita'
          amministrativa ai  quali  le  spese  comuni  sono  riferite
          provvedono  a  quanto  necessario  affinche'  l'ufficio  di
          gestione  unificata,  possa   procedere,   anche   in   via
          continuativa, all'esecuzione delle spese e  all'imputazione
          delle  stesse   all'unita'   previsionale   di   rispettiva
          pertinenza.» 
              «Art.  10  (Sistema  di  contabilita'  economica  delle
          pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di  consentire  la
          valutazione  economica  dei  servizi  e   delle   attivita'
          prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano,  anche  in
          applicazione dell'articolo 64  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni   ed
          integrazioni, e dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978,
          n. 468 , e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  un
          sistema di contabilita' economica  fondato  su  rilevazioni
          analitiche per centri di costo.  Esso  collega  le  risorse
          umane, finanziarie e strumentali impiegate con i  risultati
          conseguiti e le connesse responsabilita' dirigenziali, allo
          scopo  di  realizzare  il  monitoraggio  dei   costi,   dei
          rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole
          amministrazioni. Queste ultime provvedono alle  rilevazioni
          analitiche riguardanti le attivita' di  propria  competenza
          secondo i criteri e le  metodologie  unitari  previsti  dal
          sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di
          supporto al controllo interno,  assicurando  l'integrazione
          dei sistemi informativi e  il  costante  aggiornamento  dei
          dati. 
              2. Le componenti del sistema pubblico  di  contabilita'
          economica per centri di costo sono: il piano dei  conti;  i
          centri di costo e i servizi erogati. 
              3.  Il  piano  dei  conti,  definito  nella  tabella  B
          allegata al presente decreto  legislativo,  costituisce  lo
          strumento per la rilevazione economica dei costi necessario
          al controllo di gestione. 
              4. I centri di costo sono individuati in  coerenza  con
          il    sistema     dei     centri     di     responsabilita'
          dell'amministrazione, ne rilevano i risultati  economici  e
          ne   seguono   l'evoluzione,   anche   in   relazione    ai
          provvedimenti di riorganizzazione. 
              5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e
          strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo  per
          il raggiungimento degli  scopi  dell'amministrazione.  Essi
          sono aggregati nelle funzioni-obiettivo  che  esprimono  le
          missioni   istituzionali   di   ciascuna    amministrazione
          interessata. In base alla definizione dei servizi finali  e
          strumentali  evidenziati   nelle   rilevazioni   analitiche
          elementari, il Ministro competente individua gli indicatori
          idonei  a  consentire  la  valutazione  di  efficienza,  di
          efficacia e di economicita' del risultato  della  gestione,
          anche ai fini delle valutazioni di competenza del  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
          ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978,  n.
          468 , aggiunto dall'articolo 3,  comma  1,  della  legge  3
          aprile 1997, n. 94 . Per le altre amministrazioni pubbliche
          provvedono gli organi di direzione politica o di vertice. 
              6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  con   proprio   decreto,   puo'
          apportare integrazioni e modifiche alla tabella di  cui  al
          comma 3.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo 6 settembre  1989,  n.  322,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222: 
              «Art.  3  (Uffici  di  statistica).  -  1.  Presso   le
          amministrazioni centrali dello Stato e  presso  le  aziende
          autonome sono istituiti uffici di  statistica,  posti  alle
          dipendenze funzionali dell'ISTAT. 
              2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo
          le esigenze di carattere tecnico  indicate  dall'ISTAT.  Ad
          ogni  ufficio  e'  preposto  un  dirigente  o   funzionario
          designato dal Ministro competente,  sentito  il  presidente
          dell'ISTAT. 
              3. Le attivita' e le funzioni degli  uffici  statistici
          delle province, dei comuni e  delle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura  sono  regolate  dalla
          legge 16 novembre 1939, n. 1823 (3), e dalle relative norme
          di attuazione, nonche' dal  presente  decreto  nella  parte
          applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, gli  enti  locali,  ivi  comprese  le
          unita'  sanitarie  locali  che  non   vi   abbiano   ancora
          provveduto istituiscono l'ufficio di  statistica  anche  in
          forma associata o consortile. I comuni con piu' di  100.000
          abitanti istituiscono con effetto immediato un  ufficio  di
          statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. 
              4.  Gli  uffici  di  statistica  costituiti  presso  le
          prefetture assicurano, fatte salve le competenze a  livello
          regionale del commissario del  Governo  previste  dall'art.
          13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400
          ,   anche   il    coordinamento,    il    collegamento    e
          l'interconnessione a livello provinciale di tutte le  fonti
          pubbliche preposte alla raccolta ed alla  elaborazione  dei
          dati statistici, come individuate dall'ISTAT. 
              5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2,  3  e  4
          esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e  gli
          atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.» 
 
              - Per l'art. 2, comma  203,  della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, si vedano le note all'art. 13; 
              - Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si
          vedano le note alle premesse; 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,  comma  6,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  6  luglio  2012,  n.   156,   S.O.   e
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012,
          n. 189, S.O.: 
              «6. Nelle more dell'attuazione  della  delega  prevista
          dall'art. 40 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  ed  al
          fine di garantire completezza  dei  dati  di  bilancio  nel
          corso della gestione, attraverso  la  rilevazione  puntuale
          dei costi, effettuata  anche  mediante  l'acquisizione  dei
          documenti contenenti le informazioni di cui al comma  5,  a
          decorrere dal 1° gennaio  2013,  tutte  le  Amministrazioni
          centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
          sono tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche
          ai  fini  delle   scritture   di   contabilita'   integrata
          economico-patrimoniale  analitica.  Le  predette  scritture
          contabili saranno  integrate,  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi,  con  l'utilizzo  delle  funzionalita'  di   ciclo
          passivo rese disponibili dalla  Ragioneria  Generale  dello
          Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di
          acquisti.». 
              - Per l'art. 2, comma 8,  del  decreto-legge  31  marzo
          2011, n. 34, si vedano le note all'art. 18; 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          31 maggio 2014, n. 83, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          31 maggio 2014, n. 125  e  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  29  luglio  2014,  n.  106,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2014, n. 175. 
              «Art. 1 (ART-BONUS-Credito di imposta per  favorire  le
          erogazioni liberali a sostegno della cultura). - 1. Per  le
          erogazioni  liberali  in  denaro  effettuate  nei   periodi
          d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013,
          per interventi di manutenzione, protezione  e  restauro  di
          beni culturali pubblici, per il sostegno degli  istituti  e
          dei luoghi della cultura di  appartenenza  pubblica,  delle
          fondazioni lirico-sinfoniche e dei  teatri  di  tradizione,
          delle  istituzioni  concertistico-orchestrali,  dei  teatri
          nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei
          festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale
          e di danza, nonche' dei circuiti di distribuzione e per  la
          realizzazione  di  nuove  strutture,  il  restauro   e   il
          potenziamento di quelle esistenti  di  enti  o  istituzioni
          pubbliche   che,   senza   scopo   di    lucro,    svolgono
          esclusivamente attivita' nello spettacolo, non si applicano
          le disposizioni di cui agli articoli 15, comma  1,  lettere
          h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per  cento
          delle erogazioni effettuate. 
              2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma  1
          e' riconosciuto  alle  persone  fisiche  e  agli  enti  non
          commerciali  nei  limiti  del  15  per  cento  del  reddito
          imponibile, ai soggetti titolari di reddito  d'impresa  nei
          limiti del  5  per  mille  dei  ricavi  annui.  Il  credito
          d'imposta spettante  ai  sensi  del  comma  1  e'  altresi'
          riconosciuto  qualora  le  erogazioni  liberali  in  denaro
          effettuate per interventi  di  manutenzione,  protezione  e
          restauro di beni  culturali  pubblici  siano  destinate  ai
          soggetti concessionari o affidatari  dei  beni  oggetto  di
          tali interventi. Il credito d'imposta e' ripartito  in  tre
          quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni
          di cui agli articoli 40,  comma  9,  e  42,  comma  9,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              3. Ferma restando la ripartizione in tre quote  annuali
          di  pari  importo,  per  i  soggetti  titolari  di  reddito
          d'impresa il credito di  imposta  e'  utilizzabile  tramite
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo  9  luglio   1997,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, e non  rileva  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi   e   dell'imposta   regionale   sulle    attivita'
          produttive. 
              4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non
          si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
          34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
              5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali  di
          cui al comma 1, ivi  inclusi  i  soggetti  concessionari  o
          affidatari  di  beni  culturali  pubblici  destinatari   di
          erogazioni   liberali   in   denaro   effettuate   per   la
          realizzazione di interventi di manutenzione,  protezione  e
          restauro  dei  beni  stessi,  comunicano   mensilmente   al
          Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute  nel
          mese di riferimento; provvedono altresi'  a  dare  pubblica
          comunicazione di tale ammontare, nonche' della destinazione
          e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio
          sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina  dedicata
          e facilmente  individuabile,  e  in  un  apposito  portale,
          gestito  dal  medesimo  Ministero,  in  cui   ai   soggetti
          destinatari delle erogazioni liberali sono associati  tutte
          le informazioni relative allo stato  di  conservazione  del
          bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione
          eventualmente in  atto,  i  fondi  pubblici  assegnati  per
          l'anno in corso, l'ente responsabile del bene,  nonche'  le
          informazioni relative alla fruizione. Sono fatte  salve  le
          disposizioni del Codice in materia di protezione  dei  dati
          personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196. Il Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e
          del turismo  provvede  all'attuazione  del  presente  comma
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
          o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
              6. L'articolo 12 del decreto-legge 8  agosto  2013,  n.
          91, convertito con  modificazioni  dalla  legge  7  ottobre
          2013,  n.  112  e'  abrogato.   Con   il   regolamento   di
          organizzazione del Ministero dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali e del turismo, di cui all'art. 14, comma  3,  del
          presente decreto, si individuano, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica  e  nel  rispetto   delle
          dotazioni   organiche   definite    in    attuazione    del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  apposite
          strutture dedicate a favorire le  elargizioni  liberali  da
          parte dei privati e la raccolta di fondi tra  il  pubblico,
          anche attraverso il portale di cui al comma 5. 
              7. Ai maggiori oneri derivanti  dalla  concessione  del
          credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati  in
          2,7 milioni di euro per l'anno 2015,  in  11,9  milioni  di
          euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di  euro  per  l'anno
          2017, in 14,6 milioni di euro per  l'anno  2018  e  in  5,2
          milioni di euro per  l'anno  2019,  si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 17.». 
              - La legge 17 maggio 1999, n. 144 e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, S.O.; 
              - Per l'art. 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196, si vedano le note all'art. 5; 
              - Per l'art. 17, comma 4-bis,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si vedano le note alle premesse; 
              -  Per  l'art.  4,  commi  4  e  4-bis,   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  si  vedano  le  note
          all'art. 13.