Art. 26
(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei
lavoratori del settore privato)
1.Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui
all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, e'
equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto
dalla normativa di riferimento e non e' computabile ai fini del
periodo di comporto.
2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in
possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di
gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, nonche' ai lavoratori in possesso di certificazione
rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una
condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da
patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie
salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n.
104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle
competenti autorita' sanitarie, e' equiparato al ricovero ospedaliero
di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.
9.
3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il
certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato
origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1,
comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi,
prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in
assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore
di sanita' pubblica.
5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del
datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale, e
degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al
presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo
di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Gli enti
previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui
al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica
il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in
considerazione ulteriori domande
6.Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19,
il certificato e' redatto dal medico curante nelle consuete modalita'
telematiche, senza necessita' di alcun provvedimento da parte
dell'operatore di sanita' pubblica.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 126.